Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28-04-2011) 09-06-2011, n. 23352 arresto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 29/09/2010 il G.I.P. del Tribunale di Catania convalidava l’arresto di C.F. per il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti eseguito dai Carabinieri in data 26.09.2010 e disponeva l’applicazione nei confronti del predetto della misura coercitiva della custodia in carcere.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione C. F. personalmente e concludeva chiedendone l’annullamento con le conseguenze di legge.
Motivi della decisione

Il ricorso si basa su un unico motivo, con il quale si sostiene vizio di motivazione, avendo errato il giudice nel convalidare l’arresto per ritenuta sussistenza della quasi flagranza del reato, essendo intercorso un intervallo temporale di alcune ore tra il sequestro di sostanza stupefacente in danno di due altri soggetti, una successiva perquisizione domiciliare nella sua abitazione, con esito negativo, e il suo arresto. Secondo il ricorrente,infatti, il giudice avrebbe dovuto tener conto che egli non era stato arrestato mentre commetteva il reato, nè dopo un inseguimento degli organi di p.g. subito dopo avere commesso il reato (elementi costitutivi della flagranza e della quasi flagranza), ma esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dei due cui era stato sequestrato lo stupefacente ed inoltre a distanza di più di due ore dal suddetto sequestro.

Il ricorso è infondato. Premesso che il G.I.P. ha operato la convalida, ritenendo la sussistenza della quasi flagranza del reato, basandosi sul verbale dei Carabinieri, la questione da risolvere si circoscrive alla sussistenza o meno della quasi flagranza nel caso in cui, tra il momento della conoscenza della commissione del reato e quello dell’effettuazione dell’arresto, vi sia stata una continuità di indagini.

Dopo una certa oscillazione la giurisprudenza ha risolto la questione ravvisando la quasi flagranza quando l’arresto sia avvenuto anche dopo alcune ore di accertamenti da parte della polizia giudiziaria, perfino se volti ad appurare la legittimità dell’esercizio della facoltà di arresto (cfr. Cass., Sez. 6, Sent. n. 10392 del 14.01.2004, Rv. 228466).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, lo stato di flagranza ai sensi dell’art. 382 c.p.p. si caratterizza per lo stretto collegamento tra la condotta commissiva del reato, o quella ad essa immediatamente successiva, e la percezione della medesima, da parte della polizia giudiziaria (rv. 249169). Il collegamento sussiste, e l’arresto è legittimamente operato, quando sia trascorso un certo lasso di tempo, anche non breve, durante il quale l’azione della polizia giudiziaria si sia svolta senza soluzione di continuità, anche con la finalità di espletare quegli accertamenti volti a qualificare la gravita del fatto, al fine di valutare l’esercizio della facoltà di arresto. E, nella fattispecie, si è certamente in presenza di una continuità di indagini nel senso indicato dalla citata giurisprudenza, essendo stato l’imputato arrestato parecchio dopo l’autonoma percezione della commissione del reato da parte della P.G., ma sempre senza soluzione di continuità nell’attività di indagini e accertamento, volte ad acquisire le dichiarazioni dei consumatori della sostanza che erano stati visti uscire dall’abitazione del ricorrente, nella quale erano entrati dopo un segnale dell’arrestato e fornita di quattro televisori che riprendevano le strade adiacenti, come accertato dagli inquirenti.

Pertanto, essendo il giudizio sulla quasi flagranza basato su di una motivazione corretta, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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