Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-10-2011, n. 21107 Accertamento

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Svolgimento del processo

Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia la Vinal s.p.a. impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio di Voghera D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, per l’anno 1998 rettificava il reddito della società ai fini Irpeg, e la base imponibile ai fini Iva, procedendo al recupero delle maggiori imposte evase e all’applicazione delle sanzioni di legge.

Il giudice adito accoglieva parzialmente il ricorso, ma l’Ufficio proponeva gravame e nella contumacia della contribuente la C.T.R. della Lombardia con sentenza n. 80/1/2006, depositata il 14.6.2006 e non notificata, in accoglimento dell’appello rigettava il ricorso introduttivo della società.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado proponeva ricorso la Curatela fallimentare della Vinal s.p.a. deducendo l’intervenuto fallimento della contribuente in data 20.12.2005 e articolando sei motivi, successivamente sostenuti anche con il deposito di documenti nonchè di memoria aggiunta, insistendo soprattutto nell’invocare l’efficacia preclusiva conseguente al giudicato esterno formatosi sulla questione relativa ai rapporti tra la Vinal s.p.a. e la Mavial s.p.a. posti a fondamento dell’atto impositivo impugnato.

L’Agenzia delle Entrate si limitava ai deposito di mera istanza di comunicazione dell’udienza di discussione.
Motivi della decisione

Preliminarmente rileva il Collegio che con la memoria aggiunta la ricorrente ha eccepito anche l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, per la mancanza dell’attestato di conformità di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 3, ma che pregiudiziale all’esame di questa così come delle altre questioni tutte poste dalla ricorrente, con riferimento al merito della vicenda, è l’esame della questione posta con il primo motivo di ricorso, con il quale la Curatela del fallimento della Vinal s.p.a. denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, la nullità del procedimento e della sentenza di appello per violazione della L. Fall., art. 43, comma 1, art. 299 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 40, 49, 54 e 61.

A tal riguardo deduce in particolare la ricorrente che, notificato dall’Ufficio il 7 dicembre 2005 il ricorso di appello alla società, al difensore costituitosi nel giudizio di primo grado, dopo tredici giorni da tale notificazione, e quindi in pendenza del termine di sessanta giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, per la costituzione dell’appellato e la proposizione di eventuale appello incidentale, la società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 31/2005 del 20.12.2005, onde il verificarsi di un’ipotesi di interruzione automatica del processo, che, in quanto non rilevata dal giudice, comporterebbe la nullità del procedimento e della successiva sentenza.

Il motivo è fondato.

Nel processo ordinario di cognizione il codice di rito disciplina distintamente i casi in cui la morte o la perdita di capacità della parte si verifichi prima della costituzione in giudizio ( art. 299 c.p.c.) o successivamente alla costituzione, ipotesi quest’ultima alla quale è equiparata quella della scadenza del termine per la costituzione ( art. 300 c.p.c.) e in tale contesto consolidata è la giurisprudenza di legittimità nel senso che: " L’art. 299 cod. proc. civ., è applicabile anche nel giudizio di appello e, verificandosi la morte della parte dopo la notificazione dell’atto introduttivo de giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione, comporta l’automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell’evento abbiano avuto l’altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacchè l’effettiva conoscenza dell’evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione, dovendosi altresì escludere – a causa dell’estinzione del mandato, ancorchè originariamente conferito per entrambi i gradi – che il procuratore della parte deceduta sia abilitato a costituirsi per rendere la dichiarazione di cui all’art. 300 cod. proc. civ. (Cass. 17.8.2004 n. 16020; cfr. Cass. 4.5.2010 n. 10714).

In applicazione della richiamata disciplina, dunque, se la parte alla quale si riferisce l’evento interruttivo al momento del verificarsi di esso non si è costituita ed è ancora pendente il relativo termine, l’effetto interruttivo opera di diritto; se viceversa la parte è costituita a mezzo di difensore, l’effetto suddetto opera solo dopo la dichiarazione del difensore; se infine la parte è costituita personalmente, l’effetto si produce automaticamente dal momento del verificarsi dell’evento (art. 300 c.p.c).

In materia di processo tributario il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 40 ripete sostanzialmente la disciplina dell’art. 300 c.p.c. ma non disciplina la distinta ipotesi di cui a cit. art. 299, cioè l’ipotesi nella quale l’evento interruttivo si produca in pendenza del termine per la costituzione della parte. La suddetta disposizione resta comunque applicabile D.Lgs. n. 546 del 1992, comma 2, ex art., così che deve concludersi al riguardo che, anche nel processo tributario, la morte o la perdita della capacità della parte successivamente alla notifica dell’atto di appello e durante il termine concesso per la costituzione nel relativo giudizio, comporta l’interruzione automatica del processo sin dal momento nel quale si è verificato l’evento interruttivo, indipendentemente dalla conoscenza che dell’evento abbia avuto il giudicante.

Applicando gli esposti principi al caso di specie, nel quale la CTR ha invece deciso la controversia nella presunta contumacia della contribuente, ignorando l’intervenuto fallimento della società in data 20.12.1995, e quindi mentre era in corso il termine per la costituzione della società nel giudizio di appello a seguito della notifica del relativo ricorso il 13,12.1995, inequivocabilmente ne discende la nullità del procedimento e della sentenza impugnata, con la conseguente necessità della riassunzione ai fini della prosecuzione di esso, previa restituzione della parte alla quale l’evento interruttivo si riferisce nella stessa posizione processuale nella quale la medesima versava al momento del verificarsi dell’evento interruttivo, anche quindi al fine dell’esercizio da parte dell’appellata, e allo stato da parte della Curatela fallimentare, di tutte le facoltà originariamente spettanti alla contribuente, compresa quella di proporre appello incidentale, dovendo in proposito trovare risposta positiva tutti i quesiti formulati dalla ricorrente.

In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio della controversia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, dinanzi ad altra sezione della CTR della Lombardia.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, dinanzi ad altra sezione della C.T.R. della Lombardia.

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