Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28-04-2011) 09-06-2011, n. 23359 Responsabilità penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Firenze con procedimento de plano in camera di consiglio ha dichiarato sospesi per 90 gg i termini di custodia cautelare nei confronti di S.M. sul rilievo che il giudice di primo grado aveva fissato in tale periodo il termine per il deposito della motivazione della sentenza senza provvedere a norma dell’art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c).

Avverso tale ordinanza la difesa dell’imputato proponeva appello ex art. 310 c.p.p. che il tribunale del riesame di Firenze rigettava assumendo trattarsi di decisione caratterizzata dall’assenza di margini di discrezionalità e per la quale la legge processuale non richiede espressamente il ricorso al rito camerale. Il giudicante dichiarava altresì manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), nella parte in cui non prevede che l’ordinanza di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per il tempo di redazione della sentenza debba essere emanata previa audizione del difensore dell’imputato detenuto, atteso che il presupposto di tale provvedimento è diverso da quello preso in considerazione dall’art. 304 c.p.p., comma 2, trattandosi di un provvedimento meramente ricognitivo di una circostanza nota allo stesso difensore.

Propone ricorso per cassazione S. articolando un unico motivo con il quale denuncia l’erronea applicazione dell’art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c) bis, per il mancato riconoscimento del diritto al contraddittorio nell’assunzione della ordinanza con la quale sono stati sospesi i termini di custodia cautelare.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La questione relativa alla possibilità che il provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per il tempo della redazione della sentenza possa essere assunto d’ufficio senza che le parti abbiano la possibilità di interloquire, è stata oggetto di contrasto, sul quale si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte in data 31 marzo 2011, E.Z.K., con decisione non ancora depositata alla data attuale, di cui alla data dell’udienza era comunque nota la soluzione.

La questione è stata risolta positivamente nel senso che le Sezioni unite hanno accolto l’orientamento dominante secondo il quale è legittima l’emissione con procedura de plano dell’ordinanza di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare durante la pendenza del termine per la redazione della sentenza (sez. 5, 8 maggio 2009, Zagaria, n. 40051, rv 244744), trattandosi di ipotesi in cui la sospensione è necessitata e non c’è spazio per nessuna discrezionalità.

In tal caso, il fondamento normativo è, infatti, il dato testuale dell’art. 304 c.p.p., comma 1, il quale dispone "che i termini sono sospesi", a differenza di quanto dispone il secondo comma che regola invece una sospensione facoltativa ("i termini possono essere sospesi"). La conseguenza è che solo in quest’ultimo caso è necessario che le parti siano poste in condizione di poter interloquire nella valutazione della particolare complessità di dibattimenti o giudizi abbreviati se si procede per i reati previsti dall’art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a) e solo in questo caso per disporre la sospensione è necessaria la richiesta del pubblico ministero mentre per le ipotesi previste dal comma 1 il giudice può procedere d’ufficio. D’altro canto, il principio del contraddittorio delle parti in condizioni di parità è rispettato con la previsione dell’appellabilità del provvedimento ai sensi dell’art. 310 c.p..

Conclusivamente: nessuna discrezionalità nella valutazione della particolare complessità della motivazione e, comunque, detta valutazione è incensurabile dal giudice di appello che dispone la sospensione non disposta in primo grado.

Ciò impone il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si provveda ex art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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