REGIONE LOMBARDIA REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 1 Modifiche al regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 «Norme forestali, in attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27

(Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 48 del 4-12-2010

(Pubblicato nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale
della Regione Lombardia n. 3 d el 21 gennaio 2010)

LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Emana

il seguente regolamento regionale:
Art. 1
1. Al regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 «Norme
forestali, in attuazione dell’art. 11 della legge regionale 28
ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del
paesaggio e dell’economia forestale)» sono apportate le seguenti
modifiche:
a) nel titolo, le parole: «in attuazione dell’art. 11 della
legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle
superfici, del paesaggio e dell’economia forestale)» sono sostituite
dalle seguenti: «in attuazione dell’art. 50, comma 4, della legge
regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali
in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)»;
b) al comma 1 dell’art. 1:
1) le parole: «adottato ai sensi dell’art. 11, comma 4, della
legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle
superfici, del paesaggio e dell’economia forestale)» sono sostituite
dalle seguenti: «adottato ai sensi dell’art. 50, comma 4, della legge
regionale n. 31/2008»;
2) le parole: «in base all’art. 3» sono sostituite dalle
seguenti: «in base all’art. 42»;
c) all’inizio del comma 2 dell’art. 1 sono inserite le seguenti
parole: «Fatto salvo quanto disposto dall’art. 50, comma 11, della
legge regionale n. 31/2008,»;
d) al comma 1 dell’art. 2:
1) le parole: «compreso il taglio a raso e le altre attivita’
selvicolturali eseguiti in conformita’ all’art. 11 della legge
regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «compreso il
taglio a raso, le altre attivita’ selvicolturali, nonche’ gli
interventi di manutenzione ordinaria della viabilita’
agrosilvo-pastorale, eseguiti in conformita’ all’art. 50 della legge
regionale n. 31/2008»;
2) le parole: «dall’art. 5, comma 5, lettera b), della legge
regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «dall’art. 44,
comma 6, lettera b), della legge regionale n. 31/2008»;
e) l’art. 4 e’ abrogato;
f) al comma 1 dell’art. 5, le parole: «dall’art. 11, comma 6,
della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti:
«dall’art. 50, comma 6, della legge regionale n. 31/2008»;
g) al comma 1 dell’art. 6:
1) le parole: «delle riserve regionali e dei parchi
regionali» sono sostituite dalle seguenti: «delle aree protette»;
2) le parole: «il taglio colturale e le altre attivita’
selvicolturali» sono sostituite dalle seguenti: «i tagli colturali»;
3) le parole: «dall’art. 1 I, comma 7, della legge regionale
n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «dall’art. 50, comma 7,
della legge regionale n. 31/2008»;
h) il comma 1 dell’art. 10 e’ sostituito dal seguente:
«1. Le opere considerate di pronto intervento in base
all’art. 52, comma 3, della legge regionale n. 31/2008 possono essere
realizzate senza autorizzazione per il vincolo idrogeologico nei soli
casi di somma urgenza, previa comunicazione scritta all’ente
competente al rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione d’uso
del suolo.»;
i) il comma 2 dell’art. 10 e’ abrogato;
j) al comma 2 dell’art. 12, le parole: «comma 5» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
k) all’alinea del comma 1 dell’art. 13:
1) il numero «6» e’ soppresso;
2) le parole: «in entrambi i casi» sono soppresse;
l) dopo la lettera c) del comma 4 dell’art. 13 e’ aggiunta la
seguente:
«c-bis) prevedere l’obbligo di piedilista di contrassegnatura
anche per i cedui»;
m) all’alinea del comma 1 dell’art. 14, dopo le parole:
«dottore agronomo o forestale» sono inserite le seguenti: «con
funzione anche di direttore dei lavori»;
n) la lettera c) del comma 1 dell’art. 14 e’ sostituita dalla
seguente:
«c) piedilista di contrassegnatura o martellata, che indichi
le piante da abbattere per la componente a fustaia nonche’ le riserve
e le matricine nei cedui»;
o) alla lettera g) del comma 1 dell’art. 14, le parole: «il
tipo e gli ordini spaziali e temporali degli interventi» sono
sostituite dalle seguenti: «i tipi forestali su cui si interviene
nonche’ la localizzazione spaziale e temporale degli interventi»;
p) dopo il comma 1 dell’art. 14 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Il piedilista di contrassegnatura non e’ obbligatorio
in caso di conversioni a fustaia di cedui invecchiati. »;
q) al comma 2 dell’art. 14, le parole: «di cui all’art. 19
della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui all’art. 57 della legge regionale n. 31/2008 o con analoga
qualifica attestata da altre regioni o altri Stati membri dell’Unione
europea»;
r) al comma 4 dell’art. 14, le parole: «la relazione» sono
sostituite dalle seguenti: «il progetto»;
s) il comma 6 dell’art. 14 e’ sostituito dal seguente:
«6. In caso di istanze che riguardino utilizzazioni su
superfici di oltre quindici ettari nei cedui e di oltre trenta ettari
nelle fustaie, il progetto di taglio prevede un piano di
utilizzazione forestale, consistente in un crono-programma
dettagliato degli interventi previsti in un periodo di cinque anni.»;
t) la lettera c) del comma 2 dell’art. 15 e’ sostituita dalla
seguente:
«c) piedilista di contrassegnatura o martellata, obbligatario
solo per le utilizzazioni, che indichi le piante da abbattere per la
componente a fustaia nonche’ le riserve e le matricine nei cedui»;
u) dopo il comma 2 dell’art. 15 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Il piedilista non e’ obbligatorio in caso di
conversioni a fustaia di cedui invecchiati»;
v) dopo il comma 1 dell’art. 16 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi in cui e’ prevista la relazione di taglio di
cui all’art. 15 non sono necessari gli allegati di cui agli articoli
13 e 14. Nel caso in cui e’ previsto il progetto di taglio di cui
all’art. 14 non e’ necessaria la relazione di conformita’ tecnica di
cui all’art. 13.»;
w) all’alinea del comma 1 dell’art. 17, le parole: «ai sensi
dell’art. 23 della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi dell’art. 61 della legge regionale n. 31/2008»;
x) alla lettera a) del comma 1 dell’art. 17, le parole: «dai
singoli enti forestali» sono sostituite dalla seguenti: «dalla
competente struttura regionale»; le parole: «da ogni singolo ente
forestale» sono soppresse;
y) al comma 1 dell’art. 18, le parole: «dall’art. 23 della
legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti:
«dall’art. 61 della legge regionale n. 31/2008»;
z) l’alinea del comma 2 dell’art. 18 e’ sostituita dalla
seguente:
«2. I proventi delle sanzioni previste dall’art. 61 della
legge regionale n. 31/2008 sono destinati, compatibilmente con le
norme vigenti, comunitarie e nazionali, relative ad aiuti e
contributi al settore forestale e ambientale:»;
aa) alla lettera a) del comma 2 dell’art. 18, dopo le parole:
«dalla pianificazione forestale» sono inserite le seguenti: «di cui
all’art. 47 della legge regionale n. 31/2008»;
bb) alla letera b) del comma 2 dell’art. 18, le parole:
«all’art. 13, comma 3, della legge regionale n. 27/2004» sono
sostituite dalle seguenti: «all’art. 52, comma 3, della legge
regionale n. 31/2008»;
cc) dopo la lettera d) del comma 2 dell’art. 18 sono inserite
le seguenti:
«d-bis) alla prima stesura dei piani di indirizzo forestale;
d-ter) ad iniziative di informazione, divulgazione e
assistenza tecnica sulle attivita’ selvicolturali.»;
dd) al comma 1 dell’art. 19, le parole: «ai sensi dell’art. 23,
commi 2-ter e 12 della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite
dalle seguenti: «ai sensi dell’art. 61, comma 13, della legge
regionale n. 31/2008»;
ee) il comma 3 dell’art. 20 e’ sostituito dal seguente:
«3. Gli interventi di utilizzazione forestale possono essere
realizzati su una superficie non superiore a cento ettari per
istanza, esclusi i casi di pronto intervento e di lotta
fitosanitaria. Nei comuni classificati dall’ISTAT di pianura o di
collina il limite massimo e’ di trenta ettari.»;
ff) il comma 4 dell’art. 20 e’ sostituito dal seguente:
«4. I diradamenti e le utilizzazioni che interessino una
superficie pari o superiore a due ettari di superficie boccata
possono essere realizzati soltanto da:
a) imprese agricole iscritte all’albo delle imprese
agricole qualificate, definito dalla Giunta regionale in attuazione
dell’art. 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227
(Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma
dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);
b) imprese boschive di cui all’art. 57 della legge
regionale n. 31/2008 o con analoghe qualifiche attestate da altre
regioni o altri Stati membri dell’Unione europea;
c) consorzi forestali di cui all’art. 56 della legge
regionale n. 31/2008;
d) enti pubblici.»;
gg) dopo il comma 4 dell’art. 20 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. I diradamenti e le utilizzazioni che prevedano il
taglio di una massa di legname superiore a cinquecento metri cubi
lordi di legname possono essere eseguiti solo da soggetti di cui al
comma 4 che dimostrino di possedere adeguate capacita’ tecniche,
professionali e strumentali definite dalla competente struttura
regionale con decreto dirigenziale.
