T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 1485 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

che con ricorso gerarchico proposto innanzi il Ministro della Giustizia, parte ricorrente ha impugnato gli atti relativi alle elezioni forensi per il biennio 20102011 (dall’avviso di convocazione alla proclamazione degli eletti) chiedendo l’annullamento dei relativi esiti ed il commissariamento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ex artt. 8 e 9 del R.D.L. n. 382/1944;

che il ricorso gerarchico è stato respinto poiché:

– la competenza a pronunziarsi in materia di risultati elettorali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano spetterebbe in via esclusiva al Consiglio nazionale ex art. 6 del D.Lgs. Lgt. n. 382/1944;

– non ricorrerebbero i presupposti per procedere al commissariamento in quanto non potrebbe rilevarsi uno stretto rapporto tra l’impossibilità di funzionamento di cui all’art 8 del R.D.L. n. 382/1944 (che legittimerebbe l’intervento ministeriale) ed una eventuale illegittimità delle elezioni;

che con il presente ricorso, il ricorrente ha dedotto che:

– la decisione del Ministero sarebbe in contraddizione con precedenti posizioni assunte dalla medesima Autorità che ha ritenuto di procedere ex art. 8 del R.D.L. n. 382/1944;

– il rigetto non sarebbe stato preceduto dalla prescritta richiesta di parere al Consiglio Nazionale Forense;

– la illegittimità del procedimento elettorale;

Considerato:

che a norma dell’art. 6 del R.D.L. n. 382/1944 "contro i risultati dell’elezione ciascun professionista iscritto nell’albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione";

che, sulla base delle disposizioni di cui al successivo art. 8, "il Consiglio (dell’Ordine di Milano) può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente";

Ritenuto:

che in ordine alla impugnazione degli esiti elettorali oggetto del presente giudizio non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, ma quella del Consiglio Nazionale Forense (Cass. civ. Sez. Un., 3 novembre 2009, n. 23209);

che l’intervento ministeriale viene invocato da parte ricorrente unicamente quale conseguenza della pretesa illegittimità delle operazioni elettorali senza alcuna allegazione circa una eventuale impossibilità di funzionamento del Consiglio;

che, per quanto precede, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all’impugnazione degli esiti elettorali e rilevata l’inammissibilità dell’impugnazione del diniego di commissariamento;

che le spese debbono essere poste a carico del ricorrente nella misura di:

Euro 2.000,00 in favore dell’Amministrazione resistente;

Euro 2.000,00 in favore del Consiglio dell’Ordine;

complessivi Euro 3.000,00 oltre al 12,5% a titolo di spese forfetariamente calcolate, ad I.V.A. e C.P.A. in favore dei controinteressati;
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese a carico come da motivazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *