Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-10-2011, n. 21121 Cessazione della materia del contendere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

one per intervenuto sgravio.
Svolgimento del processo

La controversia promossa dall’avv. R.A. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Roma n. 161/43/2004 che aveva respinto il ricorso della R. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS); con la cartella in questione veniva richiesto alla R. il pagamento della somma di Euro 4.338,56 a titolo di imposta di registro dovuta in relazione all’acquisto di un immobile in (OMISSIS), per non avere la R. trasferito la residenza nei termini di legge.

Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. La R. ha depositato, in data 19/1/2011, provvedimento di sgravio emesso dall’Agenzia delle Entrate.
Motivi della decisione

Il provvedimento di sgravio dall’imposta per complessivi Euro 4.338,56 – importo corrispondente a quello riportato nell’estratto di ruolo dell’Agente della Riscossione Gerit s.p.a. con espresso riferimento alla cartella oggetto di impugnazione – comporta la cessazione della materia del contendere, trattandosi di fatto sopravvenuto che fa venir meno l’interesse alla decisione della controversia.

Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

la Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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