T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, Sent., 09-06-2011, n. 995 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. In data 30 giugno 1987 la Sig.ra M.A. presentava domanda di concessione in sanatoria ex legge 47/85 per opere varie site in Livorno, località Limoncino, così descritte nella relazione predisposta dal Geom. Grassi per conto della ricorrente: a) annesso agricolo e tettoia adiacente con struttura portante in legno e copertura in eternit per ricovero attrezzi agricoli e scorte; b) piccolo box in metallo; c) vasca per raccolta acqua per irrigazione delimitata da un cordolo in cemento e rete a maglia fissa; d) rete a maglia sciolta sui due lati della strada e cancelli.

Trattandosi di manufatti situati in zona soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 32 della legge 47/85, veniva richiesto il parere della Commissione Edilizia Integrata la quale, in data 8 febbraio 1995, si esprimeva favorevolmente per il condono relativo a "recinzione e vasca raccolta acqua", mentre esprimeva parere contrario per quanto riguarda "l’annesso agricolo con tettoia e box in lamiera".

Sulla base dei suddetti pareri venivano, quindi, emesse le disposizioni sindacali n. 321 e 322 del 6 giugno 1995. In particolare con la disposizione n. 322, preso atto delle valutazioni espresse dalla Commissione, il Sindaco disponeva di non autorizzare la domanda di condono per l’annesso agricolo e per il box con la seguente motivazione: "i manufatti risultano edificati con materiali e tipologie completamente estranee al contesto agricolo circostante, che mal si inseriscono in quest’ultimo realizzando altresì una grave lesione dello stesso decoro ambientale".

Conseguentemente, il Sindaco emetteva, in relazione all’annesso agricolo con tettoia e al box in lamiera, per le ragioni indicate nel parere espresso dalla C.E.I., atto di diniego della domanda di concessione in sanatoria (prot. 700093 del 5 settembre 1995), che è stato impugnato dalla Sig.ra M. con il ricorso n. 1572/1996.

Questi i motivi di doglianza dedotti a sostegno del gravame:

1) eccesso di potere per disparità di trattamento e illogicità manifesta, in quanto la C.E.I. del Comune di Livorno, in data 29 marzo 1995, avrebbe espresso parere favorevole su analoga procedura di sanatoria relativa ad annesso agricolo situato a pochi metri di distanza da quello per cui è causa, realizzato con le stesse caratteristiche tipologiche e costruttive e con il medesimo materiale;

2) eccesso di potere per carenza e insufficienza di istruttoria, in quanto nell’area dove insiste il manufatto per cui è causa, sarebbero stati costruiti numerosi altri annessi agricoli, per cui l’assunto contenuto nel parere contrario della C.E.I. riguardante la completa estraneità del manufatto in questione rispetto al contesto agricolo circostante, sarebbe ictu oculi fondato su un’istruttoria del tutto carente e insufficiente;

3) eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti, per le stesse ragioni di cui al secondo motivo di ricorso.

A seguito del diniego di condono e del sopralluogo eseguito dalla U.O. Polizia Municipale il 12 marzo 1996 – durante il quale veniva rilevata anche la commissione di ulteriori abusi per i quali i ricorrenti hanno presentato domanda di condono, ancora in fase istruttoria, ex D.L. 649/94 – in data 22 marzo 1996 veniva emessa, ex art. 7 della legge 47/85, l’ingiunzione a demolire entro 90 giorni i manufatti abusivi, con l’avvertenza che, se entro il suindicato termine i destinatari dell’ingiunzione non avessero proceduto alla demolizione ovvero a richiedere la concessione in sanatoria ex art. 13 della legge 47/85, si sarebbe proceduto d’ufficio a spese dei responsabili.

Il suindicato ordine di demolizione è stato impugnato dalla Sig.ra M.A. e dal Sig. Foschi Franco con il ricorso n. 2548/1996.

Questi i motivi di doglianza dedotti a sostegno del gravame:

1) eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità manifesta, in quanto con il provvedimento impugnato i ricorrenti vengono invitati a presentare domanda di concessione in sanatoria pena la demolizione delle opere abusive eseguite, mentre in realtà l’istanza di sanatoria non solo era stata già presentata il 30 luglio 1987, ma era stata anche respinta;

2) invalidità derivata dalla illegittimità dell’atto presupposto, rappresentato dal diniego di concessione in sanatoria (prot. 700093 del 5 settembre 1995), impugnato dalla Sig.ra M. con il ricorso n. 1572/1996, per i motivi dedotti nel suindicato atto di gravame;

3) violazione dell’art. 7 della legge 47/85, non essendo stata indicata nel provvedimento impugnato l’area di sedime che sarebbe stata acquisita gratuitamente al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione (censura formulata con motivi aggiunti depositati il 6 dicembre 1996).

2. I ricorsi in epigrafe vanno preliminarmente riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

3. Il ricorso n. 2548/1996 va dichiarato perento, ai sensi dell’art. 9 della legge 21.07.2000 n. 205, come modificato ed integrato dall’art. 54 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e dall’art. 57, primo comma, della legge 18 giugno 2009 n. 69, nei confronti del Sig. Foschi, non essendo stata dallo stesso presentata nuova istanza di fissazione d’udienza dopo la ricezione dell’avviso di perenzione prot. n. 259 del 19 aprile 2007. La nuova istanza di fissazione d’udienza, depositata il 20 settembre 2007, è stata, infatti, sottoscritta solo dalla Sig.ra M..

4. Il ricorso n. 1572/96 è infondato.

Il parere contrario formulato dalla C.E.I. per le opere abusive di cui si controverte, risulta motivato in termini che, per quanto sintetici, risultano del tutto chiari e univoci e non evidenzia, alla luce della documentazione anche fotografica prodotta, profili di travisamento o palese illogicità della valutazione, insindacabile nel merito, compiuta dalla C.E.I.. Dalla motivazione del parere si evince l’avvenuto accertamento della esistenza di un impatto negativo sull’ambiente protetto dei manufatti in questione. L’Amministrazione comunale ha recepito detto giudizio di disvalore che, stanti le caratteristiche strutturali delle opere non può considerarsi privo di una sua puntuale e logica giustificazione.

Nel caso de quo la Commissione si è espressa con il parere contrario rilevando il grave danno arrecato dalle strutture all’ambiente in cui sono inserite ed il giudizio è stato espresso, con chiara evidenza, avendo riguardo alle specifiche caratteristiche delle opere realizzate. Infatti, la qualità e la natura dei materiali utilizzati ben possono costituire, anche secondo normale esperienza fattori obiettivi di pregiudizio dei valori paesaggistici protetti. Può accadere – e di fatto spesso accade – che tale connotazione relativa ai materiali utilizzati accomuni una vasta gamma di interventi abusivi, tanto che la motivazione adottata dall’autorità preposta alla tutela del vincolo si presenti spesso "stereotipata" per un gran numero di casi, ma siffatta circostanza tra conferma proprio dal fatto che i medesimi elementi pregiudizievoli del paesaggio sono, in effetti, riscontrabili in numerosi casi esaminati (cfr., ex plurimis, TAR Toscana, III, 18 gennaio 2010 n. 43; TAR Toscana, III, 27 novembre 2006 n. 6052; TAR Toscana, I, 5 ottobre 2006 n. 4228; TAR Toscana, III, 26 febbraio 2002 n. 420).

Nessun rilievo ha, poi, la circostanza che la zona si trovi in una situazione di fatto già pregiudicata da precedenti interventi analoghi a quelli per cui è causa.

Quanto, infine, alla lamentata disparità di trattamento riferita ad altri manufatti abusivi, con caratteristiche simili a quelle dei manufatti per cui è causa, presenti nella medesima zona che sarebbero stati oggetto di sanatoria, va rilevato che – a prescindere da qualsivoglia ulteriore considerazione – quand’anche fosse riscontrabile un eventuale incontrollato rilascio di titoli edilizi in sanatoria in situazioni ipoteticamente analoghe a quelle per cui è causa, tale circostanza non potrebbe comunque giustificare l’estensione ad altri delle rilevate illegittimità.

5. Il ricorso n. 1572/96 va, pertanto, respinto.

6. Anche il ricorso n. 2548/96 è infondato.

In relazione al primo motivo di ricorso, va rilevato che il riferimento contenuto nell’impugnato ordine di demolizione all’art. 13, primo comma, della legge 47/85, è imputabile ictu oculi ad un mero errore materiale che, peraltro, non ha minimamente inciso sulla sostanza dell’atto, che risulta a tutti gli effetti un’ingiunzione di demolizione.

Non ha pregio, inoltre, il secondo motivo di ricorso (invalidità derivata dall’illegittimità dell’atto presupposto) stante l’infondatezza del ricorso n. 1572/96 con il quale è stato impugnato il diniego di concessione in sanatoria.

Ugualmente infondata è, infine, la censura di cui al terzo motivo di ricorso, con la quale la ricorrente osserva che la contestata ingiunzione a demolire non indica l’area di sedime da trasferire al patrimonio comunale qualora il provvedimento non venga eseguito.

Infatti, come ripetutamente asserito dalla giurisprudenza, non occorre, già in sede di ingiunzione a demolire, la delimitazione dell’area da acquisire in caso di inottemperanza all’ordine, giacchè la misura massima di superficie è stabilita per legge e la concreta individuazione deve essere operata, ove se ne verifichi il presupposto, con i successivi atti del Comune (Cons.Stato, IV, 26/9/2008, n.4659; TAR Toscana, III, 18/1/2010, n.35; TAR Toscana, III, n. 273/2011 dell’11.2.2011).

7. Il ricorso n. 2548/96, pertanto, va respinto.

4. Quanto alle spese dei giudizi, le stesse seguono le regole della soccombenza, tranne che per il ricorrente desistente, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), previa riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, li respinge.

Dichiara il ricorso n. 2548/96 perento nei confronti di Foschi Franco, con spese compensate.

Condanna la ricorrente a pagare al Comune resistente le spese dei giudizi che liquida nella complessiva somma di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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