T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, Sent., 09-06-2011, n. 1006 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sono impugnati, con il ricorso in esame, il provvedimento dell’Assessore Delegato all’Edilizia Privata del Comune di Pisa prot. n. 7154/86 del 25.3.1997, avente ad oggetto il diniego di rilascio della concessione in sanatoria avanzata ex art. 31 l n. 47/1985 dalla parte ricorrente con riferimento ad una veranda realizzata presso l’immobile di sua proprietà sito in Pisa alla via L. Gereschi n. 24, e la successiva ordinanza n. 386 del 9.5.1997, con la quale l’amministrazione comunale intimata ha ingiunto di demolire l’opera suindicata.

In particolare, deducono i ricorrenti di aver presentato, in data 11.3.1986, istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ex art. 31 l. n. 47/1985 relativamente alla veranda con infissi in alluminio e vetro poggiante su parapetto in muratura realizzata sine titulo, nel febbraio 1983, sul retro della propria abitazione sita in Pisa, alla via Livia Gereschi n. 24.

Come anticipato, essi impugnano quindi, con il ricorso in esame, il provvedimento di diniego adottato, in relazione alla suddetta istanza, dall’amministrazione intimata e la consequenziale ordinanza di demolizione, deducendo la sussistenza, nei loro confronti, dei seguenti vizi di illegittimità: 1) dai citati provvedimenti non è dato evincere in base a quali disposizioni del vigente P.R.G. l’opera suindicata non potrebbe essere realizzata, non potendo all’uopo ritenersi sufficiente il generico riferimento all’art. 19 delle N.T.A. ed al vincolo di inedificabilità da esso imposto all’ambito in cui ricade l’immobile cui si riferisce l’opera abusiva, contenendo esso una serie di norme disciplinanti l’attività edificatoria nell’ambito di tutto il centro storico (diviso in sottozone) del Comune di Pisa; 2) il provvedimento di diniego, laddove presuppone la sussistenza del vincolo di inedificabilità ex art. 19 N.T.A. sia con riferimento alla data di realizzazione dei lavori che a quella della pronuncia sull’istanza di sanatoria, non considera che l’art. 19 vigente all’epoca della realizzazione delle opere non prescriveva tout court l’inedificabilità delle aree libere ricadenti nel centro storico, suddividendo il territorio comunale in tre distinte sottozone – A, B e C – e prescrivendo solo per la sottozona A il vincolo di inedificabilità, laddove l’intervento di cui si discute è localizzato nella sottozona B; 3) non sussistendo relativamente all’area interessata dall’intervento edilizio un vincolo di inedificabilità assoluto, non può trovare applicazione l’art. 33 l. n. 47/1985, con la conseguenza che deve ritenersi integrata la fattispecie del silenzioaccoglimento di cui all’art. 35.

Il Comune intimato si oppone all’accoglimento del ricorso, del quale deduce l’infondatezza.

Tanto premesso, deve rilevarsi che il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Il provvedimento di reiezione dell’istanza di sanatoria presentata dai ricorrenti, da cui è derivata la consequenziale ordinanza di demolizione, è fondato sulla vigenza, all’epoca di realizzazione dell’abuso, di un vincolo di inedificabilità, presupposto per l’applicazione del divieto di sanatoria previsto dall’art. 33 l. n. 47/1985.

L’art. 19 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Pisa, nella versione (prodotta dal Comune intimato) vigente all’epoca di realizzazione dell’abuso di cui si tratta, prevede per la zona B (risanamento), in cui ricade l’opera abusiva, che "in assenza di piano particolareggiato potranno essere consentiti solo interventi di risanamento e restauro conservativo con il rispetto dei volumi e delle sagome preesistenti", disponendo altresì che nella sottozona C (ristrutturazione) "sono ammessi di massima interventi che comportino demolizioni e ricostruzioni di pari volume, salvo diverse disposizioni in sede di P.R.P. esecutivo. Qualsiasi trasformazione è però subordinata al rispetto assoluto delle aree verdi esistenti (per aree verdi vanno intese tutte le aree libere tra fabbricati)".

Ebbene, non vi è dubbio che il vincolo di inedificabilità previsto dalla disposizione citata si applichi, non solo alle aree libere comprese nella sottozona C (in relazione alla quale è espressamente previsto), ma anche a quelle, aventi identica natura e generanti quindi identica esigenza di tutela, incluse nella sottozona B: ciò in quanto, ove così non fosse, si perverrebbe alla irragionevole conclusione per la quale le aree soggette al regime meno restrittivo (quello cioè concernente la sottozona C) riceverebbero, se verdi o libere, un trattamento più severo rispetto alle medesime aree comprese nella sottozona disciplinata, su di un piano generale, in termini più limitativi.

Deve poi aggiungersi, nello stesso senso, che il vincolo suindicato si pone in linea con le previsioni vincolistiche di cui al decreto ministeriale del 10.9.1957 (recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di tutte le zone verdi all’interno delle mura urbane del Comune di Pisa"), il quale non opera alcuna distinzione tra le diverse sottozone incluse nel centro storico pisano.

Deve solo aggiungersi, a questo punto, che il suddetto vincolo di inedificabilità è stato reiterato dall’art. 19 delle N.T.A. contenuto nella variante di adeguamento del P.R.G., adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 460 del 21.6.1983 ed approvata con delibera della G.R.T. n. 11126 del 22.10.1984: ai sensi della disposizione citata, infatti, nel centro storico "è vietato occupare con costruzioni di qualsiasi genere (…) tutti gli spazi liberi".

Consegue, da quanto evidenziato, che deve farsi applicazione alla fattispecie in esame dell’art. 33 l. n. 47/1985, ai sensi del quale "le opere di cui all’articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse: a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 26 marzo 2009, n. 1814: "nell’ipotesi di costruzione abusiva realizzata in contrasto con tale divieto trova applicazione l’art. 33 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 sul condono edilizio, il quale contempla i "vincoli di inedificabilità", includendo in tale ambito appunto i casi in cui le norme vietino in modo assoluto di edificare in determinate aree").

Né è predicabile l’avvenuta formazione del silenzioaccoglimento in relazione all’istanza di sanatoria presentata dalla parte ricorrente, dal momento che "la previsione del silenzioassenso relativa ad un’istanza in sanatoria è applicabile soltanto nei casi in cui il terreno sul quale insiste il manufatto sprovvisto di titolo abilitativo edilizio non è sottoposto a vincoli paesaggistici o a vincoli di inedificabilità":cfr. T.A.R. Veneto, Sez. III,19 febbraio 2009, n. 453).

Quanto alla deduzione, contenuta nella memoria di parte ricorrente del 6.4.2011, secondo cui mancherebbe, nel provvedimento impugnato, la motivazione sull’interesse pubblico che giustifichi il sacrificio dell’interesse privato, essendo il provvedimento di demolizione intervenuto dopo 14 anni dall’ultimazione dell’opera abusiva, non può non rilevarsi che la stessa non può avere ingresso nel giudizio, non essendo stata ritualmente proposta (mediante atto tempestivamente notificato alla controparte).

Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto siccome infondato.

La parte ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese di giudizio sostenute dal Comune intimato, nella complessiva misura di Euro 2.000, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2360/1997, lo respinge e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio sostenute dal Comune intimato, nella complessiva misura di Euro 2.000 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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