Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-04-2011) 09-06-2011, n. 23308 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 5 luglio 2010 la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Palermo del 12 gennaio 2010 con la quale M.D. è stato condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa per i reati di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e art. 116 C.d.S., comma 13. La Corte territoriale ha motivato tale sentenza considerando provato il legame dell’imputato con il motociclo in cui è stata rinvenuta la sostanza stupefacente.

In particolare, l’imputato era stato sorpreso in possesso delle chiavi del box all’interno del quale è stata trovata la sostanza stupefacente all’interno del motociclo successivamente intestato alla sua convivente.

Il M. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza lamentando violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento ad entrambi i reati contestati. In particolare il ricorrente deduce che la Corte d’Appello non avrebbe affatto motivato in relazione alle doglianze sollevate in sede di appello con riferimento all’estraneità dell’imputato con il garage in cui è stata rinvenuta la sostanza stupefacente in questione, essendosi limitatoci giudice di merito, ad accertare il rapporto dell’imputato con il ciclomotore entro il quale è stata rinvenuta la droga.

Con secondo motivo si lamenta falsa applicazione dell’art. 81 c.p. con riferimento all’aumento di pena calcolato per la continuazione con il reato di guida senza patente per il quale l’art. 116 C.d.S., comma 13 prevede la sola pena pecuniaria indicata, nel massimo, in Euro 9.032,00 per cui l’aumento per la continuazione con tale reato dovrebbe essere determinato in tale misura massima, mentre è stato applicato un aumento per continuazione nella misura di mesi cinque.

Il motivo non era stato proposto in sede di appello, ma dovrebbe essere rilevato d’ufficio essendo relativo ad una pena illegale.
Motivi della decisione

Il primo motivo è infondato, riguardando il merito del processo. La Corte territoriale ha motivato congruamente e logicamente riguardo all’affermazione della responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli considerando, in particolare il suo stretto legame sia con il box, di cui deteneva le chiavi, che con la moto ove era celata la sostanza stupefacente in questione. Tale motivazione, che considera una valutazione riservata al giudice di merito, sfugge, dunque, ad ogni censura di legittimità.

E’ invece fondato il secondo motivo non essendo in alcun modo motivato l’abnorme aumento di ben cinque mesi di reclusione, per la continuazione con un reato punito con la sola pena pecuniaria; in particolare va considerato che, a fronte di una pena stabilita per il reato base più vicina ai minimi edittali è stato applicato un aumento in misura chiaramente incoerente con il criterio adottato per la determinazione della pena per il reato base. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio sul punto al Tribunale di Palermo che provvederà a determinare motivatamente l’aumento di pena per la continuazione di cui sopra.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto al Tribunale di Palermo.

Rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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