4-ter. Ai fini del presente regolamento si considera singolo
intervento cio’ che viene richiesto al taglio sulla medesima
proprieta’ in due anni. Nel caso di boschi soggetti a uso civico, si
considera singolo intervento cio’ che viene assegnato agli aventi
diritto nell’arco di due anni.»;
hh) dopo il comma 3 dell’art. 21 e’ inserito il seguente:
«3-bis. Nei siti Natura 2000 non possono essere posticipate
le date di cui al comma 1.»;
ii) al comma 5 dell’art. 21, le parole: «ossia l’eliminazione
dello strato arbustivo o erbaceo» sono soppresse;
jj) al comma 6 dell’art. 21, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I termini sono sospesi in caso di impraticabilita’ della
stazione per innevamento o altre avversita’ atmosferiche.»;
kk) alla lettera a) del comma 1 dell’art. 22, dopo la parola:
«cataste» e’ inserita la seguente: «stabili»;
ll) alla lettera b) del comma 1 dell’art. 22, dopo la parola:
«sminuzzato» sono inserite le seguenti: «mediante triturazione»;
mm) alla lettera c) del comma 1 dell’art. 22, le parole: «negli
articoli 51 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «negli
articoli 54 e seguenti»;
nn) dopo la lettera c) del comma 1 dell’art. 22 e’ aggiunta la
seguente:
«c-bis) tagliato in pezzi lunghi non piu’ di un metro o, nel
caso di tronchetti di diametro inferiore a venti centimetri, in pezzi
lunghi non piu’ di due metri e distribuito sull’area interessata al
taglio»;
oo) il comma 2 dell’art. 22 e’ sostituito dal seguente:
«2. L’area occupata dal materiale di cui al comma 1 non puo’
ricoprire le ceppaie presenti in bosco e nuclei significativi di
rinnovazione»;
pp) la lettera a) del comma 3 dell’art. 22 e’ sostituita dalla
seguente:
«a) localizzare le andane o le cataste in prossimita’ di
corsi o specchi d’acqua, viabilita’ ordinaria o agro-silvo-pastorale,
ferrovie, sentieri, viali tagliafuoco, linee elettriche e
telefoniche»;
qq) dopo il comma 3 dell’art. 22 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Per favorire la cippatura o l’asportazione, e’
consentito realizzare cataste di dimensioni maggiori di quelle
indicate al comma 3, lettera b), solo se temporanee, ossia della
durata massima di otto mesi. A quote inferiori a seicento metri, la
durata massima e’ di quattro mesi.
3-ter. Nelle aree boschive non in rinnovazione, l’ente
forestale puo’ autorizzare che la ramaglia sia lasciata intera e
sparsa su tutta la superficie interessata, fatti salvi i divieti di
cui al comma 3.»;
rr) la lettera c) del comma 1 dell’art. 23 e’ sostituita dalla
seguente:
«c) nei boschi di neoformazione da avviare a fustaia in base
al comma 3.»;
ss) dopo il primo periodo del comma 3 dell’art. 23 e’ inserito
il seguente: «Sono altresi’ avviati a fustaia gli imboschimenti e i
rimboschimenti.»;
tt) al comma 4 dell’art. 23, dopo le parole: «rilevante difesa»
sono inserite le seguenti: «idrogeologica o»;
uu) dopo il comma 4 dell’art. 23 e’ aggiunto il seguente:
«4-bis. Nei tagli di avviamento all’alto fusto, dopo il primo
intervento di conversione devono rimanere almeno seicento fusti per
ettaro, scelti tra quelli nati da seme o tra i polloni migliori,
dominanti e ben affrancati. Nei boschi gia’ radi prima
dell’intervento devono rimanere almeno due polloni per ogni ceppaia,
scelti tra quelli di maggior diametro, meglio conformati e
vigorosi.»;
vv) al comma 1 dell’art. 24:
1) le parole: «ogni duemilacinquecento metri quadrati» sono
sostituite dalle seguenti: «ogni cinquemila metri quadrati»;
2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esonerati
dall’obbligo di rilascio i castagneti da frutto e i boschi soggetti a
manutenzione in base agli articoli 58, 59, 60 e 61.»;
ww) alla lettera d) del comma 3 dell’art. 24 sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «e avere un diametro di almeno trenta
centimetri»;
xx) dopo la lettera d) del comma 3 dell’art. 24 sono aggiunte
le seguenti:
«d-bis) non appartenere a specie esotiche a carattere
infestante di cui all’allegato B;
d-ter) appartenere preferibilmente alle seguenti specie:
abete bianco, acero riccio, cerro, ciavardello, ciliegio selvatico,
farnia, leccio, noce, olmo ciliato, ontano nero, pino cembro, pioppo
bianco, quercia crenata, rovere, tasso.»;
yy) al comma 4 dell’art. 24, dopo le parole: «essere tagliati»
sono inserite le seguenti: «salvo che costituiscano pericolo per
persone o cose»;
zz) dopo il comma 5 dell’art. 24 e’ aggiunto il seguente:
«5-bis. Durante la stesura dei piani di assestamento
forestale e, con il consenso del proprietario, durante la stesura dei
piani di indirizzo forestale e’ possibile individuare e
contrassegnare gli alberi da salvaguardare per l’invecchiamento
indefinito, indicandone l’esistenza negli elaborati di piano.»;
aaa) al comma 3 dell’art. 25, dopo le parole: «specie esotiche»
sono inserite le seguenti: «non comprese nell’allegato C»;
bbb) dopo il comma 7 dell’art. 25 e’ aggiunto il seguente:
«7-bis. L’obbligo di effettuare la rinnovazione artificiale
esclude il rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione d’uso del
bosco per un periodo di venti anni dall’esecuzione dell’intervento di
rinnovazione.»;
ccc) dopo’ la lettera b) del comma 1 dell’art. 26 e’ aggiunta
la seguente:
«b-bis) nei terreni gravati da specifico uso civico»;
ddd) al comma 2 dell’art. 27 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e previa comunicazione all’ente forestale
competente. »;
eee) dopo il comma 2 dell’art. 27 e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. I tagli colturali all’interno dei boschi da seme
inseriti nei registri regionali dei materiali di base di cui all’art.
