Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-04-2011) 09-06-2011, n. 23305 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I.M. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per il reato di vendita di sostanza stupefacente ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Deduce che il giudicante erroneamente non gli avrebbe concessa la sospensione condizionale della pena.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il giudice non ha il potere di modificare l’accordo concluso dalle parti; non può, pertanto, concedere la sospensione condizionale della pena qualora la efficacia della richiesta non sia stata subordinata a tale concessione ovvero qualora la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti (cfr. ex plurimis, Sezioni Unite 11 maggio 1993, Iovine, RV 193417 e, da ultimo, Sez. 4, 22 ottobre 2008, rv. 241371).

Il giudicante è, pertanto, tenuto alla concessione del beneficio se lo stesso ha formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti.

E’ ciò che si verificato nel caso in esame, in cui risulta che il ricorrente ha subordinato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., comma 3, l’efficacia della richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena.

Siffatta violazione impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata giacchè ne risulta travolto l’intero contenuto dell’accordo.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Ferrara.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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