T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, Sent., 09-06-2011, n. 1008 Concessione per nuove costruzioni Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Deduce la ricorrente di essere proprietaria di un appartamento ubicato in Firenze alla via Pier Luigi da Palestrina n. 20, nonché comproprietaria del piazzale/cortile e delle altre parti comuni all’intero complesso cui si accede dal civico n. 28/r della medesima via tramite un androne coperto.

Ella espone altresì che del medesimo complesso edilizio fa parte anche un locale ad uso laboratorio, cui si accede dall’androne del cortile predetto, di proprietà del sig. Alberto Natali, e di essere venuta a conoscenza del rilascio da parte del Comune di Firenze, a favore del suddetto, della concessione in sanatoria dell’8.1.1997, n. 5266/S, avente ad oggetto la "realizzazione di chiusura di terrazza mediante struttura metallica e manto plastico in locale ad uso laboratorio artigiano", per una superficie utile di mq 78.50.

La ricorrente, nel contestarne la legittimità, allega che: 1) le opere di cui si tratta non sono altro che una tenda in materiale plastico sorretta da una intelaiatura metallica, posta a riparo del lastrico solare, che può con facilità essere smontata, mentre l’amministrazione intimata l’ha erroneamente considerata come un ampliamento del fabbricato in sopraelevazione, sì che l’istanza di sanatoria avrebbe dovuto essere respinta, non riferendosi ad una costruzione in senso tecnico, bensì ad opere non comportanti trasformazione del territorio; 2) è altresì frutto di travisamento la qualificazione dell’opera de qua come "chiusura" della terrazza, non esistendo tamponamenti laterali ma solo teloni mobili rimuovibili a seconda delle esigenze del proprietario.

Il difensore del Comune di Firenze eccepisce il difetto di legittimazione al ricorso della ricorrente, non indicando ella l’interesse che si propone di realizzare mediante l’annullamento del provvedimento concessorio impugnato, non essendo all’uopo sufficiente la cd. vicinitas.

Tanto premesso, deve rilevarsi che il ricorso è meritevole di accoglimento.

E’ infondata, in primo luogo, l’eccezione di difetto di legittimazione della ricorrente formulata dalla difesa comunale, essendo "del tutto pacifico in giurisprudenza come il controllo sulla legittimità dei titoli abilitativi in edilizia si fondi sulla valutazione di un interesse che può consistere nella mera "vicinitas", quale elemento che distingue la posizione giuridica del ricorrente da quella della generalità dei consociati, così che è corretto riconoscere a chi si trovi in tale situazione la pretesa a che il provvedimento dell’amministrazione sia procedimentalmente e sostanzialmente ossequioso delle norme vigenti" (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 5 gennaio 2011 n. 18; Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 marzo 2011 n. 1566).

Nel merito, deve osservarsi che, come osservato dal giudice di appello, "il "tompagnamento" – quale situazione fisica per essere ravvisata la storicità di ultimazione dell’opera abusiva entro i termini di legge – incide sulla sostanza essenziale della cosa ai fini della sua esistenza come immobile condonabile, che è condizione di ammissibilità" (cfr. ord. Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 aprile 2010, n. 1761).

Ebbene, deve ritenersi che i teli in plastica utilizzati per delimitare l’opera in questione non siano idonei, per la loro precarietà ed agevole amovibilità, ad integrare i requisiti costitutivi delle tompagnature, necessarie per considerare ultimato il manufatto abusivo agli effetti applicativi della disciplina sul condono edilizio.

La domanda di annullamento, pertanto, deve essere accolta e conseguentemente annullato il provvedimento concessorio impugnato.

Il Comune intimato deve essere condannato al rimborso delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente, nella misura di Euro 2.000.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3234/1997, lo accoglie e per l’effetto:

– annulla il provvedimento impugnato;

– condanna il Comune intimato al rimborso delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente, nella misura di Euro 2.000 oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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