T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 1487 Assegnazione di alloggi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente attualmente occupa un alloggio di proprietà dell’ALER di Milano, già assegnato alla Sig.ra Stellari Caterina che, con provvedimento dell’Ente proprietario n. 31868 del 27.5.1998, é stata autorizzata ad ospitarla sino al 24.12.1998 (termine poi prorogato sino al 24.12.1999).

L’Amministrazione appreso, in epoca successiva alla concessione di detta autorizzazione, che la legittima assegnataria, sin dall’anno 1997 aveva abbandonato l’appartamento (circostanza riconosciuta in ricorso), ha avviato nei confronti della medesima il procedimento finalizzato all’adozione della decadenza dall’assegnazione (conclusosi con decreto n. 166 del 16.5.2002) e, previa diffida inoltrata alla ricorrente con lettera raccomandata del 24.8.2001 ex art. 25 della L.r. n. 9192/1983 e art. 26 della L.r. n. 28/1990, ha adottato il decreto di rilascio in epigrafe specificato, notificato all’interessata in data 7.5.2002.

Con il presente ricorso, notificato anche al Comune di Milano, la Sig.ra R. ha impugnato il provvedimento deducendone l’illegittimità per carenza di motivazione in relazione alla mancata esplicitazione delle ragioni del diniego di regolarizzazione della propria posizione richiesta in sede di deduzioni difensive.

Contestualmente, ha chiesto l’accertamento del diritto all’assegnazione dell’alloggio.

ALER si é costituita in giudizio eccependo l’infondatezza del ricorso chiedendone la reiezione.

Il Comune di Milano si é costituito in giudizio al solo scopo di rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva.

Nella camera di consiglio del 18 settembre 2002 é stata accolta l’istanza di sospensione sul presupposto della sussistenza del periculum in mora.

All’esito della pubblica udienza del 25 maggio 2011, la causa é stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente il Collegio accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Milano in quanto Autorità estranea al procedimento di formazione del provvedimento in questa sede impugnato.

Quanto al merito il ricorso é infondato.

La ricorrente deduce che l’Amministrazione non avrebbe dotato il provvedimento impugnato di un congruo supporto motivazionale in relazione alle ragioni per le quali, nonostante il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assegnazione di alloggi di E.R.P., non sarebbe stata accolta la propria istanza di regolarizzazione.

Il contenuto del provvedimento, si sostiene in ricorso, non consentirebbe di comprendere le ragioni poste alla base della determinazione impugnata in quanto si limiterebbe a denegare l’assegnazione richiesta "esaminate le deduzioni scritte e/o i documenti presentati dall’interessato e ritenuto che essi non costituiscono titolo valido per l’occupazione dell’alloggio suddetto".

Rileva ulteriormente la ricorrente che l’ingresso nell’alloggio occupato non sarebbe, in origine, avvenuto abusivamente in quanto legittimato dalla stessa Amministrazione e che, per tutto il periodo di permanenza all’interno dell’unità immobiliare, ha provveduto al pagamento degli importi dovuti a titolo di canone ed oneri accessori.

Le allegazioni di parte ricorrente circa il preteso difetto di motivazione non trovano conferma in atti.

L’impugnato decreto specifica i presupposti di fatto e di diritto in relazione ai quali é stato adottato rendendo di agevole comprensione la ricostruzione dell’iter logico che ha condotto all’esito contestato.

Nell’atto viene, infatti, precisato che con la ricorrente non é mai intercorso un rapporto locativo né é mai stata concessa autorizzazione all’occupazione dell’alloggio e vengono, altresì, indicate le disposizioni normative in esecuzione delle quali l’Autorità pubblica ha proceduto.

Il decreto impugnato, inoltre, come già evidenziato dà atto, altresì, della intervenuta valutazione delle deduzioni difensive della ricorrente e della loro insufficienza a determinare un diverso esito.

Nessuna rilevanza ai fini in esame può rivestire la pregressa autorizzazione all’ospitalità che, ai sensi della normativa vigente, non costituisce titolo per aspirare ad un subentro nell’assegnazione.

Subentro che, si deve rilevare, non potrebbe in ogni caso ipotizzarsi stante la sopravvenuta inesistenza della posizione in relazione alla quale dovrebbe esplicarsi la invocata fattispecie successoria.

La precedente assegnazione, infatti, é venuta meno in virtù del decreto di decadenza adottato a carico della Sig.ra Caterina Stellari.

Privo di pregio é, infine, l’allegato possesso dei requisiti di legge per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica.

In materia di assegnazioni di alloggi ERP, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza anche di questo Tribunale, vige al principio concorsuale che impone all’Amministrazione proprietaria il previo esperimento di una procedura comparativa finalizzata alla selezione, fra i soggetti in possesso dei prescritti requisiti, di quelli maggiormente bisognosi, inibendole la possibilità di valorizzare elementi che, benché rappresentativi di una situazione di disagio, non siano contemplati dalla normativa.

La vigenza del richiamato principio determina il rigetto della domanda di accertamento del diritto alla regolarizzazione del rapporto locativo.

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, tuttavia, in relazione alla specificità delle questioni trattate, giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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