Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28-04-2011) 09-06-2011, n. 23300 omicidio colposo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza 1 giugno 2006, in accoglimento degli appelli proposti dal Procuratore generale presso la medesima Corte e dalla parte civile, ha riformato la sentenza 14 novembre 2007 del Tribunale di Bergamo, sez. dist. di Treviglio – che aveva assolto con la formula "per non aver commesso il fatto" B.M. dal delitto di cui all’art. 589 c.p. commesso in (OMISSIS) in danno di V.C. – e ha condannato il predetto alla pena di mesi quattro di reclusione.

I giudici di merito hanno accertato che la vittima, un bambino di anni dieci, si era recato insieme al padre e alle sorelle in un esercizio pubblico di bar ristorante gestito da B., sito nel comune indicato e dotato di un’area attrezzata per il gioco dei bambini adibita a pic nic nella quale si trovavano anche due laghetti. In uno di questi due laghetti era caduto il bambino che vi aveva trovato la morte per annegamento.

Il primo giudice ha escluso che dell’evento fosse da ritenere responsabile B. – cui era stato addebitato di non aver segnalato adeguatamente il divieto di balneazione e di proteggere le sponde con barriere – ritenendo che l’evento fosse riconducibile esclusivamente all’omessa sorveglianza da parte dei familiari del bambino, che alcuna posizione di garanzia esistesse in capo a B. e rilevando comunque che il divieto di balneazione era segnalato.

La Corte d’Appello è andata di contrario avviso. Ha confermato l’infondatezza dell’addebito riguardante l’omessa segnalazione del divieto di balneazione mentre ha ritenuto (pur in presenza di una concausa costituita dalla mancata sorveglianza da parte del genitore) che la responsabilità dell’imputato dovesse essere affermata per la mancata predisposizione di barriere o di altre protezioni lungo le sponde del laghetto nel quale il bambino era annegato. Ha rilevato che l’imputato non aveva rimosso una situazione di pericolo derivante anche dalla natura dei laghetti che avevano un fondo fangoso e viscido. Irrilevante è stata ritenuta l’esistenza di un regolamento, peraltro predisposto in data incerta, affisso all’interno del bar che disciplinava l’accesso ai laghetti vietato ai minori non accompagnati.

2) Contro la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso personalmente B.M. il quale ha dedotto i seguenti motivi di censura:

il vizio di motivazione con riferimento all’esistenza del regolamento non rinvenuto all’atto del sopralluogo eseguito dai funzionari ASL solo per la superficialità di questo accesso;

– la violazione degli artt. 40 e 589 c.p. e art. 2050 c.c. perchè, in capo all’imputato, non esisteva alcun obbligo di impedire l’evento; l’obbligo di apporre transenne – peraltro impossibile perchè i laghetti sono soggetti a spostamenti – non sarebbe infatti previsto da alcuna norma; comunque l’esistenza delle transenne non avrebbe potuto impedire il verificarsi dell’evento addebitabile al solo genitore che peraltro conosceva perfettamente la situazione dei luoghi;

l’omessa assunzione di una prova decisiva costituita dalla testimonianza del responsabile del servizio faunistico caccia e pesca della provincia di Bergamo su aspetti rilevanti (spostamento dei laghetti, loro caratteristiche, idoneità delle recinzioni).

3) Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili.

Il primo motivo è privo di alcuna decisività. La sentenza di appello ha infatti escluso, come si è già accennato, l’addebito di colpa riferibile alla mancata segnalazione del pericolo; e ha ritenuto irrilevante che esistesse un regolamento disciplinante l’accesso ai laghetti.

Trattasi di valutazione incensurabile posto che l’addebito residuo riguardava la mancata predisposizione di opere che impedissero o ostacolassero l’accesso ai laghetti e – in ordine alla possibilità di ritenere accertata l’esistenza di questa omissione – la presenza del regolamento è priva di alcuna rilevanza decisiva che peraltro neppure il ricorrente riesce ad individuare.

4) Parimenti priva di alcuna decisività è la prova la cui assunzione sarebbe stata omessa.

Com’è noto il vizio denunziato, previsto dall’art. 606 c.p.p., lett. d), è configurabile quando non sia stato ammesso un mezzo di prova che, in astratto, poteva determinare una diversa valutazione da parte del giudice inficiando il giudizio formulato.

Nel caso in esame il ricorrente neppure ha provato a indicare le ragioni della decisività limitandosi ad affermare che l’assunzione del testimone poteva "far chiarezza su diversi aspetti, quali quello sullo spostamento dei laghetti, sulle caratteristiche dei laghetti adibiti a pesca e sulle eventuali e denegate recinzioni risultanti più idonee per il laghetto". Insomma dalla stessa prospettazione del ricorrente non emerge alcun carattere di decisività ma solo l’esigenza di "far chiarezza". 5) Il secondo motivo di ricorso è invece manifestamente infondato per quanto riguarda l’affermazione dell’inesistenza di una posizione di garanzia; esistenza che non deve essere necessariamente ricollegata ad una norma che la preveda e disciplini.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte riaffermato che la posizione di garanzia può avere una fonte normativa non necessariamente di diritto pubblico ma anche di natura privatistica, anche non scritta e che addirittura possa trarre origine da una situazione di fatto, da un atto di volontaria determinazione, da una precedente condotta illegittima che costituisca il dovere di intervento e il corrispondente potere giuridico, o di fatto, che consente al soggetto garante, attivandosi, di impedire l’evento (si vedano Cass., sez. 4, 22 ottobre 2008 n. 45698, rv. 241759, Fonnesu, con riferimento al caso dell’ospite di un albergo annegato nel corso di un bagno in piscina in orario in cui non era garantita l’assistenza; 12 ottobre 2000 n. 12781, Avallone, rv. 217904; 21 maggio 1998 n. 8217, Fornari, rv. 212144; 1 ottobre 1993 n. 11356, Cocco, rv. 197354).

Non è dunque necessario che la posizione di garanzia derivi da una fonte normativa essendo sufficiente che sia ricollegata all’esercizio di un’attività pericolosa o che comunque presenti fonti di pericolo che è obbligo dell’agente eliminare.

Quanto alla posizione di garanzia del genitore è del tutto ovvio che si tratta di più posizioni di garanzia che possono coesistere come è generalmente riconosciuto.

Quanto al secondo aspetto della censura si osserva che la Corte di merito ha fornito adeguata motivazione sulla possibilità di apporre barriere non superabili, o superabili con difficoltà, dai bambini che avrebbero potuto evitare il verificarsi dell’evento; ha anche valutato l’esigibilità di questa condotta tenendo conto delle dimensioni molto ridotte del laghetto dove si è verificato l’evento.

In conclusione trattasi di motivazione che, non presentando alcun aspetto di illogicità o contraddittorieta, si sottrae al vaglio di legittimità. 6) Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunzie di cui al dispositivo.

Con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità in considerazione della palese violazione delle regole sul giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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