REGIONE SARDEGNA LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 1 Norme per la promozione della qualita’ dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18

(Nuove norme per l’esercizio dell’agriturismo e del turismo rurale)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 46 del 17-11-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 3
del 28 gennaio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’

1. La Regione, ai sensi della presente legge, promuove:
a) il consumo dei prodotti agroalimentari di qualita’, locali e a
filiera corta nell’ambito della ristorazione collettiva,
dell’attivita’ agrituristica e del turismo rurale, in un’ottica di
riduzione degli impatti ambientali;
b) l’incremento dell’offerta di prodotti agricoli e
agroalimentari di origine regionale da parte della distribuzione e
degli esercenti attivita’ di ristorazione nell’ambito del territorio
regionale;
c) l’informazione ai consumatori sull’origine e le specificita’
dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali;
d) la tutela del consumatore attraverso la promozione della
liberta’ dell’offerta;
e) l’incremento della vendita diretta dei prodotti agricoli e
agroalimentari regionali da parte degli imprenditori agricoli;
f) il consumo di alimenti privi di Organismi geneticamente
modificati (OGM).

Art. 2

Qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva
Forniture e loro aggiudicazione

1. La Regione promuove il consumo di prodotti tipici, DOP e IGP,
prodotti provenienti da agricoltura biologica e/o integrata, prodotti
tradizionali, prodotti locali e a filiera corta all’interno dei
servizi di ristorazione collettiva, dando priorita’ a quelli di cui
si garantisca l’assenza di organismi geneticamente modificati.
2. Ai sensi della presente legge, s’intendono servizi di
ristorazione collettiva i servizi di ristorazione prescolastica,
scolastica, universitaria, ospedaliera, delle strutture residenziali
e semiresidenziali per anziani e di altre categorie svantaggiate
gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di
convenzione.
3. La Regione promuove la conclusione di accordi tra gli enti
pubblici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli altri
soggetti interessati, con cui vengono disciplinate le modalita’
operative per promuovere il consumo dei prodotti di cui al comma 1.
4. La Regione promuove percorsi formativi, informativi e di
aggiornamento rivolti ai titolari di aziende agrituristiche e agli
operatori dei servizi di ristorazione collettiva a vario titolo
coinvolti, appartenenti agli stessi enti pubblici o a soggetti
privati in regime di convenzione e prevede incontri per lo scambio
delle migliori pratiche tra i soggetti interessati e incontri di
sensibilizzazione con gli insegnanti, i genitori, ovvero con i
fruitori dei pasti in genere.
5. In conformita’ a quanto disposto dall’art. 59, comma 4 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e dall’art. 2 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), le pubbliche amministrazioni,
quando procedono all’acquisto di derrate alimentari per i servizi di
ristorazione direttamente gestiti o predispongono capitolati per
servizi di ristorazione collettiva aggiudicati con il criterio
dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, subordinano
l’economicita’ a criteri di qualita’, nonche’ alla tutela della
salute e difesa dell’ambiente, ad esigenze sociali e alla promozione
dello sviluppo sostenibile, con l’introduzione dei prodotti di cui al
comma 1. Predispongono, inoltre, menu’ che tengano conto della
stagionalita’ delle produzioni.
6. Per le finalita’ di cui al presente articolo la giunta
regionale promuove anche appositi protocolli d’intesa con le
amministrazioni civili e militari dello Stato.

Art. 3

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18
(Nuove norme per l’esercizio dell’agriturismo e del turismo rurale)

