T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, Sent., 09-06-2011, n. 1005 Concessione per nuove costruzioni Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ impugnata, con il ricorso in esame, l’ordinanza n. 194/96 del 5.12.1996, con la quale il Sindaco del Comune di Quarrata ha ingiunto al ricorrente la demolizione delle opere abusive consistenti in "muro di recinzione con paletti in ferro e rete metallica alla distanza di 20 cm dal bordo stradale", realizzate sulla proprietà del suddetto ubicata alla via di Mezzo n. 41 del Comune suindicato.

Le censure formulate in ricorso, al fine di conseguire l’annullamento del provvedimento impugnato, sono così sintetizzabili: 1) la recinzione oggetto di contestazione sostituisce, conservandone la posizione, la preesistente recinzione in pali di legno; 2) la distanza della recinzione metallica è stata rilevata assumendo a riferimento l’attuale bordo stradale anziché il confine della proprietà G., senza tenere conto che parte di questa è stata abusivamente invasa dal Comune per l’ampliamento della sede stradale; 3) è mancata la comunicazione di avvio del procedimento; 4) sono state omesse le necessarie indagini istruttorie e travisato il reale contenuto del rapporto di servizio del 12.6.1996, presupponendo l’impugnato ordine di demolizione l’avvenuta realizzazione di opere murarie, escluse invece dal rapporto menzionato; 5) secondo la giurisprudenza, la realizzazione di una recinzione in rete metallica sorretta da paletti in ferro e priva di opere in muratura non necessita di concessione edilizia, non essendo idonea a modificare l’assetto urbanistico ed edilizio del territorio; 6) le norme urbanistiche sulle distanze dalla sede stradale e dal confine di proprietà si riferiscono agli edifici e non alle recinzioni, le quali per loro natura insistono sul confine di proprietà; 7) del tutto fuori luogo infine, per la natura dell’opera, è il richiamo fatto dal provvedimento impugnato alla legge n. 64/1974 sulle zone sismiche.

Tanto premesso, deve rilevarsi la fondatezza del ricorso in esame.

Occorre in primo luogo evidenziare l’erronea rappresentazione dell’opera interessata dall’impugnato ordine di demolizione desumibile da quest’ultimo, nel senso che essa consisterebbe in un "muro di recinzione con paletti in ferro e rete metallica", laddove, come si evince dal rapporto di servizio del 12.6.1996 (e confermato dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio), essa consiste semplicemente in una "recinzione con paletti in ferro e rete metallica".

Né del resto il provvedimento ripristinatorio assume a suo fondamento atti istruttori diversi dal rapporto suindicato, ciò che induce a ritenere che la divergenza evidenziata sia ascrivibile ad un mero error calami del redattore della determinazione impugnata.

Così individuati i termini oggettivi dell’opera sanzionata, occorre richiamare la costante giurisprudenza, secondo cui "la valutazione in ordine alla necessità della concessione edilizia per la realizzazione di opere di recinzione va effettuata sulla scorta dei seguenti due parametri: natura e dimensioni delle opere e loro destinazione e funzione; in base a tale criterio, dunque, non è necessario il permesso per costruire per modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie, e cioè per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno, in quanto entro tali limiti la recinzione rientra solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo ius excludendi alios o comunque la delimitazione e l’assetto delle singole proprietà; occorre, invece, il permesso, quando la recinzione è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica, incidendo esso in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio. Per la posa in opera di una semplice recinzione con paletti in ferro, non infissi in muratura nel terreno, non è necessaria alcuna richiesta di provvedimento concessorio, trattandosi di installazione precaria e rientrando tale opera tra le attività di mera manutenzione" (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 29 dicembre 2009, n. 6266).

Ebbene, l’assenza nell’opera de qua di elementi murari, e la sua esclusiva funzionalizzazione alla delimitazione della proprietà del ricorrente, induce ad escludere che la sua realizzazione fosse soggetta al regime concessorio, soggezione presupposta dal provvedimento impugnato ai fini dell’applicazione all’opera medesima, realizzata sine titolo, della sanzione demolitoria.

Né la conclusione esposta può trovare ostacolo nel riferimento, operato dal provvedimento impugnato, alla disciplina di cui alla l. n. 64/1974, concernendo essa le "costruzioni", concetto al quale deve ritenersi estranea, per quanto precedentemente osservato, l’opera oggetto di controversia.

Quanto poi alla circostanza in base alla quale la recinzione in discorso sarebbe stata realizzata a 20 cm dalla sede stradale, essa è indicata nel provvedimento impugnato a titolo meramente descrittivo dell’opera, senza che alla stessa sia attribuita alcuna attitudine giustificativa dell’ordinanza di demolizione (incentrata in via esclusiva sulla realizzazione della recinzione in assenza di concessione edilizia).

In conclusione, quindi, la domanda di annullamento proposta con il ricorso in esame deve essere accolta, potendo dichiararsi l’assorbimento delle censure non esaminate.

Il Comune intimato deve essere condannato al rimborso delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente, nella complessiva misura di Euro 2.000, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 654/1997, lo accoglie ed annulla per l’effetto il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune intimato al rimborso delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente, nella complessiva misura di Euro 2.000, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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