Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-04-2011) 09-06-2011, n. 23310 ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 26 maggio 2010 la Corte d’Appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Gorizia del 12 giugno 2009 con la quale S.G. è stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 e condannato alla pena di mesi due di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda, è stata disposta la sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei, e la confisca e vendita dell’autovettura dell’imputato. La Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, ha motivato la disposta confisca ritenendo non applicabile il principio dell’irretroattività della norma penale non trattandosi di sanzione penale, ma di sola misura amministrativa. In ordine alla mancata conversione della sanzione detentiva con quella pecuniaria corrispondente, la Corte territoriale ha ritenuto l’imputato immeritevole di tale beneficio atteso che il precedente beneficio di cui ha goduto non ha ottenuto alcun effetto socializzante tanto che l’imputato ha commesso, a distanza di breve tempo, analogo reato.

Lo S. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza con riferimento alla conferma della confisca dell’automezzo, rilevando che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto inapplicabile il principio dell’irretroattività della norma penale, in quanto, con sentenza n. 196 del 2010 la Corte Costituzionale ha ritenuto la confisca in questione sanzione penale donde l’inapplicabilità del principio di cui all’art. 200 c.p., relativo alle misure di sicurezza.

Inoltre il ricorrente lamenta la mancata conversione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria assumendo che erroneamente la Corte d’Appello avrebbe ritenuto l’imputato immeritevole del beneficio avendo già goduto dello stesso ed avendo ripetuto il medesimo reato, in quanto lo stesso legislatore, nel prevedere che si possa usufruire per tre volte del beneficio in questione, ha ritenuto ininfluente l’applicazione di una sola precedente conversione.
Motivi della decisione

Il primo motivo è fondato.

Impregiudicato ogni approfondimento sugli esiti delle recenti modifiche normative introdotte con la L. n. 120 del 2010, per quanto qui interessa è sufficiente ricordare che, con le note sentenze della Corte costituzionale (sentenza 4 giugno 2010 n. 196) e delle Sezioni unite di questa Corte (sentenza 25 febbraio 2010, PM in proc. Caligo) della stessa Corte di Cassazione, alla confisca obbligatoria del veicolo prevista, tra le altre, nelle ipotesi più gravi di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c): tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) e nell’ipotesi di guida in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.), è stata riconosciuta natura di "sanzione penale" e non di una "misura di sicurezza patrimoniale".

Proprio dal rilevato carattere sanzionatorio della confisca, quindi, le richiamate decisioni hanno fatto discendere quale conseguenza importante quella del divieto di applicazione retroattiva della misura (desumibile dall’art. 25 Cost., comma 1, e dall’art. 7 CEDU), risultando evidente l’inapplicabilità del combinato disposto degli artt. 199, 200 e 236 c.p. e del principio affermato dall’art. 25 Cost., comma 3, relativi alle misure di sicurezza, in forza del quale tradizionalmente si esclude che, in tema di applicazione delle misure di sicurezza, operi il principio di irretroattività della legge penale di cui all’art. 2 c.p., di guisa che tali misure sono applicabili anche ai reati commessi nel tempo in cui non erano legislativamente previste ovvero erano diversamente disciplinate quanto a tipo, qualità e durata.

Ne deriva, per quanto di interesse, l’inapplicabilità "retroattiva" della confisca de qua a fatti, come quello per cui è processo del 25 dicembre 2007, commessi prima dell’introduzione normativa di tale misura: ergo, a fatti commessi prima dell’entrata in vigore del cosiddetto "pacchetto sicurezza", di cui al D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, che l’ha introdotta (di recente, cfr. anche Sezione 4, 18 marzo 2010, Sciano; nonchè, Sezione 4, 23 novembre 2010, Forconi; sezione 4, 26 gennaio 2011 n. 5372, Gretter). La sentenza impugnata deve conseguentemente annullarsi senza rinvio, con l’eliminazione della disposta confisca.

Infondato è invece il secondo motivo di ricorso.

Il diniego alla conversione della pena è stato colmamente e legittimamente motivato dalla Corte territoriale che non ha ritenuto ostativo il precedente penale, ma ha invece ritenuto l’attuale ricorrente immeritevole del beneficio stesso per le ragioni dettagliatamente indicate costituite, in particolare, dall’impossibilità di formulare prognosi favorevole in ordine alla capacità dell’imputato di astenersi, per il futuro, dalla commissione di reati della stressa specie di quello per cui si procede.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del veicolo.

Confisca che elimina.

Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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