Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-10-2011, n. 21128 Procedimento avanti le Commissioni tributarie riassunzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La CTR della Calabria, con sentenza n. 211/10/04, depositata il 18.1.05, ha dichiarato estinto il giudizio d’appello, proposto da C.F., rilevando che il processo, interrotto per il decesso di detto contribuente, non era stato riassunto, dopo il decorso di cinque anni.

Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso C. S.M. e gli altri eredi del contribuente indicati in epigrafe. L’Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso.
Motivi della decisione

Va, anzitutto, dichiarata l’inammissibilità della documentazione depositata dai ricorrenti in questo grado. A norma dell’art. 372 c.p.c., nel giudizio di cassazione non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi, a meno che non riguardino l’ammissibilità del ricorso (e tra di essi quelli attestanti la formazione del giudicato esterno, in epoca successiva alla sentenza impugnata, cfr. Cass. SU n. 1391(5 del 2006) o del controricorso, ovvero eventuali nullità inficianti direttamente la sentenza impugnata, ipotesi qui non ricorrenti, essendo state versate in atti tre sentenze, non ancora irrevocabili, rese in controversie tra altre parti.

Con l’unico motivo del ricorso, gli eredi C. lamentano la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR dichiarato estinto il processo, senza notificare l’avviso di trattazione dell’udienza e senza consentir loro l’esercizio del diritto di difesa. In particolare, i ricorrenti affermano che la decisione è nulla, in conseguenza della "mancata notizia alle parti sia della avvenuta interruzione del processo che della fissazione dell’udienza per la sua prosecuzione".

Il ricorso è infondato. Risulta dall’impugnata sentenza che "all’udienza del 14.5.1998 veniva dichiarata l’interruzione del processo perchè il contribuente appellante era deceduto". Consta, inoltre, che la declaratoria d’estinzione del processo è stata emessa, d’ufficio, sul rilievo che nessuna parte si era attivata per la sua ripresa, nonostante fossero decorsi più di cinque anni dalla data dell’interruzione. Alla stregua di tali dati, che non risultano censurati dai ricorrenti (il fatto riportato a pag. 2 delle premesse del ricorso, secondo cui l’interruzione sarebbe stata dichiarata "con ordinanza in data 18 ottobre 1998, n. 18/10/98, depositata il 14 maggio 1998" va ascritto a mero "error calami", non essendo possibile che l’ordinanza sia stata depositata prima della sua stessa emissione), il provvedimento d’interruzione non doveva esser comunicato agli eredi, essendo stato emesso in udienza, e perciò legalmente noto, a seguito della dichiarazione del difensore della parte colpita dall’evento, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 40, comma 2, alla quale sono subentrati proprio, gli odierni ricorrenti.

L’invocato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31 non è poi, pertinente:

l’estinzione è stata dichiarata in espressa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45, comma 3, che ne consente, appunto, la pronuncia "ex officio" nel caso in cui non vengano rispettati i termini perentori entro i quali il giudizio deve esser proseguito, integrato o riassunto. Per l’emissione di tale declaratoria non è, poi, necessaria la comunicazione della data di trattazione della controversia (che è, invece, prevista per l’ipotesi, inversa, di ripresa del processo interrotto, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 43, commi 2 e 3, che richiama i precedenti artt. 30 e 31) proprio perchè l’estinzione costituisce la reazione dell’ordinamento al protrarsi del comportamento inerte delle parti, e mira allo scopo di attuare il principio della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2. La circostanza che, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45, comma 4, l’estinzione debba esser pronunciata con sentenza, se, come nella specie, dichiarata dalla commissione, comporta che le censure circa l’erroneità della relativa declaratoria debbano esser devolute al giudice dell’impugnazione, restando, per tale via, anche, assicurato il diritto di difesa delle parti.

Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti ed in favore dell’Agenzia, che ha partecipato alla discussione orale, e si liquidano in Euro 6.000,00, oltre a spese prenotate a debito.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare all’intimata le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00, oltre a spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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