Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-04-2011) 09-06-2011, n. 23101

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 30 aprile 2001, il Tribunale di Siracusa ha dichiarato M.F., quale presidente dell’Ente Confederale di Addestramento Professionale (ECAP) e T.G., n.q di Vice Presidente del detto ente, responsabili del delitto di concussione continuata nei confronti di P.G. e C.B., appaltatori del servizio di pulizia presso la sede dell’ente, costretti, previa la minaccia di licenziamento, a versare loro la somma di L. 500.000 mensili dal marzo 1987 fino a settembre del 1990 e successivamente una somma una tantum di L. 2.000.000 ed a promettere ulteriori versamenti di L. 700.000 mensili sino al gennaio 1991. 2. Il Tribunale fondava il suo convincimento sulle risultanze di una conversazione telefonica, avvenuta per caso, tra i due P. – C. e un dipendente dell’ECAP, certo D.L., nel corso della quale veniva esplicitamente ammesso il pagamento delle somme ai dirigenti per mantenere il posto di lavoro; a tale dato, che costituiva l’atto di impulso dell’indagine avviata dai CC, si affiancava il risultato delle intercettazioni disposte sull’utenza dei concussi; in un colloquio, la P. riferiva le medesime circostanze ad una parente e precisava di avere negato innanzi ai CC le dazioni, in quanto aveva bisogno di lavorare e che grazie ai pagamenti era stato annullato un " licenziamento", comunicatole per telegramma. Inoltre le parti offese avevano sul punto reso ampia e credibile testimonianza. Individuava nella attività svolta dall’ente di organizzazione di corsi professionali con finanziamenti statali una funzione pubblica e ne faceva derivare la qualità di pu dei due imputati.

3. La Corte di appello di Catania, con la sentenza ora impugnata, ha ribadito la responsabilità dei due imputati, che ricorrono congiuntamente innanzi questa Corte e deducono con il primo motivo violazione di legge in relazione all’individuata loro qualità di pu;

mettono, infatti, in evidenza che il servizio di pulizia appaltato ai coniugi C. attiene alla gestione, privatistica, della organizzazione dell’Ente e che pertanto non influiva sulle funzioni di formazione professionale, le sole aventi natura pubblicistica.

Con un secondo motivo, si dolgono della mancata valutazione della attendibilità dei testi G. e D.L., sostenendo che la registrazione della telefonata era stata provocata da costoro il primo aveva predisposto il registratore ed il secondo aveva mirato le domande cui i coniugi avevano risposto, perchè animati da rancori verso gli imputati, in un conflitto interno all’ECAP. La intercettazione disposta dall’autorità giudiziaria sarebbe stata erroneamente interpretata e non offrirebbe alcun utile elemento.

Con il terzo motivo vengono messe in evidenza i difetti motivazionali in ordine alla attendibilità dei due coniugi, i quali aveva fornito versioni fra loro contrastanti. Con l’ultimo motivo, si ribadisce sotto il profilo del difetto di motivazione che non esiste alcuna prova della assetta revoca del licenziamento e che, viceversa, erano provate le insufficienze del servizio appaltato ed infine non sarebbe stato accertato come fossero avvenuti gli ipotizzati pagamenti.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso, inerente alla configurabilità del delitto di concussione, è fondato ed importa l’annullamento con rinvio della sentenza, per le ragioni che saranno di seguito enunciate.

2. Non può invero condividersi l’affermazione, contenuta nelle sentenze di merito – sul punto entrambe concordanti – che i due imputati, in quanto addetti all’organizzazione e di corsi di addestramento o qualificazione professionale siano perciò pubblici ufficiali, in quanto nel caso in esame la finalità indicata, astrattamente rientrante nelle funzioni sociali dello stato, e perciò valorizzata per qualificare in senso concussivo l’operato dei due imputati, non ha invero alcun rilievo.

3. Infatti, ed il punto non solo è pacifico, ma non è stato nemmeno posto in discussione nella decisione, che i due odierni ricorrenti hanno richiesto del denaro in relazione all’esecuzione di un contratto di natura privatistica, avente ad oggetto la pulizia dei locali dove veniva svolta l’attività di addestramento.

4. Ora, è principio acquisito che è pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 c.p. colui il quale con la sua attività concorre a formare la volontà dello Stato o degli altri enti pubblici ovvero anche chi è chiamato a svolgere compiti aventi carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici: nè l’una nè l’altra condizione ricorrono in ordine alla posizione dei legali rappresentanti dell’Ecap. Si tratta infatti di un ente che se pure riceve, ed in parte, finanziamenti da parte dello stato, ha una struttura privatistica; nè può ritenersi investito, contrariamente a quanto osservato nella pronuncia, di funzioni pubbliche a causa dell’oggetto del suoi corsi di addestramento, perchè si tratta sostanzialmente di funzione sociale, esercitata da privati cittadini estranei alla PA. 5. Meno che mai gli atti di ordinaria gestione,quale quello in esame, nati nell’ambito privatistico, possono considerarsi atti di partecipazione alla funzione pubblica o prodromici o di supporto alla stessa, essendo essi mera espressione della ordinaria amministrazione della associazione.

6. Tanto precisato, in punto di qualità rivestita dai due soggetti agenti al momento in cui essi hanno richiesto del denaro ai due appaltatori del servizio di pulizia scolastica, resta da verifica re se il comportamento tenuto dagli odierni ricorrenti, ed in specie se la richiesta di denaro da costoro avanzata fosse legittima o meno ed in quest’ultimo caso quale fosse il loro l’atteggiamento soggettivo, possa o meno integrare altra ipotesi di reato.

7. A tal fine, trattandosi di una valutazione di merito, gli atti vanno rimessi alla corte distrettuale che procederà all’esame delle acquisizioni probatorie ed alla qualificazione dei fatti.

8. E’, infatti, da escludere che le sentenze di merito, sul punto concordanti, abbiano illogicamente ricostruito la vicenda – come materialmente avvenuta – e che siano state erroneamente utilizzate le risultanze delle registrazioni in atti. Premesso invero che non viene in questione la legittimità della registrazione di colloqui tra privati, ritenuta prova atipica, in realtà le censure sotto la veste del vizio di violazione di legge introducono una critica sulla valutazione della prova ed in specie sulla attendibilità delle parti offese, secondo loro sottoposte nei colloqui a domande mirate e suggestive, che non è ammissibile in questa sede, dato che non è consentito al giudice di legittimità procedere ad autonoma apprezzamento di dati di merito. E poichè il discorso giustificativo del giudice di merito non è affetto da evidenti mancanze o illogicità, non c’è spazio per le considerazioni svolte con il ricorso.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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