Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-10-2011, n. 21112 Detrazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A rettifica della dichiarazione Iva 1997 della s.p.a. Cadivin, l’Agenzia delle Entrate di Palermo escluse la detraibilità di una fattura ricevuta a fronte dell’acquisto di un immobile, avendo accertato che la compravendita non era intervenuta. Il 2 novembre 2005 la Commissione tributaria provinciale di Palermo rigettò il ricorso della contribuente. La quale propose appello dimostrando che il rogito di compravendita era intervenuto in data 10 novembre 2004.

L’agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza della CTR che ha annullato l’atto di rettifica. La società intimata resiste con controricorso.
Motivi della decisione

E’ pacifico in causa che la società Casa Vinicola Piano del Re adottò nel maggio 1997 una deliberazione assembleare con la quale decise di vendere un edificio alla s.p.a. Cadivin, e che, "dati i buoni rapporti che legavano gli amministratori delle suddette società", non fu stipulato alcun contratto preliminare di compravendita, ma vennero emesse e registrate nelle rispettive scritture contabili due fatture relative ad acconti che la Cadivin s.p.a. avrebbe dovuto versare alla società Casa Vinicola Piano del Re in relazione alla prossima cessione del fabbricato (di fatto pagati solo in parte).

In sede di ispezione condotta nell’ottobre 2002, la Guardia di Finanza rilevò che la compravendita cui si riferivano le due:

fatture non era in alcun modo documentata. Su tale rilievo l’Agenzia delle Entrate emise l’accertamento oggetto di causa, contestando la deducibilità della prima fattura (la seconda era stata annullata) ed arrecando la conseguente rettifica alla dichiarazione IVA 1997 della società contribuente. Che impugnò l’accertamento sostenendo la tesi, accolta dalla CTR, che la compravendita non era fittizia, ma aveva incontrato ostacoli nella fase esecutiva che avevano ritardato il rogito fino al novembre 2004. Ritenuto che gli impedimenti alla stipulazione erano stati dimostrati in giudizio, e constatato che la cessione era stata finalmente stipulata, la CTR ha osservato:

"risulta evidente che l’oggetto della fatturazione de qua era esistente, conseguentemente, l’appello del contribuente è fondato".

Col primo motivo di ricorso (rubricato come "violazione del D.Lgs. n. 546 del 1972, art. 36, comma 2, n. 4, e dell’art. 111 Cost.", ed "in subordine, omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione") l’Agenzia delle Entrate lamenta che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe soltanto apparente e comunque incongrua, perchè porrebbe a fondamento della decisione una circostanza (il fatto che "l’oggetto della fatturazione era esistente") irrilevante rispetto alla conclusione trattane (di realtà della operazione fatturata); e perchè "l’assunto che la stipulazione del negozio nel 2004 dimostri che esso era reale nel 1997" sarebbe "un calcio al principio di non contraddizione".

La prima censura è inammissibile perchè si conclude con un quesito di diritto affatto generico e ricostruisce erroneamente il senso della decisione che critica. La quale riferisce l’espressione "oggetto della fatturazione" (che afferma esistente) al negozio giuridico di compravendita, e non all’immobile che ne costituiva l’oggetto materiale.

La seconda si collega e può essere decisa insieme alle censure spiegate col terzo e col quarto motivo di ricorso. I quali deducono violazione degli artt. 1350, 2724, 2725 e 2730 cod. civ., lamentando che la realtà della compravendita, riferita al 1997, sia stata affermata dalla CTR ancorchè fosse pacifico in causa (essendo stato confessato con l’atto introduttivo del processo) che nessun contratto, neppure preliminare, era stato concluso per iscritto fra le parti quando erano state emesse le fatture oggetto della rettifica.

La doglianza è fondata.

L’imposta sul valore aggiunto diviene esigibile nel momento in cui le prestazioni imponibili si considerano effettuate. Le cessioni di immobili si considerano effettuate nel momento della stipulazione, o in quello successivo in cui se ne producono gli effetti traslativi.

L’imposta è esigibile prima dell’effetto traslativo se sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo ( D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6).

Senonchè, nel regime ordinario dell’Iva (e cioè a prescindere dalla disposizione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7), l’emissione di una fattura (come il pagamento di un acconto), in tanto rendono "esigibile" l’imposta in quanto di quest’ultima sussista il presupposto, costituito dalla cessione imponibile. Questa Corte ha da tempo affermato (in base al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 4) che tale presupposto è costituito anche da un negozio soltanto obbligatorio (Cass. 705/1992, 371/1998). Ma da una obbligazione giuridicamente vincolante non può prescindersi, perchè l’obbligazione tributaria (e, quanto all’IVA, la sua connessa deducibilità) non sono liberamente disponibili dal contribuente.

Vertendosi in materia di diritti immobiliari, poichè non era stato stipulato nemmeno un contratto preliminare, la emissione della fattura in questione è avvenuta nella specie senza alcuna giustificazione giuridica (a fronte pertanto di una operazione che il fisco ha legittimamente considerato inesistente). Il pagamento non dovuto all’emittente non vale dunque a costituire creditore nei confronti del fisco chi lo abbia indebitamente eseguito.

Va dunque accolto il ricorso. Il secondo motivo (subordinato) resta assorbito. Non sono necessari altri accertamenti di fatto. La causa va decisa in questa sede col rigetto del ricorso introduttivo della lite. E’ giustificata la compensazione delle spese di tutto il processo.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – rigetta il ricorso originario del contribuente, introduttivo della lite. Compensa fra le parti le spese di tutto il processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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