T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 09-06-2011, n. 1020 Atti amministrativi Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La ricorrente, comproprietaria per 1/4 dei terreni siti nel Comune di Novoli (LE), distinti in catasto al fg. 9, p.lle 265, 990, 991 e 993, già ricompresi nel piano di zona "167" (P.E.E.P.) adottato con delibera di C.C. n. 71 del 12 luglio 1991, ricorre per l’accertamento dell’illegittimità del silenziorifiuto formatasi sull’istanza di rilascio del certificato di destinazione urbanistica.

2. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi:

a. violazione del combinato disposto dell’art. 30, comma 2 e 3, del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 2 della l. n. 241/1990;

b. violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.

3. Alla Camera di Consiglio del 21 aprile 2011 fissata per la trattazione la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

I. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.

II. L’art. 2, l. n. 241 del 1990 ha fissato un principio generale secondo cui, ove il procedimento consegue obbligatoriamente a una istanza del privato, la P.A. ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso nei termini previsti dalla legge o dai singoli ordinamenti.

In particolare, giusta la previsione di cui all’art. 2, comma 3, in mancanza di diversa disposizione, la P.A. è tenuta a definire i procedimenti attivati dai privati entro il termine legislativamente previsto di 30 giorni dal deposito della relativa istanza.

III. Posto che il termine legale è inutilmente decorso, deve essere dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato immotivatamente sull’istanza della ricorrente finalizzata a ottenere un atto vincolato, ricognitivo, sia pure postulante accertamenti valutativi complessi, con funzione, cioè, certativa della attuale destinazione urbanistica dell’immobile in comproprietà e volta, in ultima analisi, al corretto esercizio dei diritti, delle facoltà e dei poteri di godimento e di disposizione insiti nel contenuto del diritto reale vantato.

Il tratto distintivo degli atti consistenti in manifestazioni di scienza e di conoscenza è, infatti, individuabile nella comune funzione dichiarativa intesa a dare certezza di fatti giuridicamente rilevanti, cui la P.A., nel caso specifico, è istituzionalmente tenuta quale titolare di tutte le funzioni amministrative che riguardano l’assetto e l’utilizzazione del territorio (art. 13 d.lgs. n. 267/2000).

IV. Più in generale, è da tempo acquisito in giurisprudenza che l’obbligo giuridico di provvedere non deve necessariamente derivare da una disposizione puntuale e specifica, ma può desumersi, come nel caso di specie, anche da prescrizioni di carattere generico e dai principi generali regolatori dell’azione amministrativa; sicché esso può originare dal rispetto del principio di imparzialità e trovare fondamento nel principio di buon andamento dell’azione amministrativa (T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 4 marzo 2010, n. 1584). Una ulteriore fonte dell’obbligo di provvedere è stata anche individuata nel principio di legalità dell’azione amministrativa.

In conclusione, a prescindere dall’esistenza di una specifica disposizione normativa impositiva dell’obbligo, la giurisprudenza ritiene il medesimo sussistente in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento; quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, posti, in via generale, dall’art. 97 Cost, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni di quest’ultima (T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 10 aprile 2008, n. 547; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 6 novembre 2009, n. 7048).

Si tratta di una condivisibile e ragionevole affermazione giurisprudenziale, della quale rappresenta la consacrazione normativa l’ampia formulazione degli artt. 2 e 3 della l. n. 241/90.

V. Con riferimento al risarcimento dei danni derivanti dal ritardo dell’Amministrazione nella conclusione del procedimento di cui all’art. 2 bis della l. n. 241/1990, la domanda, allo stato, non può essere accolta, in quanto dal pronunciato annullamento consegue un effetto conformativo in ordine all’ulteriore attività dell’Amministrazione, che costituisce esso stesso un tipo di risarcimento in forma specifica adatto alle caratteristiche della fattispecie (Consiglio di Stato VI, 4 settembre 2002, n. 4435), impregiudicate restando le azioni proponibili, in ipotesi, all’esito dell’esercizio del potere amministrativo (Consiglio di Stato IV, 30 aprile 2003, n. 2329).

VI. Alla luce delle sovra esposte considerazioni, il ricorso è meritevole di accoglimento limitatamente alla dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere con atto espresso.

IV. Le spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza e, valutati gli elementi emersi in corso di giudizio, si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A. e C.P.A. a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione di provvedere al rilascio dell’atto richiesto.

Condanna l’Amministrazione alle spese e competenze di giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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