Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-10-2011, n. 21160

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In un procedimento di divorzio, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 15 aprile 2009, accoglieva parzialmente l’appello proposto da Ch.Cl. nei confronti di C. A.R., avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo del 30 maggio 2007, in punto assegnazione della casa coniugale.

Ricorre per cassazione la C..

Non svolge attività difensiva il Ch..

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza dei quesiti, relativi a violazioni di legge, nonchè della sintesi, omologa ai quesiti di diritto, in relazione a vizio di motivazione (al riguardo, Cass. n 2694/2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Nulla sulle spese, non avendo svolto l’intimato attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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