Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-04-2011) 09-06-2011, n. 23361

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 3 dicembre 2010 la Corte di appello di Salerno rigettava l’istanza di restituzione nel termine proposta ex art. 670 c.p.p., comma 3 nell’interesse di P.A.. Avverso tale provvedimento P. proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l’annullamento con rinvio.
Motivi della decisione

Il ricorrente censurava l’impugnato provvedimento per i seguenti motivi:

1) nullità ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) per inosservanza delle disposizione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 3. Lamentava il ricorrente che, sebbene egli avesse eletto domicilio presso l’avvocato Vincenzo Pugliese con studio in Salerno, via Trento 141 bis, la notifica dell’estratto della sentenza gli era stata effettuata a mani della madre, in (OMISSIS), in violazione dell’art. 161 c.p.p.. Lamentava inoltre che la Corte di appello di Salerno, nonostante fosse stata formulata istanza ex art. 670 c.p.p. e non ex art. 175 c.p.p., aveva deciso sulla stessa senza fissare l’udienza, senza dare avviso al ricorrente e al suo difensore, in violazione dell’art. 666 c.p.p., commi 3 e 4, con conseguente nullità ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c).

2) Erronea applicazione degli artt. 182, 183 e 184 c.p.p.. Secondo il ricorrente era errato l’assunto della Corte territoriale secondo cui egli, non eccependo la nullità delle notifiche precedentemente effettuate, avrebbe dato causa alla nullità della notifica dell’estratto della sentenza, in quanto soltanto per le notifiche effettuate precedentemente, e non già per quella relativa all’estratto della sentenza, egli non aveva avuto interesse all’osservanza della disposizione violata.

Il proposto ricorso merita accoglimento.

Il ricorrente, infatti, come da lui dedotto, nella specie, aveva formulato istanza ai sensi dell’art. 670 c.p.p., comma 3, laddove la Corte di appello di Salerno ha deciso come se il P. avesse invocato soltanto la restituzione nel termine e non, ancora prima, contestato anche l’esecutività del titolo, a causa dell’eccepita nullità della notifica dell’estratto della sentenza.

In tali condizioni, quindi, la pregiudiziale deduzione del ricorrente circa la mancata instaurazione del contraddittorio, prescritto a pena di nullità assoluta ex art. 666 c.p.p., comma 3 (cfr., sul punto, Cass., Sez. Unite, Sent. n. 35358 del 9.07.2003, Rv.225361), merita accoglimento.

Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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