Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28-04-2011) 09-06-2011, n. 23284 Lesioni colpose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 28/4/2010 il Giudice di Pace di San Vito al Tagliamento condannava S.G.A. e D.S.A. per il reato di lesioni colpose per avere per colpa, in particolare violando l’art. 672 c.p., omesso di custodire il cane pastore tedesco che così morsicava C.M., cagionandole lesioni personali inizialmente giudicate guaribili in giorni 20, alla pena di Euro 400,00 la prima e alla pena di Euro 500,00 di multa il secondo, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno arrecato alla parte civile, concedendo una provvisionale di Euro 2500,00.

Contro così fatta statuizione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste proponeva ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui era omessa la applicazione di sanzione pecuniaria per l’illecito amministrativo.
Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste denunzia omessa applicazione della sanzione pecuniaria per l’illecito amministrativo, essendo stati gli imputati dichiarati responsabili del reato di cui agli artt. 590 e 672 c.p..

Il ricorso del Procuratore Generale deve essere accolto, posto che il giudice di Pace, dopo avere dichiarato gli imputati responsabili del reato di cui agli artt. 590 e 672 c.p., li ha condannati ad una multa per il delitto di lesioni colpose, omettendo peraltro di infliggere la sanzione pecuniaria per l’illecito amministrativo prevista dall’art. 672 c.p..

Deve essere pertanto pronunziato annullamento della sentenza impugnata per la sola parte viziata dalla omissione fin qui evidenziata.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all’omessa applicazione della sanzione pecuniaria con rinvio al giudice di Pace di San Vito al Tagliamento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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