Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-10-2011, n. 21158

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 1.02.1993, T.T. conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli la S.r.l SO.FI.COOP, chiedendo, ai sensi dell’art. 2932 c.c., l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita stipulato dalle parti il 16.1.0.1992, inerente ad un appartamento con annesso box, di cui la società convenuta aveva in corso la costruzione, in località (OMISSIS), su aree concesse da tale Comune, nell’ambito del Piano di Zona ex L. n. 167 del 1962.

Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava la fondatezza della domanda introduttiva e chiedeva in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto preliminare, in ragione delle inadempienze della T..

Con sentenza del 18.07-10.10.2002, l’adito Tribunale, in base anche all’esito della disposta CTU, accoglieva la domanda dell’attrice, subordinando il trasferimento del compendio immobiliare all’esecuzione di quanto posto a carico della stessa, statuendo, in subordine la risoluzione del contratto preliminare per il caso che la T. non avesse a tanto ottemperato ed, infine, condannando la società SO.FI.COOP al pagamento del 50% delle spese processuali.

Con sentenza del 1-3.03.2006, la Corte d’Appello di Napoli in parziale accoglimento dell’appello principale della T., dichiarava la nullità della statuizione sub n. 4 del dispositivo della sentenza di primo grado, concernente la risoluzione del contratto prevista in via subordinata ed in parziale accoglimento dell’appello incidentale della società SO.FI. COOP a r.l., compensava integralmente le spese del giudizio di primo grado.

Compensava, inoltre, anche le spese del giudizio d’appello. Avverso questa sentenza la T. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 12.04.2007 ed affidato a tre motivi. La Soficoop S.r.l in liquidazione e la Città del Mare s.r.l hanno resistito con controricorso notificato il 27.05.2007. All’udienza pubblica del 3 maggio 2011 la causa è stata rinviata all’odierna udienza. Le società controricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

A sostegno del ricorso la T. denunzia:

1. "Violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 35 e ss., art. 99 c.p.c., art. 112 c.p.c., art. 325 c.p.c. e segg., art. 1418 c.c., art. 1419 c.c., art. 1421 c.c., art. 1339 c.c. e art. 2932 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 Illogicità e contraddittorietà della motivazione su un punto prospettato dall’appellante in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5". 2. "Violazione e falsa applicazione degli art. 2932 c.c. e L. n. 865 del 1971, art. 35, comma 11 e ss. della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 60, lett. m in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, illogicità e contraddittorietà della motivazione su un punto prospettato dall’appellante in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5". 3. "Violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., art. 1453 c.c. e segg., art. art. 11148 c.c. e segg. art. 112 c.p.c., art. 324 c.p.c. e art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Illogicità e contraddittorietà della motivazione su un punto prospettato dall’appellante in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 ".

Tutti e tre i motivi del ricorso sono inammissibili, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, in quanto privi del prescritto quesito di diritto con riguardo ai denunciati vizi di violazione e falsa applicazione di disposizioni normative ed in quanto, altresì, relativamente ai prospettati vizi motivazionali, mancanti del successivo momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) dei rilievi, atto a circoscriverne puntualmente i limiti (cfr Cass. SS.UU. 2007/20603; 2008/11652;2008/16528).

Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della T., soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la T. a rimborsare alle controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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