Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28-04-2011) 09-06-2011, n. 23353 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Napoli, su istanza presentata da M.A. ai sensi degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondere allo stesso la somma di Euro 59.426,64 a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione subita in carcere dal 26.5 al 13.6.2002 con riferimento al procedimento relativo al reato di omicidio plurimo e dal 30.1.2003 al 20.52004, con riferimento al procedimento relativo al reato di associazione a delinquere.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il difensore, il M., contestando la quantificazione dell’importo liquidato a titolo di indennizzo, sul rilievo che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che l’istante fosse rimasto detenuto per 126 giorni mentre in realtà la detenzione si era protratta per giorni 555.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, memoria difensiva con la quale si è rimesso alle valutazioni di questa Corte.

Il Procuratore generale in sede ha chiesto l’accoglimento del ricorso, ritenendo fondata la doglianza.

Il ricorso è fondato, in conformità delle conclusioni formulate dal Procuratore generale in sede.

Il giudice della riparazione, nella determinazione della somma, ha riconosciuto all’istante la somma di Euro 59.426,64, partendo erroneamente da una durata della detenzione carceraria di giorni 129, anzichè 555, come emergente dagli atti e denunciato in ricorso.

Ne consegue l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al giudice competente, che si atterrà a quanto sopra indicato;

sussistono le condizioni per la compensazione delle spese tra le parti, in considerazione del fatto che l’Amministrazione nel costituirsi non ha opposto alcuna eccezione diretta a paralizzare la pretesa dell’istante.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli; spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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