Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-10-2011, n. 21163

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 – D.M.A. veniva ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in relazione a un’azione giudiziaria intrapresa nei confronti dell’INPS davanti al Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.

Con provvedimento del 27 giugno 2008 il Giudice, previa revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rigettava l’istanza di liquidazione presentata, dopo la definizione del giudizio, dal difensore della D.M., avv. A.F..

Il Presidente del Tribunale, al quale era stata proposta opposizione, previa instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, dichiarava inammissibile il ricorso, affermando che in relazione al provvedimento di revoca disciplinato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non è previsto alcun mezzo di impugnazione, non essendo per altro estensibili, al procedimento civile, i principi elaborati in sede penale. Per la cassazione di tale provvedimento D. M.A. e l’Avv. A.F. propongono ricorso, affidato ad unico e complesso motivo. Le parti intimate non svolgono attività difensiva.
Motivi della decisione

2 – Si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84, 99, 112, 136, 142 e 170 nonchè del D.P.R. n. 217 del 1990, artt. 10 e 15 terdecies in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, affermandosi, in sostanza, l’erroneità della tesi, posta a fondamento del provvedimento impugnato, secondo cui nei confronti del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio l’impugnazione, così come proposta, sarebbe inammissibile.

Viene, al riguardo, formulato il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte suprema di cassazione che, come nel caso in esame, avverso il provvedimento di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (già concessa in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati) emesso dal giudice del Tribunale in un processo civile, il rimedio esperibile ed ammissibile è quello del ricorso al Presidente del Tribunale, come previsto dalla normativa di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 e sopra richiamata, secondo il processo speciale previsto per gli onorari di avvocato". 2.1 – Il ricorso è fondato, ragion per cui deve rispondersi positivamente al quesito di diritto.

2.2 – Devesi infatti rilevare che, come di recente affermato da questa Corte (Cass. 4 maggio 2011, n. 9748; Cass. 10 giugno 2011, n. 12744), la disposizione contenuta nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 pur configurata per regolare la opposizione ai decreti di pagamento, deve ritenersi estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca della ammissione deliberati dal giudice civile.

E’ infatti noto che, per le opposizioni ai provvedimenti adottati dal giudice penale per negare l’ammissione al patrocinio, l’art. 99 espressamente disciplina il ricorso al Capo dell’Ufficio anche contemplando il ricorso per cassazione per violazione di legge avverso la relativa decisione. Poichè nessuna espressa norma si rinviene per regolare reclami e/o opposizioni avverso il decreto di revoca reso dal giudice civile ex art. 136, comma 2, D.P.R. citato, nei riguardi di una ammissione provvisoria deliberata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, deve ricorrersi al rimedio opposiT torio di cui al citato art. 170, in quanto avente carattere generale.

Mette conto di richiamare, a tale riguardo, l’orientamento di questa Corte (Cass. N. 13833 del 2008; Cass., n. 19203 del 2009) secondo cui "… la soluzione non può che essere cercata all’interno dello stesso TU, facendo ricorso, più che alla previsione della disciplina penalistica sopra ricordata , a quanto dispone lo stesso art. 142, che, sia pure per le doglianze in materia di quantificazione delle spettanze del difensore, richiama lo strumento dell’"opposizione ai sensi dell’art. 84, che a sua volta rende applicabile l’art. 170 dello stesso TU (Opposizione al decreto di pagamento) …".

In tali termini, pertanto, va interpretata la lacunosa disciplina afferente il rimedio esperibile avverso il provvedimento di diniego dell’ammissione, o la revoca dell’ammissione provvisoria al richiesto patrocinio a spese dello Stato, essendo evidente, di conseguenza, l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso dal capo dell’Ufficio.

2.3 – Il provvedimento impugnato deve quindi essere cassato, con rinvio al Tribunale di Salerno, in persone, di diverso magistrato, che, oltre ad applicare il principio sopra enunciato, provvedere al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Salerno, in persona di altro magistrato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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