Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-04-2011) 09-06-2011, n. 23315

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato il giudizio di responsabilità per i reati di lesioni colpose aggravato dalla violazione della normativa sulla circolazione stradale ed omissione di soccorso nei confronti di D.F.A. (fatti avvenuti in data (OMISSIS)).

La sentenza di appello, nel confermare in toto l’impostazione della sentenza di primo grado, ravvisava la responsabilità dell’imputato apprezzando la sussistenza di un adeguato quadro probatorio a suo carico, valutando in tal senso le dichiarazioni rese dalla parte offesa la quale aveva riconosciuto il G., in quanto dipendente di un negozio collocato non molto distante dalla caserma di fronte la quale avveniva l’incidente- e dal collega della stessa, che aveva annotato la targa del motorino investitore, risultato intestato al padre dell’imputato.

Il ricorrente articola un unico motivo, con il quale prospetta la manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il giudicante avrebbe fatto inesatta applicazione delle regole di valutazione della prova, pervenendo ad un giudizio di colpevolezza su una serie di elementi privi di rilievo. In tal senso sottolinea che il riconoscimento da parte del D. non era avvenuto nella immediatezza dei fatti e che nessun accertamento era stato fatto in merito alla concreta disponibilità del mezzo da parte dell’imputato.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato giacchè vorrebbe che in questa sede si procedesse ad una rinnovata valutazione della ricostruzione fattuale della vicenda operata dai giudici di merito, con motivazione giuridicamente corretta ed indenne da vizi logici, oltre che rispettosa dei principi di diritto, in violazione dei limiti del sindacato di legittimità.

Il ricorrente, infatti, a fronte di una "doppia conforme" valutazione dei giudici di merito, si limita a proporre una diversa lettura del compendio probatorio, che si sostanzia nel sindacato di merito sulla valutazione dei mezzi di prova (basato essenzialmente sulla asserita inidoneità probatoria del riconoscimento operato dalla parte offesa e delle dichiarazioni testimoniali del collega della stessa, che ebbe ad assistere all’incidente), che non può qui essere censurata a fronte di una motivazione puntuale, che regge ampiamente il vaglio di legittimità.

In questa prospettiva, le critiche sviluppate nel ricorso propongono una inammissibile diversa interpretazione del compendio probatorio, logicamente e convincentemente già esaminato dai giudici di merito posto a fondamento di una argomentata motivazione, incensurabile in questa sede.

Infatti, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione, ancorchè munite, in tesi, di eguale crisma di logicità, giacchè, con riferimento al sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (v. sentenza Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n.186), consegue la condanna del medesimo al pagamento delle spese del procedimento e a quello di una somma, che congruamente si determina in Euro 1000,00 (mille), in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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