1. La lettera b) del comma 2 dell’art. 2 e’ cosi’ sostituita: «b)
somministrare pasti e bevande costituiti da prodotti di propria
produzione o provenienti da fornitori iscritti all’elenco regionale,
compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico. Sono
considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e
lavorati nell’azienda agricola, nonche’ quelli ricavati da materie
prime dell’azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne».
2. Le lettere c) e d) del comma 2 dell’art. 2 sono cosi’
sostituite:
«c) organizzare degustazioni e vendere direttamente i prodotti
di cui alla lettera b);
d) organizzare attivita’ ricreative, culturali, sociali,
didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo,
anche in convenzione con enti pubblici, finalizzate alla
valorizzazione del territorio, delle attivita’ e del patrimonio
rurale».
3. All’art. 6, comma 3, le parole «80 coperti per pasto» sono
sostituite con le seguenti: «1.800 coperti mensili esclusi i pasti
forniti attraverso le fattorie didattiche iscritte all’albo regionale
delle fattorie didattiche della Sardegna».
4. All’art. 10, comma 1, dopo la lettera g) e’ inserita la
seguente lettera: «g-bis) approvvigionarsi, per la quota parte non
prodotta direttamente in azienda, esclusivamente dai fornitori
iscritti all’Elenco regionale dei fornitori delle aziende
agrituristiche».
5. Dopo l’art. 10 e’ inserito il seguente:
«Art. 10-bis. (Istituzione dell’Elenco regionale dei fornitori
delle aziende agrituristiche). – 1. Al fine di completare l’offerta
dei prodotti non disponibili nell’azienda agrituristica, e’ istituito
l’Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche,
costituito dai produttori e dai trasformatori operanti nel territorio
regionale che manifestano l’interesse a fornire tali prodotti. La
giunta regionale, sentito il parere della competente commissione
consiliare, da esprimersi entro 15 giorni dalla data di
presentazione, definisce, con successiva delibera, le modalita’ di
istituzione e tenuta del suddetto elenco».
6. L’art. 12 e’ cosi’ sostituito:
«Art. 12. (Vigilanza, controllo e sanzioni amministrative
pecuniarie). – 1. La vigilanza e il controllo sull’applicazione delle
disposizioni della presente legge sono esercitati dagli organi di
polizia municipale, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale
della Regione e dai servizi di igiene delle aziende sanitarie locali
territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati
dalle norme vigenti.
2. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui all’art. 4,
utilizzando illegittimamente i termini «agriturismo» o
«agrituristico» o similari, e’ soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria variante da euro 1.500 a euro 4.000.
3. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od
occasionale le attivita’ agrituristiche essendo sprovvisto
dell’apposito titolo autorizzatorio di cui all’art. 1, commi dal 16
al 32 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 e senza essere
iscritto all’elenco regionale di cui all’art. 9, e’ soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da euro
2.500 a euro 10.000. Il sindaco, con propria ordinanza, dispone la
chiusura dell’esercizio illegalmente aperto, e l’attivita’ non puo’
essere autorizzata per un periodo di sei mesi dal provvedimento di
chiusura.
4. Il titolare di impresa agrituristica, che utilizza i locali e
gli spazi destinati all’alloggio o alla ristorazione degli ospiti per
un numero superiore a quello autorizzato, e’ soggetto – oltre che ai
provvedimenti di sospensione previsti dal comma 1 dell’art. 1 – anche
al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da
euro 300 a euro 3.000.
5. Il titolare di impresa agrituristica e’ soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria variante da euro 200 a euro 2.000, nei
seguenti casi:
a) attribuzione al proprio esercizio, con scritti, stampati
ovvero pubblicazione con qualsiasi altro mezzo, di attrezzature
qualitativamente o quantitativamente superiori a quelle esistenti;
b) mancata esposizione al pubblico del titolo autorizzatorio,
dell’attestato di iscrizione all’elenco regionale e delle tariffe
praticate;
c) violazioni dell’art. 2, comma 2, lettera b)».
7. Dopo l’art. 12 e’ inserito:
«Art. 12-bis. (Controlli sull’attivita’ agrituristica). – 1.
L’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale
elabora annualmente un piano di controlli a campione per la verifica
del rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Nel primo triennio di applicazione della presente legge il
controllo e’ effettuato sul 100 per cento delle aziende iscritte
all’elenco regionale degli operatori agrituristici della Sardegna; a
regime e’ previsto un controllo del 5 per cento annuo su scala
provinciale delle aziende iscritte all’elenco suddetto.
3. I controlli sono eseguiti dal Corpo forestale e di vigilanza
ambientale della Regione che provvede all’irrogazione delle sanzioni
di cui all’art. 12 per le violazioni accertate nell’attuazione del
piano.
4. L’Amministrazione regionale destina gli introiti derivanti
dalle sanzioni amministrative pecuniarie al conseguimento delle
finalita’ di cui alla presente legge».

