Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-04-2011) 09-06-2011, n. 23313 Responsabilità penale Infortuni sul lavoro colpa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 20 luglio 2006 il Tribunale di Messina ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di L.F., L. G. e L.M.L. in ordine al reato di cui all’art. 110 c.p., e art. 590 c.p., commi 1 e 3 perchè, esclusa l’aggravante di cui all’art. 590 c.p., comma 3, l’azione penale non doveva essere iniziata per tardivita della querela. Gli imputati erano stati tratti a giudizio per il suddetto reato perchè, in qualità di responsabili legali della SALOS s.n.c. per colpa avevano cagionato al proprio dipendente B.F., con la qualifica di autista, lesioni personali gravi mentre era intento ad effettuare con l’autocarro da lui condotto, operazioni di scarico di materiale inerte. La colpa addebitata agli imputati è consistita nel tenere l’autocarro affidato alla parte lesa in condizioni di degrado strutturale delle membrature portanti del sistema di sollevamento culla e pistone telescopico, traverse collegate ai longheroni del telaio dell’autocarro travi di fiancata, e nel consentire e disporre che il suddetto mezzo trasportasse solitamente un peso di materiale inerte di 3,3 o 3,9 volte maggiore del peso utile consentito per tale tipo di autocarro. Il giudice di primo grado ha ritenuto che l’assoluzione degli imputati in diverso procedimento penale dall’imputazione relativa al cattivo stato di manutenzione dell’autocarro, impediva un nuovo giudizio per il medesimo incidente avente ad oggetto il medesimo profilo di colpa per cui, per il principio del ne bis in idem, ha escluso l’aggravante di cui all’art. 590 c.p., comma 3, ed ha conseguentemente ritenuto che l’azione penale non poteva essere iniziata per tardività della querela. A seguito di appello proposto dal Procuratore della Repubblica, la Corte d’Appello di Messina, con sentenza del 21 giugno 2010, ha riformato la suddetta sentenza di primo grado, ed ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere il reato loro ascritto estinto per prescrizione. La Corte territoriale ha motivato tale decisione ritenendo non applicabile il principio del ne bis in idem ritenuto dal giudice di primo grado, in quanto, benchè per il medesimo fatto fosse intervenuta una pronuncia assolutoria, nel processo in questione era stato contestato un diverso profilo di colpa costituito dall’avere consentito e disposto che il mezzo condotto dalla parte lesa trasportasse solitamente un peso di materiale inerte di 3,3 o 3,9 volte maggiore del peso utile consentito per tale tipo di autocarro, profilo non contestato e conseguentemente non considerato nel procedimento conclusosi con sentenza assolutoria.

Gli imputati propongono ricorso per cassazione avverso tale sentenza lamentando violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c), d) ed e) in relazione all’art. 590 c.p..

In particolare i ricorrenti deducono che, a seguito della L. n. 46 del 2006 che aveva modificato il regime di appellabilità delle sentenze penali stabilendo la inappellabilità di tutte le decisioni di proscioglimento, la sentenza di primo grado poteva essere impugnata solo con ricorso per cassazione.

Nel merito i ricorrenti deducono di essere stati già giudicati in relazione al fatto oggetto del presente procedimento per cui correttamente il giudice di primo grado aveva applicato l’art. 549 c.p.p., che stabilisce che non si può essere processati due volte per il medesimo fatto, e per medesimo fatto deve intendersi la medesima condotta senza la possibilità di individuare diversi profili della condotta stessa.

Inoltre la sentenza impugnata avrebbe del tutto omesso qualunque motivazione riguardo al fatto storico contestato non essendo indicata alcuna prova relativa all’esistenza della colpa degli imputati e, in particolare, sul profilo soggettivo di ciascuno di essi.
Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati e vanno conseguentemente rigettati.

Riguardo alla dedotta inappellabilità delle sentenze di proscioglimento va considerato che con sentenza n. 26 del 24 gennaio 2007 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo la L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1, nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 c.p.p., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, per cui l’appello del P.M., nel caso in questione, è stato pienamente legittimo.

Riguardo al merito va osservato cha la Corte territoriale ha correttamente ed esaurientemente motivato riguardo all’irrilevanza della pronuncia assolutoria intervenuta nel processo riguardante il medesimo fatto ma sotto un profilo di colpa completamente diverso costituito dalla violazione di determinate norme che nulla hanno a che fare con il diverso profilo di colpa contestato nel presente procedimento e relativo, non solo all’omessa manutenzione del veicolo che ha provocato l’incidente, ma anche al carico eccessivo e superiore alla portata del mezzo, trasportato dal veicolo in questione al momento dell’incidente. Corretta è stata quindi l’esclusione dell’applicazione del reclamato principio del ne bis in idem al caso in questione.

Riguardo alla contestazione della responsabilità nel merito va considerato che con la sentenza impugnata è stata comunque dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, per cui una pronuncia assolutoria potrebbe essere emessa solo ai sensi dell’art. 129 c.p.p.. Nel caso in esame, in cui vi è una pronuncia di non doversi procedere per tardività della querela in primo grado, e di estinzione per prescrizione in appello, ed in cui sussiste il dato obiettivo del carico eccessivo del mezzo che ha determinato l’incidente, non può essere pronunciata sentenza ex art. 129 c.p.p. senza almeno ulteriori accertamenti incompatibili, appunto, con una pronuncia di estinzione del reato.

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *