Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-06-2011, n. 3517 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti hanno proposto in data 21.05.2010 ricorso ex art. 27, n. 4) R.D. n. 1054/1924 per l’ottemperanza al decreto decisorio della Corte d’Appello di Venezia in epigrafe, di condanna dell’amministrazione al pagamento, a titolo di equa riparazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001 (legge Pinto), della somma di Euro 7.000,00 a favore del sig. D. B. e di Euro 4.600,00 a favore del sig. D. P., oltre interessi, ed al pagamento delle spese di lite.

Si è costituita l’amministrazione intimata.

Con memoria datata 3.02.2011 i ricorrenti danno atto che in data 16.11.2010 il Ministero ha pagato gli importi dovuti a titolo di equo indennizzo e i relativi interessi nonché le spese legali liquidate col decreto della Corte d’Appello; segnalano, peraltro, che dette spese legali non sono state addizionate di interessi dalla data del deposito del decreto e che successivamente alla pronuncia di questo si sono rese necessarie spese per attività prodromiche all’incardinazione del giudizio di ottemperanza, indicate come spese, diritti e onorari per notifica del titolo in forma esecutiva, notificazione precetto, diffida e messa in mora, delle quali chiedono venga ordinato il pagamento, con le spese della presente fase di giudizio.

Il ricorso è stato posto in decisione alla camera di consiglio dell’1.03.2011.

Dato atto che i ricorrenti riferiscono che l’amministrazione ha corrisposto, in corso di causa, quanto indicato nel decreto per la cui esecuzione è stato proposto il presente giudizio di ottemperanza, il Collegio non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere, esulando dall’ambito dell’azione intrapresa la richiesta, avanzata solo nella memoria non notificata, di pagamento di somme ulteriori (peraltro non necessarie all’incardinazione del presente giudizio, quali ad es. onorari per notifica in forma esecutiva e per precetto), mentre le spese del presente giudizio seguono gli ordinari criteri e vanno poste a carico dell’amministrazione che ha dato causa al giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, che liquida in Euro 500,00 oltre i.v.a. e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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