Art. 4 Interventi di educazione alimentare 1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale promuove, attraverso l’agenzia regionale competente, anche in collaborazione con le province e i comuni, eventi, scambi e gemellaggi, progetti educativi, concorsi, laboratori e percorsi di educazione alimentare diretti prevalentemente al mondo della scuola, in particolare attraverso le fattorie didattiche iscritte all’Albo regionale delle fattorie didattiche della Sardegna.

Art. 5

Interventi riservati all’esercizio della vendita diretta

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello
Stato), e del decreto ministeriale 20 novembre 2007 (Attuazione
dell’art. 1, comma 1065 della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296, sui
mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli
imprenditori agricoli), al fine di incoraggiare i consumatori
all’acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari che abbiano un
diretto legame con il territorio di produzione, la Regione promuove
la vendita diretta con la realizzazione di aree attrezzate,
attraverso l’erogazione di finanziamenti a favore dei comuni.
2. La giunta regionale definisce le modalita’ di attuazione
dell’intervento di cui al comma 1 e i relativi controlli.
3. I comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la
vendita diretta di prodotti agricoli regionali almeno il 30 per cento
del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche e
possono istituirne di nuovi fino al raggiungimento di tale
percentuale.
4. Per la realizzazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 3 e’
autorizzata, a decorrere dal 2010, la spesa annua di euro 1.000.000.

Art. 6 Elenco delle imprese sostenitrici dei prodotti locali 1. E’ istituito, presso l’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, l’Elenco regionale delle imprese sostenitrici dei prodotti locali. 2. Nell’elenco sono iscritte, a richiesta, le imprese esercenti attivita’ di ristorazione o di vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell’ambito degli acquisti di prodotti agro-alimentari effettuati nel corso dell’anno, si impegnino ad approvvigionarsi per almeno il 50 per cento, in termini di valore di prodotti agro-alimentari di origine regionale. 3. L’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio cura l’istruttoria delle domande, provvede all’iscrizione nell’elenco ed al rilascio del relativo attestato di iscrizione. 4. L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 2, nella percentuale ivi indicata, e’ documentato nelle fatture di acquisto, che devono riportare l’indicazione dell’origine, natura, qualita’ e quantita’ dei prodotti acquistati. 5. La giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, da esprimersi entro quindici giorni dalla data di presentazione, definisce il procedimento di iscrizione all’elenco di cui al comma 1, le modalita’ di verifica del rispetto dell’impegno di cui al comma 2 e delle prescrizioni di cui al comma 4 e la procedura di revoca dell’iscrizione in caso di accertata violazione. 6. Le imprese iscritte nell’elenco di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell’ambito delle attivita’ promozionali della Regione Sardegna.

Art. 7

Promozione dell’offerta di prodotti agricoli
e agroalimentari di origine regionale

