Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
B.I. e P.G. ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe, laddove questa, pur riformando parzialmente in melius quella di primo grado, ha riconosciuto entrambi colpevoli di plurimi episodi di cessione illecita di sostanza stupefacente, nei termini a ciascuno contestati.
Il B. articola diversi motivi.
Si duole dell’avvenuta utilizzazione probatoria delle dichiarazioni di C.E., acquirente relativamente a taluno degli episodi in contestazione. Si sostiene che erroneamente il giudice di appello, nel rigettare specifico motivo di gravame, aveva ritenuto tali dichiarazioni utilizzabili, provenendo da soggetto acquirente della droga, nei cui confronti non poteva non porsi la disciplina di garanzia di cui all’art. 63 c.p.p..
Si lamenta della condanna per gli episodi di cessioni che vedevano, nella contestazione, come acquirenti, R.M., C. A. e C.E., sostenendo che, nella specie, doveva ravvisarsi l’uso di gruppo: erroneamente la corte di merito avrebbe interpretato le dichiarazioni di tali soggetti, sostenendo che dette dichiarazioni deponevano per l’essersi verificate plurime cessioni di stupefacenti ad opera del B., che la droga aveva così procurato agli altri o direttamente o facendoli incontrare con i fornitori.
Si lamenta dell’affermato giudizio di responsabilità per gli episodi di cessione che vedevano come acquirenti G.M. e G. I., sostenendo una diversa lettura delle intercettazioni, valorizzate a carico.
Il P. si duole dell’affermato giudizio di responsabilità per le plurime cessioni di droga In favore di C.D. L., sostenendo che la Corte, pur avendo ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni dell’acquirente, aveva valorizzato a carico altri elementi, desumibili dalle operazioni di intercettazione. Di tali elementi sostiene la genericità e l’inconcludenza.
Si duole poi del trattamento dosimetrico: sarebbe stata riconosciuta l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e, pur tuttavia, valorizzandosi negativamente il numero e la frequenza degli episodi di spaccio, la pena non sarebbe stata determinata partendo dai minimi edittali.
I ricorsi sono inammissibili.
Quanto al primo motivo del B., occorre rilevare come la corte di merito abbia fatto corretta applicazione del principio in forza del quale ("acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, può essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l’uso personale: ne consegue la utilizzabilità delle dichiarazioni rese in tale veste (cfr. Sezioni unite, 22 febbraio 2007, Morea; nonchè, di recente, Sezione 6, 17 giugno 2010, B.) Peraltro, il motivo è articolato in modo generico, non essendo state spiegate le ragioni in forza delle quali dalla pretesa inutilizzabilità di queste sole dichiarazioni ne dovrebbe derivare la "non tenuta" dell’ampia motivazione sviluppata a supporto della condanna.
E’ censura di merito quella sviluppata con il secondo motivo, giacchè la corte, in linea con il primo giudice, ha ricostruito la condotta del B. in modo incompatibile con il preteso "uso di gruppo", finanche nella forma del cosiddetto mandato ad acquistare, che secondo un recente, pur contrastato orientamento, di questa Corte, sarebbe di mero rilievo amministrativo (cfr. Sezione 6, 26 gennaio 2011, PG in proc. D’Agostino; ma contra, Sezione 2, 6 maggio 2009, Mazzuca).
Infatti, a tacer d’altro, non risulta esservi stato (secondo la ricostruzione del giudice di merito) alcun accordo preventivo per l’assunzione in comune della droga, in ipotesi procurata dall’imputato.
Di merito è anche l’ultima censura, laddove, in modo peraltro apodittico e generico, ci si limita a contestare la lettura delle intercettazioni operata dal giudice.
Vale il principio secondo cui, in tema di intercettazioni, il significato attribuito al linguaggio eventualmente criptico utilizzato dagli interlocutori, e la stessa natura convenzionale conferita ad esso, costituiscono valutazioni di merito insindacabili in cassazione; mentre la censura di diritto può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa, nel senso che le vantazioni effettuate dal giudice di merito sul contenuto delle comunicazioni intercettate sono censurabili in sede di legittimità se ed in quanto si fondino su criteri interpretativi inaccettabili ovvero quando applichino scorrettamente tali criteri (Sezione 4, 11 marzo 2009, Bilardi).
Inaccoglibili anche le doglianze del P..
La prima è analogamente una censura che pretenderebbe che questa Corte procedesse ad una rilettura dell’apprezzamento probatorio sviluppato in modo satisfattivo dal giudice di merito.
Tra l’altro il motivo si palesa meramente assertivo e generico, laddove si limita a contestare la concludenza dei plurimi elementi valorizzati a carico (in particolare, desunti dalle intercettazioni, per la cui rilevanza probatoria vale quanto detto supra).
Inammissibile è anche la doglianza sul trattamento dosimetrico, avendo il giudicante, in linea con i criteri di cui all’art. 133 c.p., valorizzato negativamente il dato incontroverso dell’occasionalità dei fatti incriminati per partire da una pena, contenuta, ma non collocata nei minimi edittali.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
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