53, comma 2, della legge regionale n. 31/2008 sono eseguiti in
conformita’ alle prescrizioni dei relativi piani di gestione, ove
esistenti, e sono autorizzati dall’ente forestale, garantendo la
funzione di produzione del materiale di propagazione.»;
fff) al comma 2 dell’art. 28 e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«A distanza inferiore a quaranta metri dagli impianti di
cattura di richiami vivi o di uccelli a scopo scientifico, di cui
agli articoli 6 e 7 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 16
(Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela
dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attivita’ venatoria),
sono consentite:
a) la potatura delle piante gia’ in forma obbligata;
b) la capitozzatura e la potatura di piante in forma
libera, se autorizzate dagli enti forestali previa verifica di
compatibilita’ paesaggistica e ambientale.»;
ggg) al comma 5 dell’art. 28 e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Su terreni in forte pendenza che possono dare luogo alla
formazione di valanghe, a movimenti franosi o alla caduta di massi,
le ceppaie possono essere tagliate ad altezza superiore, fino a un
metro dal colletto.»;
hhh) al comma 1 dell’art. 29, le parole: «dell’art. 4 della
legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti:
«dell’art. 43 della legge regionale n. 31/2008»;
iii) alla lettera a) del comma 1 dell’art. 31, le parole:
«quelle di ringiovanimento per rinvigorirne la chioma e di
preparazione all’innesto» sono sostituite dalle seguenti: «le
spollonature, le potature di rimonda e di produzione e gli innesti»;
jjj) dopo la lettera d) del comma 1 dell’art. 31 sono aggiunte
le seguenti:
«d-bis) gli interventi fitosanitari con principi attivi non
dannosi per l’ecosistema;
d-ter) la ricostruzione del cotico erboso;
d-quater) il rinfoltimento delle aree rade di piante mediante
la messa a dimora di piante innestate da vivaio»;
kkk) il comma 3 dell’art. 31 e’ cosi’ sostituito:
«3. Nei castagneti da frutto abbandonati in cui si sia gia’
insediata ed affermata la colonizzazione di vegetazione. arborea o
arbustiva, le attivita’ selvicolturali sono condotte come nei
restanti boschi. L’ente forestale puo’ autorizzare l’esecuzione delle
operazioni descritte ai commi I e 2.»;
lll) dopo il comma 3 dell’art. 31 e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. La conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto
e’ soggetta ad autorizzazione rilasciata dall’ente forestale
compatibilmente con esigenze di difesa idrogeologica e con la
necessita’ di salvaguardare i boschi di maggiore pregio
selvicolturale e ambientale. L’ente definisce le operazioni colturali
eseguibili.»;
mmm) alla rubrica della sezione II, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e dei pericoli»;
nnn) dopo l’art. 31 e’ inserito il seguente:

«Art. 31-bis.
Prevenzione dei pericoli in bosco

1. Nello svolgimento delle attivita’ selvicolturali e delle
ripuliture sono adottate tutte le tecniche e le strumentazioni utili
ad evitare l’insorgere di situazioni di pericolo per persone o cose.
Le aree soggette a intervento sono adeguatamente delimitate e
segnalate. Persone e animali sono tenuti a debita distanza. Al
termine dei lavori si procede al ripristino dello stato dei luoghi.»;
ooo) al comma 1 dell’art. 32 e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «E’ inoltre necessario salvaguardare la vegetazione
arbustiva lungo i corsi d’acqua, gli agrifogli, i pungitopo e gli
arbusti che producono frutti carnosi, quali biancospini, meli, peri,
ribes e sorbi»;
ppp) all’alinea del comma 2 dell’art. 32, le parole: «ossia il
taglio dello stato arbustivo ed erbaceo» sono soppresse;
qqq) dopo la lettera c) del comma 2 dell’art. 32 e’ aggiunta la
seguente:
«c-bis) nei tagli di manutenzione di cui agli articoli 58,
59, 60 e 61»;
rrr) all’alinea del comma i dell’art. 33, le parole: «il
danneggiamento di» sono soppresse;
sss) le lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 33 sono
sostituite dalle seguenti:
«a) il danneggiamento di radici, fusti e chiome degli alberi
del soprassuolo arboreo risparmiato dal taglio;
b) il danneggiamento di opere e manufatti eventualmente
presenti, quali muri a secco o terrazzamenti;
c) danni di tipo idrogeologico.»;
ttt) al comma 5 dell’art. 34 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «salvo che in caso di attraversamento»;
uuu) al comma 1 dell’art. 36, dopo le parole: «del bosco» sono
inserite le seguenti: «e dei pascoli»;
vvv) la rubrica dell’art. 37 e’ cosi’ sostituita:
«Manifestazioni ed aree attrezzate nei boschi e nei terreni soggetti
a vincolo idrogeologico»;
www) l’alinea del comma 1 dell’art. 37 e’ sostituita dalla
seguente:
«1. Fermo restando il divieto di transito dei mezzi
motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, l’organizzazione di
manifestazioni nei boschi e nei pascoli e’ soggetta ad
autorizzazione:»;
xxx) dopo il comma 1 dell’art. 37 e’ inserito il seguente:
«1-bis. E’ altresi’ soggetta ad autorizzazione dell’ente
forestale la creazione di percorsi sospesi»;
yyy) alla lettera a) del comma 2 dell’art. 37 sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «o della nuova area attrezzata»;
zzz) al comma 4 dell’art. 37, dopo le parole: «di nuovi
tracciati e» sono inserite le seguenti: «nel caso di manifestazioni»;
aaaa) al comma 5 dell’art. 37, la parola: «agonistiche» e’
soppressa;
bbbb) al comma 6 dell’art. 37, dopo le parole: «le
manifestazioni» sono inserite le seguenti: «e le aree»;
cccc) al comma 3 dell’art. 38, le parole: «dell’art. 6, comma
4, della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti:
«dell’art. 45, comma 4, della legge regionale n. 31/2008»;
dddd) al comma 1 dell’art. 39 dopo le parole: «taglio
saltuario» sono inserite le seguenti: «o a buche di superficie
inferiore a mille metri quadrati»;
eeee) al comma 2 dell’art. 39:
1) dopo le parole: «tagli successivi» sono inserite le
seguenti: «a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatte salve
deroghe autorizzate dall’ente forestale in caso di boschi non
utilizzati da oltre trenta anni.»;
ffff) al comma 3 dell’art. 39 dopo le parole: «tagli
successivi» sono inserite le seguenti: «a buche di superficie
inferiore a mille metri quadrati»;
gggg) al comma 4 dell’art. 39, le parole: «di cui all’art. 11,
comma 12, della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all’art. 50, comma 12, della legge regionale n.
31/2008 »;
hhhh) al secondo periodo del comma 6 dell’art. 39:
1) le parole: «lato maggiore» sono sostituite dalle seguenti:
«lato minore»;
2) le parole: «di larghezza» sono soppresse;
iiii) dopo il secondo periodo del comma 6 dell’art. 39 e’
aggiunto il seguente:
«L’ente forestale puo’ autorizzare deroghe, compatibilmente
con le esigenze di difesa idrogeologica nonche’ di salvaguardia
dell’ambiente forestale e del paesaggio.»;
jjjj) il comma 7 dell’art. 39 e’ sostituito dal seguente:
«7. Il taglio a raso a strisce non puo’ superare le superfici
di seguito indicate:
a) diecimila metri quadrati accorpati per le seguenti
tipologie forestali: castagneti, orno-ostrieti, betuleti, peccete di
sostituzione, pinete di pino silvestre, ad eccezione delle pinete
planiziali, formazioni di pino nero di origine artificiale,
rimboschimenti artificiali con specie esotiche;
b) duemila metri quadrati accorpati per le seguenti
tipologie: querceti di roverella, lariceti, larici-cembreti,
cembrete, pinete di pino silvestre planiziale.»;
kkkk) il comma 1 dell’art. 40 e’ sostituito dal seguente:
«1. I cedui invecchiati di eta’ superiore a cinquanta anni a
prevalenza di querce, faggio, frassino maggiore, acero montano o
riccio, tiglio sono avviati a fustaia in caso di utilizzazione»;
llll) al primo periodo del comma 2 dell’art. 40:
1) le parole: «cento metri» sono sostituite dalle seguenti:
«trenta metri»;
2) le parole: «tre anni precedenti» sono sostituite dalle
seguenti: «cinque anni precedenti»;
3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fermo
restando il limite per singole istanze di cui all’art. 20.»;
mmmm) il secondo periodo del comma 2 dell’art. 40 e’ soppresso;
nnnn) il comma 3 dell’art. 40 e’ cosi’ sostituito:
«3. Fermo restando il limite per singole istanze di cui
all’art. 20, in caso di utilizzazione di cedui con rilascio di
matricine, ogni tagliata non puo’ superare i dieci ettari di
estensione e, se superiore a due ettari, deve essere distante almeno
trenta metri da altre tagliate effettuate negli ultimi cinque anni.»;
oooo) al comma 4 dell’art. 40:
1) dopo la parola: «robinieti» sono inserite le seguenti:
«sia puri che misti»;
2) dopo le parole: «deperimento o morte» sono inserite le
seguenti: «o qualora costituiscano pericolo per persone o cose.»;
pppp) al comma 5 dell’art. 40, dopo le parole: «cinquanta
matricine» sono inserite le seguenti: «o riserve»;
qqqq) al comma 6 dell’art. 40, dopo le parole: «novanta
matricine» sono inserite le seguenti: «o riserve»;
rrrr) al comma 7 dell’art. 40, dopo le parole: «le matrici-ne»
sono inserite le seguenti: «e le riserve»;
ssss) dopo il comma 8 dell’art. 40 e’ aggiunto il seguente:
«8-bis. Le matricine da rilasciare devono:
a) avere eta’ almeno pari al turno, nel caso dei cedui di
cui al comma 5;
b) avere, per il cinquanta per cento eta’, almeno pari al
turno e, per il restante cinquanta per cento, eta’ almeno doppia, nel
caso dei cedui di cui al comma 6.»;
tttt) la lettera a) del comma 2 dell’art. 41 e’ sostituita
dalla seguente:
«a) ottanta anni per i lariceti»;
uuuu) dopo la lettera d) del comma 2 dell’art. 41 e’ aggiunta
la seguente:
«d-bis) centoventi anni per i larici-cembreti e le
cermbrete»;
vvvv) al comma 1 dell’art. 43, le parole: «dall’art. 8, comma
7, della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti:
«dall’art. 47, comma 7, della legge regionale n. 31/2008»;
wwww) al comma 1 dell’art. 44:
1) le parole: «ma non ancora soggetti a revisione» sono
soppresse;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «allegando
dichiarazione di conformita’ tecnica o progetto di taglio nei casi
previsti dagli articoli 13 e 14.»;
xxxx) al comma 1 dell’art. 45:
1) parola: «venti» e’ sostituita dalla seguente: «trenta»;
2) dopo le parole: «cure colturali del bosco» sono inserite
le seguenti: «o alla revisione del piano di assestamento»;
yyyy) il comma 4 dell’art. 47 e’ soppresso;
zzzz) la lettera e) del comma 1 dell’art. 48 e’ sostituita
dalla seguente:
«e) in tutti i boschi e’ obbligatorio il rispetto del
sottobosco e non possono essere effettuate ripuliture nei periodi
indicati alla lettera i), salvo che:
1) per garantire la sicurezza del cantiere durante
l’esecuzione di attivita’ selvicolturali;
2) per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;
3) nei castagneti da frutto di cui all’art. 31;
4) nei boschi intensamente fruiti, di cui all’art. 63.»;
aaaaa) alla lettera f) del comma 1 dell’art. 48, le parole: «da
ciascun ente forestale, in collaborazione con l’ente gestore del sito
Natura 2000, quando presenti in quantita’ inferiore a due piante ogni
mille metri quadrati» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Giunta
regionale in attuazione della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10
(Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna,
della flora e della vegetazione spontanea)»;
bbbbb) la lettera i) del comma 1 dell’art. 48 e’ sostituita
dalla seguente:
«i) in tutti i boschi sono vietati i tagli a raso:
1) dall’1° marzo al 31 luglio per i boschi posti a quote
inferiori a seicento metri;
2) dall’1° aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote
comprese fra seicento e mille metri;
3) dal 15 aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote
superiori.»;
ccccc) dopo la lettera j) del comma 1 dell’art. 48 sono
inserite le seguenti:
«j-bis) in tutti i boschi sono vietati il transito di mezzi
cingolati e la movimentazione di legname o di altri materiali a
strascico;
j-ter) devono essere gestiti come le fustaie i boschi
appartenenti ai seguenti tipi forestali:
1) acero-tiglieti;
2) alnete di ontano nero;
3) querceti a prevalenza di cerro, farnia o rovere.»;
ddddd) al comma 4 dell’art. 51, le parole: «ed essere» sono
sostituite dalle seguenti: «e devono essere;
eeeee) al comma 1 dell’art. 52, le parole: «dell’art. 11, comma
5, lettera e) della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle
seguenti: «dell’art. 50, comma 5, lettera e), della legge regionale
n. 31/2008»;
fffff) al comma 1 dell’art. 54, le parole: «dell’art. 6, comma
9-bis, della legge regionale n. 27/2004» sono’ sostituite dalle
seguenti: «dell’art. 45, comma 10, della legge regionale n. 31/2008
»;
ggggg) al comma 2 dell’art. 54, le parole: «ai sensi dell’art.
6, comma 4, della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi dell’art. 45, comma 4, della legge regionale n.
31/2008»;
hhhhh) al comma 3 dell’art. 54, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e quelli per la ripulitura delle masse vegetali
devono essere spenti entro le ore 14 e, nei giorni con ora legale,
entro le ore 16»;
iiii) il comma 1 dell’art. 56 e’ abrogato;
jjjj) il comma 2 dell’art. 56 e’ sostituito dal seguente:
«2. Nei boschi danneggiati dal fuoco o da avversita’
atmosferiche o biotiche da non oltre un anno l’ente forestale puo’
autorizzare l’esecuzione di tagli in deroga al presente
regolamento.»;
kkkkk) il comma 3 dell’art. 56 e’ sostituito dal seguente:
«3. I possessori di boschi danneggiati dal fuoco o da
avversita’ atmosferiche o biotiche sono tenuti a consentire l’accesso
degli operai qualora gli interventi di ricostituzione siano eseguiti
a cura di un ente pubblico ai sensi dell’art. 52, comma 7, della
legge regionale n. 31/2008.»;
lllll) al comma 1 dell’art. 57, le parole: «salvo l’art. 12,
comma 4, della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle
seguenti: «salvo quanto disposto dall’art. 51, comma 4, della legge
regionale n. 31/2008»;
mmmmm) dopo il comma 3 dell’art. 57 e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. Il pascolo delle capre all’interno dei boschi e’
vietato, salvo specifica previsione dei piani di indirizzo forestale
o autorizzazione rilasciata dall’ente forestale ai sensi dell’art.
51, comma 4, della legge regionale n. 31/2008, comunque nel rispetto
del divieto di cui al comma 2 del presente articolo.»;
nnnnn) dopo il comma 3 dell’art. 58 e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. Qualora nelle aree di pertinenza degli elettrodotti
il soprassuolo forestale sia costituito da formazioni di robinia o
ciliegio tardivo o di altre specie esotiche, e’ obbligatorio il
rilascio di tutti gli arbusti e cespugli di specie autoctone
presenti, salvo in caso di calata al suolo dei conduttori.»;
ooooo) al comma 2 dell’art. 60, dopo la parola: «consistente»
sono inserite le seguenti: «nella ripulitura del sottobosco»;
ppppp) dopo il comma 3 dell’art. 61 e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. Gli interventi previsti dal presente articolo sono
vietati tra la fine della stagione silvana per i cedui e il 31
luglio, salvo autorizzazioni concesse dagli enti forestali,
compatibilmente con le esigenze di tutela della fauna selvatica. Sono
invece consentiti il taglio e l’asportazione delle piante cadute
nell’alveo o nei corsi d’acqua che possono limitare il deflusso
idrico.»;
qqqqq) al comma 2 dell’art. 62:
1) dopo le parole: «spezzate o morte» sono inserite le
seguenti: «nonche’ di quelle pericolose per la pubblica incolumita’»;
2) sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «o
autorizzate dagli enti forestali.»;
rrrrr) al comma 1 dell’art. 71, le parole: «di cui agli
articoli 4 e 5 della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui agli articoli 43 e 44 della legge regionale
n. 31/2008»;
sssss) dopo la lettera e) del comma 3 dell’art. 71 sono
aggiunte le seguenti:
«e-bis) la sistemazione di muri di sostegno danneggiati;
e-ter) la pavimentazione eseguibile solo nei tratti in forte
pendenza o in corrispondenza di curve pericolose»;
ttttt) dopo il comma 2 dell’art. 72 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Nell’esecuzione delle attivita’ selvicolturali, le
strade agro-silvo-pastorali e i sentieri delle reti escursionistiche
devono essere tenuti sgombri o prontamente sgombrati da piante
abbattute, fusti e ramaglia.»;
uuuuu) al comma 1 dell’art. 73 le parole: «dell’art. 21 della
legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti:
«dell’art. 59 della legge regionale n. 31/2008»;
vvvvv) al comma 5 dell’art. 73:
1) dopo le parole: «scala 1:500» sono inserite le seguenti:
«o altra scala adeguata alla lunghezza dell’impianto»;
2) dopo le parole: «all’ente forestale» sono inserite le
seguenti: «all’ente gestore del sito Natura 2000»;
wwwww) al comma 1 dell’art. 74, le parole: «dell’art. 21 della
legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti:
«dell’art. 59 della legge regionale n. 31/2008»;
xxxxx) al comma 7 dell’art. 74, dopo le parole: «all’ente
forestale» sono inserite le seguenti: «all’ente gestore del sito
Natura 2000»;
yyyyy) dopo il comma 1 dell’art. 75 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso di utilizzazioni e diradamenti che
interessino una superficie inferiore a un ettaro e mezzo, la
direzione delle operazioni di taglio puo’ essere affidata a una
guardia boschiva comunale o ad altri tecnici forestali dipendenti da
enti pubblici.»;
zzzzz) dopo il comma 2 dell’art. 75 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Con provvedimento del competente direttore generale
e’ approvato il capitolato d’oneri generale e particolare per la
vendita dei lotti boschivi di proprieta’ pubblica.
2-ter. In ogni caso e’ necessario procedere preventivamente
alla martellata delle piante d’alto fusto da abbattere e alla
contrassegnatura delle matricine e riserve da rilasciare nel ceduo,
nonche’ alla contrassegnatura delle piante da rilasciare per
l’invecchiamento indefinito.»;
aaaaaa) dopo l’art. 75 e’ inserito il seguente:

«Art. 75-bis.
