Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-10-2011, n. 21153 divorzio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che:

P.G. agisce per ottenere il riconoscimento del suo diritto a percepire 27/44 della pensione di reversibilità dell’ex marito C.A., sposato in seconde nozze con D.D. L.A. nel (OMISSIS);

La domanda è stata contestata dalla D.D. mentre l’INPDAP ha chiesto dichiararsi nei suoi confronti il difetto di legittimazione;

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto parzialmente la domanda determinando rispettivamente nella misura del 35% e 65% le quote di spettanza della P. e della D.D.;

La Corte di appello di Napoli ha respinto l’impugnazione proposta dalla D.D.;

Ricorre per cassazione la D.D. affidandosi a tre motivi di impugnazione: a) violazione della L. n. 898 del 1970, art. 9 e della L. n. 263 del 2005, art. 5; b) violazione dell’art. 2697 cod. civ.;

c) violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5; Si difende con controricorso la D.D.;

La Corte, riunita in camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Motivi della decisione

che:

il ricorso è infondato in quanto: 1) 1’interpretazione autentica delle disposizioni della L. n. 898 del 1970 (art. 9, commi 2 e 3), effettuata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 5 conduce a ritenere che il legislatore ha voluto escludere dalla accessibilità alla pensione di reversibilità le ipotesi in cui il coniuge divorziato non godeva di un assegno divorzile giudizialmente riconosciuto e tale situazione non può considerarsi quella della P. come correttamente ha rilevato la Corte di appello di Napoli. Infatti la Corte territoriale, pur stigmatizzando la locuzione "integra la sentenza di divorzio", usata nel provvedimento "integrativo" del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere datato 26 maggio 1994, ha sostanzialmente inteso tale provvedimento quale provvedimento di revisione delle condizioni economiche del divorzio, in quanto tale idoneo a legittimare l’attribuzione della quota di pensione; 2) la P. ha dichiarato di non aver contratto nuove nozze dopo il divorzio e ciò ha dimostrato con la produzione dell’estratto del registro degli atti di matrimonio. Nessuna prova contraria è stata fornita dalla controparte; 3) la determinazione della proporzione con cui deve essere attribuita alla P. e alla D.D. la pensione di reversibilità, pronunciata in primo grado e confermata in appello, rispetta i criteri indicati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 491/2000) e dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le altre, Cass. civ. 282/2001, 3037/2001, 2471/2003, 4867/2006, 10669/2007), secondo cui la ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l’ex coniuge deve essere disposta tenendo conto della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali, ma anche di ulteriori fattori rilevanti quali nella specie la durata della convivenza fra il C. e la D.D.;

ritenuto che la particolarità del caso in esame in relazione specificamente al primo e al terzo motivo di ricorso giustifica la integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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