Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-10-2011, n. 21132 Accertamento Imposta valore aggiunto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione di più avvisi di accertamento ai fini IVA per omessa fatturazione di operazioni imponibili e omessa dichiarazione, nonchè più avvisi di contestazione circa l’omessa istituzione delle scritture contabili.

L’attività accertatrice si fondava anche su verifiche bancarie. La contribuente sosteneva di non aver svolto attività di lavoro autonomo, come preteso dall’erario, bensì lavoro dipendente collaborando con il coniuge professionista.

Con più sentenze la Commissione adita accoglieva i ricorsi della contribuente ritenendo indimostrata l’attività di lavoro autonomo.

Con la sentenza in epigrafe, il giudice d’appello, riunite le impugnazioni, le rigettava, affermando che l’amministrazione non aveva provato la sussistenza di un lavoro autonomo e che, quindi, non potessero applicarsi le presunzioni di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51.

Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo. La contribuente non si è costituita.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, nonchè vizio di motivazione, contestando l’esattezza del presupposto assunto dal giudice di merito circa la necessità di una previa prova della sussistenza di un lavoro autonomo, perchè operi la presunzione di cui alla richiamata norma, nel porre a carico del contribuente nel dimostrare che le operazioni registrate nei conti correnti bancari non afferiscono ad operazioni imponibili. Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha chiarito che "in tema di IVA, l’utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2, non è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d’impresa (o di lavoro autonomo): infatti, se non viene contestata la legittimità dell’acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività, incombendo al contribuente l’onere di dimostrare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti" (Cass. n. 9573 del 2007). Ed è stato altresì affermato che "in tema di accertamento dell’IVA, la presunzione, stabilita dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2, secondo la quale i singoli dati ed elementi risultanti dai conti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dal successivo art. 54, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili, ha un contenuto complesso, consentendo di riferire i movimenti bancari all’attività svolta in regime IVA, eventualmente dalla persona fisica, e di qualificare gli accrediti come ricavi e gli addebiti come corrispettivi degli acquisti; essa può essere vinta dal contribuente che offra la prova liberatoria che dei movimenti egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che questi non si riferiscono ad operazioni imponibili" (Cass. n. 26692 del 2005).

Sicchè il giudice di merito non poteva ritenere irrilevanti le presunzioni di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, tanto più in una fattispecie nella quale veniva contestata alla contribuente l’omessa dichiarazione, ma avrebbe dovuto tenerne conto, anche unitamente ad altri elementi emergenti dal processo, perchè la contribuente, che allegava la propria posizione di lavoratrice dipendente, avrebbe dovuto dare la prova che i movimenti bancari non erano riferibili ad operazioni imponibili.

Il ricorso deve, essere, pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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