T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 1481 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno impugnato il decreto con cui il Comune ha intimato il rilascio dell’alloggio in Milano, Via Demonte, 2, in quanto occupato senza titolo, deducendone l’illegittimità sotto diversi profili.

Il Comune si è costituito in giudizio difendendo il proprio operato e dichiarando, nella memoria conclusiva, di avere interesse alla pronuncia in ordine alla legittimità del provvedimento impugnato, essendo stato detto atto notificato ben due anni prima della reimmissione in possesso.

All’udienza pubblica del 25 maggio 2011 la causa è passata in decisione.

Dall’esame degli atti di causa l’occupazione abusiva dell’alloggio da parte dei ricorrenti risulta circostanza pacifica anche perché riconosciuta con valenza confessoria in altro giudizio, sicché l’impugnato provvedimento appare sostanzialmente immune da censure.

Tuttavia l’intervenuta riacquisizione del possesso da parte del Comune determina la sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti al ricorso, il quale va, pertanto, dichiarato improcedibile.

Quanto alle spese se ne può disporre la compensazione in considerazione della materia per cui è causa.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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