Esecuzione dei tagli nei boschi gravati da uso civico

«1. Per i boschi gravati da uso civico i piani di assestamento
forestale o, in mancanza, i piani di indirizzo forestale stabiliscono
modalita’ e limiti per l’assegnazione dei lotti fra gli aventi
diritto. In mancanza di disposizioni, ad ogni avente diritto non
possono essere concessi annualmente piu’ di cento quintali di legna
da ardere o da paleria e di dieci metri cubi di legname da opera.
2. In ogni caso e’ necessario procedere preventivamente alla
martellata delle piante d’alto fusto da abbattere e alla
contrassegnatura delle matricine e delle riserve da rilasciare nel
ceduo, nonche’ alla contrassegnatura delle piante da rilasciare per
l’invecchiamento indefinito.
3. L’istanza di taglio nel bosco, corredata degli allegati
eventualmente necessari, e’ presentata, in forma collettiva, dal
comune o dal comitato per le amministrazioni separate dei beni di uso
civico; restano agli atti del richiedente i documenti che
identificano gli aventi diritto interessati di singoli lotti.»;
bbbbbb) alla rubrica dell’art. 76 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e sentieri»;
cccccc) alla lettera a) del comma 1 dell’art. 76, la parola:
«dodici» e’ sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;
dddddd) la lettera c) del comma 1 dell’art. 76 e’ sostituita
dalla seguente:
«c) comportare movimenti di terra non superiori a cento metri
cubi per singolo tracciato e per singolo piazzale di deposito»;
eeeeee) alla lettera a) del comma 2 dell’art. 76:
1) le parole: «due metri e mezzo» sono sostituite dalle
seguenti: «tre metri»;
2) le parole: «tre metri» sono sostituite dalle seguenti:
«quattro metri»;
ffffff) alla lettera c) del comma 2 dell’art. 76, le parole:
«di ogni genere anche a carattere temporaneo» sono sostituite dalle
seguenti: «larghi piu’ di un metro»;
gggggg) alla lettera g) del comma 2 dell’art. 76, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «garantendo lo scolo e la
regimazione delle acque»;
hhhhhh) alla lettera b) del comma 1 dell’art. 77, le parole:
«ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 27/2004» sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’art. 43 della legge
regionale n. 31/2008 »;
iiiiii) alla lettera c) del comma 1 dall’art. 77, le parole:
«ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 27/2004» sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’art. 44 della legge
regionale n. 31/2008»;
jjjjjj) al comma 2 dell’art. 79, le parole: «ai sensi della
legge n. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della
legge regionale n. 31/2008»;
kkkkkk) all’allegato A:
1) alla voce: «Arbusteto» sono soppresse le parole: «non
rientrante nella classificazione di bosco»;
2) alla voce: «Cespuglieto» la parola: «arbusti» e’
sostituita dalla seguente: «cespugli»;
3) alla voce: «Ente forestale» le parole: «ai sensi della
legge regionale n. 11/1998 e della legge regionale n. 27/2004» sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi della legge regionale n.
31/2008»;
4) dopo la voce: «Matricina» e’ inserita la seguente:
«Neoformazione (bosco di): bosco formatosi spontaneamente
da meno di venti anni in seguito all’abbandono di pascoli e coltivi;
nei terreni a quota inferiore a quattrocento metri l’arco temporale
considerato si riduce a dieci anni»;
5) dopo la voce: «Riserva» e’ inserita la seguente:
«Robinieto misto: bosco in cui la componente a robinia e’
pari ad almeno il novanta per cento della massa legnosa, mentre il
restante dieci per cento e’ costituito da altre specie arboree»;
6) dopo la voce: «Struttura» e’ inserita la seguente:
«Taglio colturale: comprende gli sfolli, i diradamenti, i
tagli di utilizzazione, i tagli a carattere fitosanitario e in
generale i tagli finalizzati all’uso delle risorse forestali secondo
i principi della selvicoltura o alla miglioria del bosco. Sono
esclusi i tagli di cui agli articoli 58, 59, 60 e 61, in quanto
finalizzati esclusivamente alla manutenzione di manufatti; questi
ultimi rientrano nella definizione di «attivita’ selvicolturali» di
cui dell’art. 50, comma 1, della legge regionale n. 31/2008»;
7) alla voce: «Tipo forestale» sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «di superficie minima di 2000 metri quadrati»;
8) alla voce: «Utilizzazione forestale» sono soppresse le
parole: «sia di sfolli o diradamenti»;
llllll) all’allegato B:
1) nell’epigrafe, le parole: «di cui all’art. 19, comma 5,
lettera e) della legge regionale n. 27/2004» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all’art. 50, comma 5, della legge regionale n.
31/2008»;
2) nella tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

Il presente regolamento regionale e’ pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione lombarda.
Milano, 19 gennaio 2010

FORMIGONI

(Il parere della competente Commissione consiliare si intende
favorevolmente reso ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale;
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8/10994 del 13
gennaio 2010)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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