Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-06-2011, n. 3525 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato dichiaratamente formatosi sul decreto della Corte di Appello di Palermo in epigrafe, di condanna del Ministero intimato al pagamento della somma di Euro 5.425,00, oltre interessi a titolo di equa riparazione per eccessiva durata di processo ai sensi della legge n. 89 del 2001 (legge Pinto).

Si è costituita l’Amministrazione intimata.

Il ricorso è stato posto in decisione alla camera di consiglio dell’1.02.2011.

Il ricorso risulta e va dichiarato, allo stato, inammissibile, non essendo stata fornita la prova del presupposto, di cui all’art. 37 legge n. 1034/1971, dell’avvenuto passaggio in giudicato del decreto decisorio in epigrafe.

Si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) dichiara allo stato inammissibile il ricorso per ottemperanza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *