T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 1479 assegnazioni alloggi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente ha impugnato il decreto di reiezione del ricorso proposto avverso il diniego dell’istanza di deroga ex art. 14 del Reg. Reg. Lombardia n. 1/2004, e di conferma del precedente diniego.

In ricorso è stato formulato un unico articolato motivo con cui gli impugnati dinieghi sono stati censurati per difetto di motivazione e di istruttoria, nonché per violazione del R.R. della Lombardia n. 1/2004, in quanto il Comune non avrebbe adeguatamente valutato la situazione familiare della richiedente travisando i presupposti per l’assegnazione in deroga, fissati dall’art. 14 del citato regolamento regionale.

Si è costituito in giudizio il Comune intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 217 del 27 gennaio 2011 è stata respinta l’istanza cautelare per mancanza di fumus.

All’udienza pubblica del 25 maggio 2011 la causa è passata in decisione.

2. Il provvedimento di diniego del 30 luglio 2010, poi confermato con il decreto di reiezione del 21 ottobre successivo si fonda sulla mancanza, nel caso della richiedente, della situazione di eccezionalità che giustifica la deroga alla graduatoria ordinaria, in cui la ricorrente è regolarmente inserita, in considerazione del fatto che il suo nucleo familiare è composto da tre persone adulte, senza patologie invalidanti, condizione comune a numerosi concorrenti collocati in graduatoria in posizione più favorevole.

Dalla documentazione in atti si evince che la ricorrente, economicamente indipendente, è legalmente separata con diritto ad assegno di mantenimento di Euro 700,00 mensili in favore delle due figlie maggiorenni conviventi (così nel verbale per l’omologazione della separazione consensuale, pronunciata in data 30 giugno 2010).

3. Ritiene il Collegio che, alla luce di tali dati, il ricorso sia infondato.

In proposito deve richiamarsi il costante orientamento della Sezione per cui la norma di cui all’art. 14 del R.R. Lombardia n. 1/2004, che prevede la possibilità di derogare alla graduatoria ordinaria in casi tassativi, è norma eccezionale e di stretta interpretazione e in quanto tale, pertanto, non suscettibile di applicazione estensiva (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 27 dicembre 2010, n. 7771; id. 15 ottobre 2010, n. 6961).

Nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi tassative previste dal citato art. 14 del R.R. n. 1/2004.

Pertanto, come già affermato dal Collegio nella pronuncia cautelare, la motivazione addotta dal Comune circa l’inesistenza di una situazione eccezionale, anche considerata l’età (42 anni) e le perfette condizioni di salute della ricorrente e delle due figlie maggiorenni, tale da giustificare la deroga alla graduatoria, con l’effetto pratico di scavalcare tanti altri aspiranti in condizioni assai più serie e urgenti, appare immune da censure.

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

4. Le spese del giudizio devono essere compensate, essendo stata la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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