1. Agli esercizi di vicinato che destinino una quota non
inferiore al 50 per cento della superficie di vendita ai prodotti di
origine regionale, e’ riconosciuto un incremento del 30 per cento
della superficie massima di vendita di cui all’art. 4, comma 2, della
legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle
attivita’ commerciali).
2. L’Amministrazione regionale finanzia i comuni fino al 50 per
cento della spesa per l’acquisto o la locazione di appositi spazi
commerciali presso le medie e le grandi strutture di vendita di cui
all’art. 4, commi 3 e 5, della legge regionale n. 5 del 2006, che
esplicitino nello scontrino fiscale rilasciato al consumatore la
percentuale di spesa relativa all’acquisto di prodotti di origine
regionale. I comuni assegnano tali spazi in gestione ai produttori e
ai commercianti singoli o associati per la vendita di prodotti di
origine regionale. La giunta regionale, sentito il parere della
competente Commissione consiliare, da esprimersi entro quindici
giorni dalla data di presentazione, definisce i criteri di selezione
delle richieste e le modalita’ di accesso al finanziamento da parte
dei comuni.
3. Per le finalita’ di cui al comma 2 e’ autorizzata, a decorrere
dal 2010, la spesa annua di euro 1.000.000.
4. L’Amministrazione regionale concede un contributo fino alla
misura massima delle spese sostenute dagli esercizi commerciali che
adottino opportune misure di riduzione della produzione dei rifiuti e
degli imballaggi.
5. Per le finalita’ di cui al comma 4 e’ autorizzata, a decorrere
dal 2010, la spesa annua di euro 500.000.
6. I programmi annuali di attuazione del presente articolo sono
approvati con deliberazione della giunta regionale previo parere
della Commissione consiliare competente, da rendersi entro trenta
giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

Art. 8 Promozione della liberta’ dell’offerta 1. E’ istituito, presso la Presidenza della Regione, l’Osservatorio regionale della concorrenza. 2. L’Osservatorio regionale della concorrenza e’ costituito da un unico componente nominato dal Presidente della Regione tra i magistrati in quiescenza. 3. La giunta regionale disciplina il funzionamento dell’Osservatorio; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Presidenza della Regione. 4. L’Osservatorio elabora annualmente il rapporto sul mercato interno della Sardegna e vigila, all’ interno del territorio regionale, sul rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), in materia di intese restrittive della liberta’ di concorrenza e di abuso di posizione dominante. Qualora riscontri la sussistenza di possibili infrazioni, ne effettua immediata comunicazione all’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato di cui all’art. 10 della legge n. 287 del 1990, per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 5. La Regione informa i cittadini, con capillari campagne di informazione, delle sanzioni applicate dall’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato a seguito delle segnalazioni di cui al comma 4. 6. Il componente dell’Osservatorio e’ soggetto alle seguenti incompatibilita’: a) componente del Parlamento europeo o nazionale, del Governo, di un consiglio o di una giunta regionale o provinciale, componente di un consiglio o di una giunta di un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, presidente della Regione, presidente della provincia, sindaco; b) titolare di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale; c) presidente, componente di organismi direttivi o direttore di un ente pubblico o di societa’ a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali e comunali. 7. Le cause di incompatibilita’ previste dal comma 6 non hanno effetto se l’interessato provvede, entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione dell’elezione, a dichiarare l’accettazione dell’incarico e a dare atto dell’avvenuta rimozione di ogni causa di incompatibilita’.

Art. 9 Entrata in vigore del comma 4 dell’art. 3 1. Il comma 4 dell’art. 3 entra in vigore decorsi quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 10

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono
valutati in complessivi euro 2.500.000 annui a decorrere dall’anno
2010.
2. Nel bilancio di previsione per gli anni 2010-2013 sono
apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione – UPB S08.01.002 – FNOL parte corrente:
2010 euro 2.500.000;
2011 euro 2.500.000;
2012 euro 2.500.000;
2013 euro 2.500.000,
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4 (interventi vari)
della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5
(Legge finanziaria 2010).
In aumento – UPB S01.06.002 – Trasferimenti agli enti locali –
Investimenti:
2010 euro 2.000.000;
2011 euro 2.000.000;
2012 euro 2.000.000;
2013 euro 2.000.000.
In aumento – UPB S06.03.009 – Sostegno alle attivita’
commerciali – Spese correnti:
2010 euro 500.000;
2011 euro 500.000;
2012 euro 500.000;
2013 euro 500.000.
3. Alle spese previste per l’attuazione della presente legge si
fa fronte con le suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni
2010-2013 e alle rispettive UPB dei bilanci per gli anni successivi.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Cagliari, 19 gennaio 2010

CAPPELLACCI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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