T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 1492 Assegnazione di alloggi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente, assegnatario dell’immobile di edilizia residenziale pubblica sito in Milano, Via Labus n. 21, ha impugnato il provvedimento con cui è stato dichiarato decaduto dall’assegnazione, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Comune ha adottato l’atto impugnato, dopo che, nel corso di sette accessi presso l’immobile, il ricorrente non era mai stato rinvenuto nello stabile; al contrario, durante l’accesso di domenica 15 ottobre, il bene era risultato abitato da due donne (definite da ricorrente ora "concittadine", ora "cugine"), che vi si trovavano, a dir loro, a titolo di ospitalità temporanea.

Il Comune ha ritenuto che, in base a tali elementi, si potesse ritenere che il ricorrente avesse abbandonato l’immobile, cedendolo alle donne in questione, nonostante la pretesa del primo di essersi solo momentaneamente assentato, per andare a trovare la fidanzata incinta.

Questo Tribunale, a fronte di una contestazione circa il presupposto di fatto si cui si fonda il provvedimento di decadenza, è perciò tenuto a valutare se il Comune abbia raggiunto la prova di quanto affermato, alla luce delle deduzioni difensive dell’assegnatario.

Da un lato, non si può negare che gli elementi acquisiti dall’Amministrazione siano rilevanti in causa: è, infatti, in atti un rapporto dell’ispettorato del 6 ottobre 2000, ove l’agente accertatore non si limita a dare atto dell’assenza dell’assegnatario dall’alloggio, ma riproduce altresì le dichiarazioni rilasciate dalla dirimpettaia del ricorrente (abitante all’alloggio n. 39, mentre l’immobile in questione è sito al n. 40), secondo la quale il ricorrente "da diverso tempo si è allontanato dall’abitazione cedendola ad una sua parente", mentre "attualmente all’interno vivono 3 ragazze extracomunitarie". Tale fatto, tuttavia, troverebbe il solo riscontro nel verbale del 19 marzo 2001, ove anonimi vicini risultano aver segnalato l’irreperibilità per lungo tempo del ricorrente. L’anonimato della fonte, tuttavia, non avrebbe consentito al Comune di tenerla in considerazione ai fini dell’adozione dell’atto.

Dall’altro lato, a fronte di tali esiti, il ricorrente ha giustificato in termini non inverosimili la propria assenza dall’abitazione, in occasione degli accessi: in relazione a 5 di essi, con riferimento all’esercizio della propria attività di custode di altro stabile, secondo quanto dichiarato in atti dal datore di lavoro; in relazione agli altri due, in riferimento all’assistenza che avrebbe prestato alla moglie incinta, che si era stabilita altrove, per essere accudita da amici e genitori: tale ultima circostanza, in particolare, trova riscontro nella documentazione in atti.

Quanto, poi, alla presenza in casa di due cugine o pseudotali del ricorrente in occasione di un accesso, essa, di per sé, non prova certamente la cessione dell’alloggio, specie a fronte della prova, offerta in atti, circa la necessità di costoro di avere temporanea ospitalità a Milano, per assistervi un parente gravemente malato.

A fronte di un quadro probatorio incerto, non è stata raggiunta dal Comune la prova piena in ordine al presupposto su cui si è fondato il provvedimento adottato, che merita pertanto di essere annullato, con assorbimento delle ulteriori censure.

Le spese, in considerazione degli elementi indiziari a carico del ricorrente, presenti, per quanto non sufficienti, meritano di essere compensate.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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