REGIONE SICILIA LEGGE 15 febbraio 2010, n. 1 Istituzione delle unita’ operative delle professioni sanitarie e del servizio sociale

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 46 del 17-11-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Sicilia n. 8 del 19 febbraio 2010)

L’ASSEMBLEA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:
Art. 1

Istituzione delle Unita’ operative delle professioni sanitarie
infermieristiche ed ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie,
tecniche della prevenzione e del servizio sociale

1. Le aziende del Servizio sanitario regionale, con l’atto
aziendale di cui all’articolo 9 della legge regionale 14 aprile 2009,
n. 5, istituiscono in seno alla direzione aziendale, quali strutture
di staff, le Unita’ operative di seguito elencate, stabilendo i
criteri e le modalita’ per la loro trasformazione in strutture
complesse secondo quanto previsto dal comma 3:
a) Unita’ operativa delle professioni sanitarie
infermieristiche ed ostetriche;
b) Unita’ operativa delle professioni sanitarie di
riabilitazione;
c) Unita’ operativa delle professioni tecnico-sanitarie;
d) Unita’ operativa delle professioni tecniche di prevenzione,
vigilanza ed ispezione;
e) Unita’ operativa del servizio sociale professionale.
2. I direttori generali delle aziende del Servizio sanitario
regionale con apposito atto assicurano la funzionalita’ delle Unita’
operative nel rispetto delle competenze e delle responsabilita’
previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali per le
professioni di cui al comma 1.
3. Qualora le aziende del Servizio sanitario regionale ravvisino,
a fronte di una maggiore complessita’, specifiche esigenze
organizzative, una o piu’ delle Unita’ operative di cui al comma l
possono essere trasformate, nel rispetto dei criteri stabiliti
dall’atto aziendale, in altrettante strutture complesse, mantenendo
la suddivisione delle cinque aree professionali.
4. Per le finalita’ del presente articolo le aziende del Servizio
sanitario regionale operano con modificazioni compensative delle
relative piante organiche e senza oneri aggiuntivi.

Art. 2 Funzioni delle Unita’ operative 1. Le Unita’ operative di cui all’articolo l curano l’espletamento delle funzioni previste dalle norme istitutive dei relativi profili professionali e l’ottemperanza agli specifici codici deontologici ed agli ordinamenti didattici utilizzando metodologie di pianificazione per il raggiungimento di obiettivi di assistenza e prevenzione, cosi’ come previsto dalla legge 10 agosto 2000, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Le Unita’ operative di cui all’articolo 1 partecipano alla individuazione ed alla realizzazione degli obiettivi dell’azienda sanitaria di appartenenza concorrendo ad assicurare, in particolare, la programmazione, direzione e gestione delle relative risorse umane nel rispetto dei criteri che sono previsti con apposito decreto dell’Assessore regionale per la salute, da emanare previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana.

Art. 3 Direzione delle Unita’ operative 1. La procedura concorsuale ed i requisiti previsti per l’accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, nel numero dei posti indicato nella dotazione organica di ciascuna azienda, sono quelli previsti dalla vigente normativa. 2. Il conferimento dell’incarico di direzione dell’Unita’ operativa delle professioni sanitarie e del servizio sociale professionale avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di conferimento di incarichi di struttura a dirigenti del ruolo sanitario e del profilo degli assistenti sociali. 3. Nelle more dell’espletamento delle procedure selettive previste dalle disposizioni di cui al comma 1, e previa indizione delle stesse, il conferimento temporaneo dell’incarico di direzione avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di conferimento di incarichi dirigenziali.

Art. 4 Norma finale La presente legge sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrera’ in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 15 febbraio 2010 LOMBARDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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