Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-10-2011, n. 21127

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità dell’avviso di rettifica emesso nei confronti della SACCI – Centrale Cementerie Italiane per IVA relativa all’anno 1992, in quanto notificato oltre il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57.

In particolare, il giudice a quo ha respinto la tesi dell’Ufficio basata sulla intervenuta proroga del termine di decadenza conseguente al mancato funzionamento dell’Ufficio IVA di Roma nel giorno 31 dicembre 1997 dalle ore 11 alle ore 14 per disinfestazione, osservando che "una disinfestazione della durata di poche ore, ampiamente prevista e programmata, non possa considerarsi un evento eccezionale tale da incidere in maniera significativa sul funzionamento dell’Ufficio, così determinando l’impossibilità di mettere in atto gli adempimenti dovuti". 2. La società contribuente resiste con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. L’unico motivo di ricorso, con il quale è denunciata la violazione del D.L. n. 498 del 1961, artt. 1 e 3 (convertito nella L. n. 770 del 1961), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, si rivela inammissibile per totale mancanza del relativo quesito di diritto, prescritto – appunto a pena di inammissibilità – dall’art. 366 bis c.p.c. per i ricorsi per cassazione avverso sentenze pubblicate, come quella di specie, a decorrere dal 2 marzo 2006, e che non può essere desunto dal contenuto del motivo (Cass., Sez. un., n. 23732 del 2007 e successive numerosissime conformi).

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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