Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-04-2011) 09-06-2011, n. 23304

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

T.D.D. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p..

Deduce, in termini sintetici ed assertivi, difetto di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 133 c.p..
Motivi della decisione

Pur a fronte di un ricorso per cassazione inammissibile, va annullata d’ufficio la sentenza di "patteggiamento" per un reato aggravato dalla circostanza della "clandestinità" prevista dall’art. 61 c.p., n. 11 bis, a seguito dell’intervenuta declaratoria di incostituzionalità di tale aggravante (con la sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 2010): infatti, l’applicazione dell’aggravante (pur, nella specie, con giudizio di subvalenza rispetto alle attenuanti generiche) ha comunque spiegato incidenza nella determinazione della pena, onde la relativa dichiarazione di incostituzionalità fonda una sopravvenuta causa di nullità della decisione che investe la qualificazione della condotta criminosa e la definizione del trattamento sanzionatorio (cfr., per riferimenti, Sezione 6, 17 novembre 2010, Nasri).

L’annullamento è senza rinvio giacchè ne risulta travolto l’intero contenuto dell’accordo.

E’ evidente, poi, che con riferimento alla contestazione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, nel nuovo giudizio dovrà tenersi conto, se applicabili, dei principi affermati da questa Corte, nella sentenza delle Sezioni unite, 24 febbraio 2011, PM in proc, Alacev.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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