Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28-04-2011) 09-06-2011, n. 23355 provvedimento abnorme

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) S.A. ha proposto ricorso avverso l’ordinanza 11 luglio 2009 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bassano del Grappa che ha dichiarato inammissibili le opposizioni proposte dalle parti civili contro la richiesta del pubblico ministero di archiviazione del procedimento instaurato nei confronti del medesimo S. per più reati di omicidio e lesioni colpose. Con il medesimo provvedimento il Gip ha ordinato la restituzione degli atti al pubblico ministero concedendo il termine di giorni trenta per la presentazione della richiesta di perizia da svolgersi nelle forme dell’incidente probatorio.

Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe abonorme perchè, con l’indicazione delle iniziative da adottare, il giudice si sarebbe surrogato al pubblico ministero cui soltanto competono le scelte investigative. Il ricorrente censura poi il provvedimento impugnato perchè avrebbe illegittimamente dichiarato la nullità e 1’inutilizzabilità dell’elaborato peritale svolto davanti al medesimo Gip solo perchè le conclusioni sono state ritenute non condivisibili.

Con memoria successivamente depositata il ricorrente ha ribadito le sue censure precisando altresì che non potrebbe il giudice revocare la declaratoria di nullità o inutilizzabilità della perizia.

2) Il primo problema da esaminare è quello relativo alla ammissibilità dell’impugnazione. Il provvedimento in questione non è infatti, in astratto, impugnabile e può divenirlo solo se viene considerato abnorme.

Le sezioni unite di questa Corte hanno in più occasioni ribadito (v.

Cass., sez. un., 24 novembre 1999 n. 26, Magnani, rv. 215094 e 10 dicembre 1997 n. 17, rv. 209603) che si caratterizza per abnormità non soltanto il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale ma, altresì, quello che, pur essendo in astratto espressione di un legittimo potere, si esplichi, al di là di ogni ragionevole limite, al di fuori dei casi consentiti o delle ipotesi previste. Si è aggiunto, in queste decisioni, che l’abnormità dell’atto può riguardare tanto il profilo strutturale (quando l’atto si pone al di fuori del sistema normativo) quanto il profilo funzionale (quando, pur non ponendosi al di fuori del sistema, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo).

E la più recente sentenza delle sezioni unite 20 dicembre 2007 n. 5307, Battistella, rv. 238239, ha ribadito questi principi considerando ancora che "l’assenza di criteri uniformi d’identificazione dei caratteri distintivi del provvedimento abnorme ha contribuito ad una progressiva estensione di tale categoria, rispetto alle tradizionali invalidità dell’atto, nell’intento dichiarato da parte della giurisprudenza di legittimità di rimuovere, con il rimedio del ricorso immediato per Cassazione, situazioni processuali extra ordinem, altrimenti non eliminabili (per la preclusione derivante dalla tassatività dei mezzi di impugnazione e delle nullità), che conseguono ad atti del giudice geneticamente o funzionalmente anomali, non inquadrabili nei tipici schemi normativi ovvero incompatibili con le linee fondanti del sistema". 3) Alla luce dei principi indicati non può, il provvedimento impugnato, essere ritenuto abnorme.

Il giudice ha infatti esercitato i poteri conferitigli dall’art. 409, comma 4 del codice di rito che prevede – ove, in esito all’udienza in camera di consiglio, il giudice ritenga necessarie ulteriori indagini – che le medesime vengano indicate con ordinanza al pubblico ministero e che venga fissato il termine per il loro compimento.

Certamente il giudice non avrebbe potuto indicare specificamente al pubblico ministero il tipo di indagine da svolgere ma ciò non vale a rendere il provvedimento abnorme perchè non si tratta di un provvedimento avulso dall’ordinamento processuale e perchè non crea alcuna stasi perchè il pubblico ministero, pur vincolato a svolgere le ulteriori indagini, non lo è sulla scelta del mezzo d’indagine prescelto (potrebbe infatti legittimamente decidere di disporre una consulenza tecnica invece di richiedere l’incidente probatorio).

4) Alle considerazioni svolte consegue l’inammissibilità del ricorso trattandosi di provvedimento non impugnabile. Non si pronunzia condanna alle spese nè al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende in considerazione della fondatezza della censura proposta.
P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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