Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-06-2011, n. 3524 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha proposto in data 21.05.2010 ricorso ex art. 27, n. 4), R.D. n. 1054/1924 per l’ottemperanza al decreto decisorio della Corte d’Appello di Venezia in epigrafe, di condanna dell’amministrazione al pagamento, a titolo di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001 (legge Pinto), della somma di Euro 6.200, 00, oltre agli interessi legali, ed al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.594,50.

Si è costituito il Ministero della Giustizia.

Con memoria datata 4.02.2011 il ricorrente ha dato atto che in data 28.7.2010 il Ministero dell’Economia ha provveduto a corrispondere l’importo di Euro 8.742,42, di cui Euro 6.200, a titolo di indennizzo, Euro 589,68 a titolo di interessi per il ritardato pagamento dell’indennizzo stesso ed Euro 1.952,74 per spese legali ed accessori; lamenta, peraltro, che le spese legali non siano state addizionate di interessi legali e che, successivamente al deposito del decreto si siano rese necessarie spese per attività prodromiche all’incardinazione del giudizio di ottemperanza, indicate come spese, diritti e onorari per notifica del titolo in forma esecutiva, notificazione di precetto, diffida e messa in mora, delle quali chiede venga ordinato il pagamento, con le spese della presente fase di giudizio.

Il ricorso è stato posto in decisione alla camera di consiglio dell’1.03.2011.

Dato atto che il ricorrente riferisce che è stato corrisposto, in corso di causa, quanto indicato nel decreto per la cui esecuzione è stato proposto il presente giudizio di ottemperanza, il Collegio non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere, esulando dall’ambito dell’azione intrapresa la richiesta, avanzata solo nella memoria non notificata, di pagamento di somme ulteriori (peraltro non necessarie all’incardinazione del presente giudizio, quali ad es. onorari per notifica in forma esecutiva e per precetto), mentre le spese del presente giudizio seguono gli ordinari criteri e vanno poste a carico dell’amministrazione che ha dato causa al giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che liquida in Euro 500,00 oltre i.v.a. e c.pa..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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