Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28-04-2011) 09-06-2011, n. 23291 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el foro di Roma che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

Con sentenza del 13/11/2008 il Giudice di Pace di Oristano condannava F.C. per il reato di cui all’art. 590 c.p., commi 1 e 2 alla pena di Euro 400,00, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno arrecato alla parte civile e alla rifusione alla stessa delle spese di costituzione e difesa liquidate in Euro 850,00 oltre I.V.A. e C.P.A..

Al F. è stato contestato il reato di cui all’art. 590 c.p., commi 1 e 2 per avere, in (OMISSIS), quale titolare dell’impresa individuale artigiana "Flore Impianti", che svolgeva lavori di manutenzione alle tubazioni dell’impianto idrico del condominio della locale via (OMISSIS), cagionato per colpa ad I.R. R. gravi lesioni personali dalle quali derivava una malattia guaribile in un tempo superiore a quaranta giorni. La colpa era consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e, in particolare, nell’avere omesso, nella sua precisata qualità, di segnalare e recintare adeguatamente l’area ove si svolgevano i predetti lavori di manutenzione; condotta omissiva in conseguenza della quale I. R.R. inciampava in una buca, creatasi a causa del sollevamento di alcune piastrelle del piazzale condominiale ove si svolgevano i lavori, così procurandogli le gravi lesioni anzidette.

Avverso tale sentenza ha proposto appello 1’imputato.

Il Tribunale di Oristano, con sentenza del 18.12.2009, in riforma dell’impugnata sentenza, assolveva F.C. dal reato ascrittogli perchè il fatto non sussiste.

Avverso tale statuizione la parte civile I.R.R. proponeva ricorso per cassazione a mezzo del suo difensore per ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato con i consequenziali provvedimenti.
Motivi della decisione

La parte civile ricorrente ha censurato l’impugnata sentenza per i seguenti motivi:

1) violazione e/o erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p., comma 2 ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

Inosservanza dei criteri di valutazione della prova.

Esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti.

2) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Secondo la parte civile ricorrente sarebbe corretta la ricostruzione del fatto effettuata dal Giudice di primo grado, sulla base di molteplici riscontri, consistenti in particolare nelle dichiarazioni dei testimoni escussi, nelle fotografie e nella certificazione medica in atti.

I proposti motivi di ricorso sono palesemente infondati, in quanto ripropongono questioni di merito a cui la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mirano ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di legittimità.

Tanto premesso si osserva che il ricorso proposto per mancanza e manifesta illogicità della motivazione seleziona un percorso che si esonera dalla individuazione dei capi o dei punti della decisione cui si riferisce l’impugnazione ed egualmente si esonera dalla indicazione specifica degli elementi di diritto che sorreggono ogni richiesta. Le censure che investano la manifesta illogicità della motivazione impongono una analisi del testo censurato al fine di evidenziare la presenza dei vizi denunziati. Viceversa la censura che denunzia la mancanza di motivazione deve far emergere ciò che manca e che esclude il raggiungimento della funzione giustificativa della decisione adottata. Una censura che denunzia mancanza di motivazione deve cioè fornire specifica indicazione delle questioni precedentemente poste, specifica comparazione tra questioni proposte e risposte date, approfondita e specifica misurazione della motivazione impugnata per evidenziare come, nonostante l’apparente esistenza di un compiuto argomentare, si sia viceversa venuta a determinare la totale mancanza di un discorso giustificativo della decisione e deve fornire attenta individuazione dei vuoti specifici che hanno determinato quella mancanza complessiva.

Tutto ciò non è rintracciabile nel ricorso della parte civile I.R.R., poichè manca di qualsiasi considerazione per la motivazione criticata, e lungi dall’individuare specifici vuoti o difetti di risposta che costituirebbero la complessiva mancanza di motivazione, si duole del risultato attinto dalla sentenza impugnata e accumula circostanze che intenderebbero ridisegnare il fatto a ascrittogli in chiave a lui favorevole, al fine di ottenere in tal modo una decisione solamente sostitutiva di quella assunta dal giudice di merito.

Nella sentenza oggetto di ricorso è infatti chiaro il percorso motivazionale che ha indotto il Tribunale di Oristano ad assolvere il F. dal reato ascrittogli.

Il Tribunale infatti ha correttamente motivato la sua decisione ed è pervenuto all’assoluzione dell’imputato in quanto ha ritenuto le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, I. R.R., non sufficientemente riscontrate. Ha infatti evidenziato che le dichiarazioni della persona offesa sono contraddette da quelle rese dai testimoni S., F. e M., dal momento che la prima aveva ricordato di avere stirato l’intera mattinata dell’incidente e di avere visto gli operai al lavoro, ma non l’ I. cadere, mentre dal tenore dalle sue dichiarazioni si poteva evincere che la stessa avesse ricollegato nell’immediatezza dei fatti la propria attività sul terrazzo alla data dell’incidente occorso alla parte civile.

La sentenza impugnata rileva pertanto correttamente, citando anche pertinente giurisprudenza di questa Corte sul punto, come le sole dichiarazioni accusatorie della persona offesa non abbiano trovato quei riscontri necessari a consentire alle stesse di superare il controllo di attendibilità, che deve essere particolarmente rigoroso, dal momento che la stessa è portatrice di pretese economiche nei confronti dell’imputato.

Pertanto nè rispetto ai capi nè rispetto ai punti della sentenza impugnata , nè rispetto all’intera tessitura motivazionale che nella sua sintesi è coerente e completa, è stata in alcun modo configurata la protestata assenza o manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorso proposto non va in conclusione oltre la mera enunciazione del vizio denunciato e dunque esso è inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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