REGIONE SARDEGNA LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 3

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (disciplina generale delle attivita’ commerciali), e proroga dei termini per la concessione dei contributi di cui all’articolo 1 della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunita’ montane in occasione di calamita’ naturali ed eccezionali avversita’ atmosferiche)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 46 del 17-11-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 3
del 28 gennaio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Abrogazione del comma 6 dell’art. 5
della legge regionale n. 5 del 2006

1. Il comma 6 dell’art. 5 della legge regionale 18 maggio 2006,
n. 5 (Disciplina delle attivita’ commerciali), come sostituito
dall’art. 3 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 17 (Modifiche
alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 – Disciplina generale delle
attivita’ commerciali), e’ abrogato.

Art. 2 Integrazioni alla legge regionale n. 5 del 2006 1. Dopo il comma 6 dell’art. 5 della legge regionale n. 5 del 2006 e’ aggiunto il seguente: «6-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle seguenti tipologie di attivita’: le rivendite di oneri di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi ed ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le strade statali, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; le rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale; le sale cinematografiche».

Art. 3 Proroga di termini e abrogazioni 1. Il termine per la presentazione, da parte dei comuni e delle province, delle domande per la concessione dei contributi di cui all’art. 1 della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunita’ montane in occasione di calamita’ naturali ed eccezionali avversita’ atmosferiche), relativi agli interventi effettuati per fronteggiare le situazioni di emergenza determinate dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di ottobre e novembre del 2008, e’ prorogato al 30 settembre 2010. 2. Il comma 33 dell’art. 4 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Legge finanziaria 2009) e’ abrogato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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