Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28-04-2011) 09-06-2011, n. 23296 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) V.L. ha proposto ricorso avverso la sentenza 1 giugno 2010 della Corte d’Appello di Genova che ha confermato la sentenza 3 dicembre 2009 del Tribunale di Imperia che l’aveva condannato alla pena di mesi due di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda per il reato di guida di un autocarro in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., comma 2) commesso in (OMISSIS) (esito dell’esame alcoolimetrico 2,04 e 2,18 g/l).

A fondamento del ricorso si deduce la mancanza di motivazione sul diniego di concessione delle attenuanti generiche chieste con i motivi di appello.

2) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.

E’ vero che la Corte di merito non ha fornito un’espressa ed autonoma motivazione sul motivo di appello indicato ma è altrettanto vero che la sentenza impugnata ha motivato in via generale sulla richiesta di miglioramento del trattamento sanzionatorio e ha respinto la richiesta fondando la sua valutazione negativa sull’elevato livello del tasso alcolemico, sul tipo di mezzo condotto (un autocarro) con il conseguente pericolo per l’incolumità pubblica, sull’ora del controllo (le otto del mattino).

Deve dunque ritenersi che la motivazione non sia mancante – avendo affrontato in modo complessivo la richiesta di miglioramento del trattamento sanzionatorio – e che sia esente da alcuna illogicità. 3) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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