Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-04-2011) 09-06-2011, n. 23306 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 1 aprile 2010 la Corte d’Appello di Roma, per quanto rileva in questa sede, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 3 novembre 2009 che, fra l’altro, ha condannato M. N.M. alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 commi 1 bis, 5 e 6 perchè in concorso con A.D. C. e B.A., illecitamente deteneva mg. 860 di hashish di cui parte cedeva a S.G. e S.D..

La Corte territoriale ha motivato l’affermazione di responsabilità in relazione al M. sulla base della relazione dei verbalizzanti che avevano proceduto ad un appostamento, e delle deposizioni testimoniali dei due acquirenti della sostanza stupefacente in questione. In particolare il M. era stato sorpreso in compagnia degli altri due soggetti citati, in possesso di gr. 14,6 di hashish, e la Corte d’Appello ha considerato e valutato la condotta dell’imputato in questione nel suo complesso e non limitatamente alla mera presenza sul luogo del fatto, prendendo in considerazione, la compagnia con gli altri due spacciatori, ed il possesso della sostanza stupefacente.

Il M. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza lamentando mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità, in quanto non vi sarebbe alcuna prova della partecipazione dell’imputato alla cessione di sostanza stupefacente, essendo viceversa emersa la sola presenza sul posto ed il possesso di una piccola quantità di sostanza stupefacente, ma non vi sarebbe prova di alcun contatto con gli acquirenti della droga nè con i coimputati che hanno concretamente partecipato alla cessione.

Con secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in quanto tale norma prevede tre criteri probatori per accertare il fine di spaccio della sostanza stupefacente, costituiti dalla quantità, dalle modalità di presentazione e da altre circostanze, mentre, nel caso in esame, la Coorte territoriale avrebbe considerato solo il dato ponderale non sufficiente ad escludere la detenzione per uso personale.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato.

I due motivi posso essere esaminati congiuntamente riguardando entrambi la valutazione delle prove con riferimento all’affermazione della responsabilità in ordine al reato ascritto al ricorrente, ed all’esclusione dell’utilizzo personale della droga trovata in possesso del M.. La Corte territoriale, con motivazione congrua e logica e, conseguentemente immune da vizi di legittimità, non ha considerato la mera posizione passiva dell’imputato in questione accanto ai due coimputati sorpresi materialmente nell’atto della cessione della droga a due acquirenti, ma ha anche considerato il possesso della sostanza stupefacente del medesimo tipo di quella ceduta dai coimputati.

Con riferimento all’esclusione dell’uso personale della droga trovata in possesso del M., va osservato che la Corte d’Appello ha considerato non solo il dato ponderale detenendo l’imputato hashish in misura superiore a quella massima prevista dalla normativa vigente, ma anche il tipo di stupefacente uguale a quella ceduta dai coimputati e che hanno legittimamente indotto la Corte territoriale ha ritenere la detenzione a fini di spaccio.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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