T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 1490 Assegnazione di alloggi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato il decreto di rilascio dell’immobile sito in Milano, Via Foldi 1, chiedendone l’annullamento per violazione di legge.

L’atto impugnato è stato adottato, poiché il ricorrente e la di lui famiglia sono stati ritenuti occupare abusivamente tale immobile di edilizia residenziale pubblica, in assegnazione ad altro soggetto, non appartenente al medesimo nucleo familiare.

Il ricorrente stesso afferma di essersi trasferito nello stabile fin dal 1993, su invito dell’assegnatario, e di esservi rimasto, pagandone i canoni, dopo il trasferimento del secondo in altra sede.

Sulla base di tali fatti, incontestati, è evidente l’occupazione abusiva dell’immobile da parte del ricorrente, che non vi risiede in forza di alcun titolo legittimamente.

Le censure mosse avverso il provvedimento impugnato sono infondate:

tale atto si regge su idonea motivazione, ovvero che il ricorrente non è mai stato titolare di un rapporto locativo relativo all’immobile: si tratta del presupposto fattuale, che rende dovuta l’adozione del provvedimento impugnato;

l’inosservanza dei termini del procedimento non genera l’illegittimità del provvedimento conclusivo, come ritiene il ricorrente: in particolare, la circostanza per cui il Comune ha atteso di acquisire il parere della competente Commissione oltre i prescritti 30 giorni, ed ha poi adottato il decreto di rilascio oltre il termine di 30 giorni da detto parere non determina con ogni evidenza la consumazione del potere di provvedere, ma genera una mera inosservanza di termini sollecitatori, a fronte della quale il ricorrente, volendo, avrebbe potuto agire contro l’inerzia della P.A.

nessun rilievo ha in causa l’art. 25 del d.P.R. n. 1035 del 1972, che concerne una sanatoria cronologicamente inapplicabile al caso di specie, ove invece il ricorrente, in quanto abusivo, non ha alcun interesse protetto, che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare.

Il ricorso è perciò infondato.

Le spese possono essere compensate, alla luce delle difficili condizioni personali del ricorrente, invalido civile.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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