Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28-04-2011) 09-06-2011, n. 23298 Responsabilità del medico e dell’esercente professioni sanitarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.G.R. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, la quale, confermando quella di primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose nei confronti di A. R. e confermava le statuizioni civili in favore della parte civile costituita, con una provvisionale determinata in Euro 5.000 (il fatto risale al (OMISSIS)).

Al dr. D.G. è stata addebitata l’omessa rimozione della garza posta nella vagina della paziente a seguito di un intervento di raschiamento endometriale, da cui è conseguita una vulvovaginite guarita in giorni 22.

La sentenza di appello evidenziava i profili di colpa a carico dell’imputato, disattendendo i motivi di impugnazione diretti a dimostrare che la dimenticanza della garza era riconducibile alle condotte colpose dell’ostetrica ed dell’infermiera e/o del medico di turno in reparto all’atto dell’uscita della paziente dall’ospedale.

A supporto della decisione, il giudicante poneva le dichiarazioni dell’ostetrica, che partecipò all’intervento e della parte offesa nonchè la condotta negligente dello stesso imputato successivamente alle dimissioni della paziente, che solo dopo vari giorni, benchè avvertito telefonicamente dei disturbi lamentati dalla A., le consigliò di recarsi al pronto soccorso ove vennero rimosse le garze.

Il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 40 e 41 c.p. nonchè la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità, sostenendo che i giudici di merito avevano addebitato all’imputato una condotta imputabile al medico di turno ed al personale paramedico all’atto dell’uscita della paziente. In tal senso si lamenta il travisamento della prova documentale rappresentato dalla cartella clinica nella parte in cui la Corte di merito aveva valorizzato solo quella parte in cui si dava atto della introduzione della garza e non anche l’annotazione afferente la rimozione dello zaffo prima della dimissione. Si lamenta altresì che nella valutazioni delle dichiarazioni testimoniali dell’ostetrica N. e della stessa parte offesa non era stato tenuto conto, rispettivamente, della posizione di garanzia assunta dalla prima, che aveva partecipato all’intervento e ricevuto dal dr. D.G. l’incarico di rimuovere lo zaffo, e dell’evidente interesse della seconda alla declaratoria di responsabilità dell’imputato. Si sostiene, infine, il travisamento della prova testimoniale afferente le dichiarazioni rese dal marito della parte offesa, il quale aveva affermato di sapere che il D.G. aveva ordinato alla ostetrica "di togliere quello che doveva togliere".

Con il secondo motivo si lamenta la mancanza di motivazione in relazione al motivo di appello afferente l’importo della provvisionale di Euro 5.000 per soli 22 giorni di malattia senza postumi.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo, va ricordato che in materia di colpa professionale di equipe, ogni sanitario è responsabile non solo del rispetto delle regole di diligenza e perizia connesse alle specifiche ed effettive mansioni svolte, ma deve anche conoscere e valutare le attività degli altri componenti dell’equipe, in modo da porre rimedio ad eventuali errori posti in essere da altri, purchè siano evidenti per un professionista medio, giacchè le varie operazioni effettuate convergono verso un unico risultato finale (v. Sezione 4, 6 aprile 2005, n. 22579, Malinconico ed altri, non massimata sul punto).

E proprio con riferimento a situazioni in cui, come questa in esame, l’addebito colposo era stato articolato proprio sulla base dell’avvenuta dimenticanza di uno strumento chirurgico e/o di una garza, la giurisprudenza di legittimità, nell’escludere l’invocata applicabilità del principio di affidamento, ha puntualizzato che l’obbligo di controllo reciproco tra i medici che abbiano eseguito l’intervento si estende anche all’opera dell’ausiliario (in quella fattispecie,il c.d. ferrista).

La sussistenza di un obbligo di tal genere è sostenuta anche da altra decisione (Sezione 4, 26 maggio 2004, Picciurro ed altri, rv.

229832), laddove anzi è stato affermato il principio in forza della quale il sanitario, in virtù della posizione di garanzia assunta nei confronti del paziente, è chiamato a rispondere anche delle attività del personale infermieristico cui delega o affida l’esecuzione di attività materiali, strumentali all’esecuzione dell’intervento (quali, in particolare, in quel caso, quella della "conta" dei ferri chirurgici (v. anche, nello stesso senso, Sezione 4, 26 gennaio 2005, Cloro ed altri, rv.. 231538).

Ciò in quanto il principio di affidamento non si applica nel caso in cui all’agente sia attribuita una funzione di controllo dell’opera altrui, onde, in questa evenienza, egli risponde secondo le regole ordinarie delle condotte colpose del terzo da lui riconoscibili ed evitabili. Ciò che si verifica, con riferimento ai rapporti tra il medico chirurgo e l’infermiere, in quanto la funzione di quest’ultimo, nel corso dell’intervento chirurgico, è di assistenza del personale medico cui vanno riferite le attività svolte (v.

Sezione 4, 28 maggio 2008,n. 24360,Rago ed altri, rv. 240941; Sez. 4, Cazzato ed altro del 18 giugno 2009, n. 36580, non massimata).

L’imposizione di tale stringente obbligo cautelare trova il suo fondamento nell’esigenza di garantire gli interessi del paziente che ai medici affida la propria salute, imponendo ai sanitari oneri particolari di cautela e di controllo sulle modalità di effettuazione dell’intervento terapeutico, anche relativamente ai "segmenti" che non rientrano nella loro diretta competenza.

La sentenza impugnata è, pertanto, in linea con tali principi giacchè ha ampiamento spiegato le ragioni in forza delle quali l’addebito doveva ritenersi etiologicamente rilevante rispetto alla verificazione dell’evento, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso.

Le conclusioni sono fondate sulla posizione di garanzia assunta in concreto nei confronti della paziente dal medico, che, anche nel caso in cui avesse delegato, come afferma la tesi difensiva, la rimozione dello "zaffo" all’ostetrica, aveva l’obbligo di controllare la corretta esecuzione dell’operazione e, prima ancora, che fosse posta in essere prima della dimissione della paziente.

Proprio l’applicazione di tale principio rende prive di rilievo in questa sede le censure contenute nel primo motivo di ricorso afferenti la valutazione dei mezzi di prova, tutte riconducibili alla asserita omessa o travisata valorizzazione delle risultanze che deponevano per l’avvenuta "delega" dell’incombente alla infermiera.

Rispetto a tale quadro probatorio le doglianze di parte ricorrente si risolvono in una censura di merito, inaccoglibile per quanto sopra detto e risultano implicitamente superate dalle ragioni di segno contrario che legittimano la decisione.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La doglianza è chiaramente improponibile in questa sede, giacchè, per assunto pacifico, la condanna al pagamento di una provvisionale costituisce un provvedimento di natura parziale e provvisoria, che anticipa in sede penale la valutazione definitiva della sussistenza del danno e non fa stato per sua natura nel processo civile di liquidazione, ne è impugnabile per cassazione, in quanto la sua efficacia è destinata a cessare con la pronuncia della sentenza definitiva che, decidendo il ricorso per cassazione anche con riferimento alle statuizioni sul risarcimento del danno, chiude definitivamente il processo (ex pluribus, Sezione 4, 18 maggio 2009, Iaconi, non massimata).

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in questo giudizio.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile e liquida le stesse in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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