Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-10-2011, n. 21135 alloggio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne la contestazione della debenza dell’ICI al Comune di Lucca sull’appartamento sul quale la contribuente non vantava alcun titolo di proprietà, ma che ad essa era stato affidato in sede di separazione coniugale.

La Commissione adita accoglieva il ricorso, ma la decisione era riformata, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale la contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi. Il Comune di Lucca non si è costituito.

MOTIVAZIONE
Motivi della decisione

Conseguita la prova dell’avvenuta rituale notifica del ricorso mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, può essere esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale, sotto il profilo della violazione di legge, la contribuente contesta le conclusioni raggiunte dal giudice d’appello in ordine alla identificazioni; nella contribuente medesima di un soggetto passivo ICI. Il motivo è fondato, sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: "In tema di imposta comunale sugli immobili, il coniuge affidatario dei figli al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell’immobile di proprietà (anche in parte) dell’altro coniuge non è soggetto passivo dell’imposta per la quota dell’immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3. Con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio, infatti, viene riconosciuto al coniuge un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale, sicchè in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti l’unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell’imposta in parola sull’immobile. Nè in proposito rileva il disposto dell’art. 218 cod. civ., secondo il quale "Il coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell’usufruttuario", in quanto la norma, dettata in tema di regime di separazione dei beni dei coniugi, va intesa solo come previsione integrativa del precedente art. 217 (Amministrazione e godimento dei beni), di guisa che la complessiva regolamentazione recata dalle disposizioni dei due articoli è inapplicabile in tutte le ipotesi in cui il godimento del bene del coniuge da parte dell’altro coniuge sia fondato da un rapporto diverso da quello disciplinato da dette norme, come nell’ipotesi di assegnazione (volontaria o giudiziale) al coniuge affidatario dei figli minori della casa di abitazione di proprietà dell’altro coniuge, atteso che il potere del primo non deriva ne da un mandato conferito dal secondo, ne dal godimento di fatto del bene (ipotizzante il necessario consenso dell’altro coniuge), di cui si occupa l’art. 218" (Cass. nn. 6192 del 2007;

25486 del 2008; 16514 del 2010).

Sicchè il primo motivo di ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario della contribuente.

Il consolidamento del principio enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso, giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio e impone, quindi, il rigetto del secondo motivo di ricorso, con il quale si reclamava la condanna alle spese del Comune.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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