T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 1486 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, dipendente INPS in possesso di qualifica C3, ha partecipato alla procedura interna indetta dalla resistente Amministrazione con "bando di selezione per il passaggio a 30 posti nella posizione ordinamentale C4".

Con comunicazione di servizio del 7.8.2003, è stato pubblicato un primo progetto di graduatoria che vedeva il ricorrente posizionato al 339° posto e, con una seconda comunicazione del 30.9.2003, è stato pubblicato il progetto definitivo che lo vedeva al 340°.

Con atto del 3.10.2003, il ricorrente ha impugnato l’esito concorsuale in via amministrativa e, a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, con il presente ricorso, ha impugnato tanto il progetto di graduatoria che il silenzio – rigetto formatosi in ordine al ricorso gerarchico con contestuale istanza cautelare motivata sul presupposto che il mancato possesso della qualifica C4 gli avrebbe impedito la partecipazione ad una ulteriore procedura concorsuale nel frattempo indetta da INPS.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione eccependo in via preliminare il difetto di notifica del ricorso (effettuata presso la sede regionale e non alla sede legale di INPS sita in Roma) ed il difetto di giurisdizione del giudice adito in quanto si verte in tema di procedura che disciplina il passaggio fra diverse qualifiche rientranti nella medesima area funzionale.

Nel merito, INPS ha confutato le avverse doglianze chiedendo il rigetto del ricorso.

Con decreto n. 170/2004 è stata respinta l’istanza cautelare con esito confermato nella camera di consiglio del 12 febbraio 2004, con ordinanza n. 431/2004.

Con atto depositato il 25.9.2006, il ricorrente ha reiterato l’istanza cautelare, nuovamente respinta con decreto n. 1959/06.

All’esito della pubblica udienza del 25 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Come è ormai pacifico in giurisprudenza, le controversie relative a procedure concorsuali interne per conseguire una diversa e superiore qualifica ma nell’ambito della medesima area funzionale, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario. (Cass. civ., Sez., Un., 23 marzo 2005 n. 6217; Cons. Stato, Sez. IV, 7 marzo 2005, n. 877).

In applicazione del principio della translatio iudicii il giudizio dovrà essere riassunto innanzi al giudice munito di giurisdizione ex art. 11, 2° comma c.p.a. con assegnazione del termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio a decorrere dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Sussistono, tuttavia, in ragione dell’assenza di un univoco indirizzo giurisprudenziale al momento della proposizione del ricorso, giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *