Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 10-06-2011, n. 419 Legittimazione processuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

All’esito di una complessa vicenda contenziosa, dipanatasi in sede civile, penale e amministrativa, il comune di Sutera con determina dirigenziale n. 29 del 2009, ha reiterato nei confronti del signor Zu. l’ordine di demolizione di una costruzione abusivamente da questi realizzata su terreno di proprietà, confinante con l’abitazione della famiglia Fe.-Lo.

Con istanza del 26 maggio del 2009, successivamente reiterata, lo Zu. ha invitato il comune di Sutera a concordare un apposito sopralluogo al fine di stabilire in contraddittorio i punti di riferimento dell’attività ripristinatoria, senza peraltro ottenere risposta definitiva dal comune, inizialmente dichiaratosi disponibile.

L’interessato ha quindi proposto ricorso al T.A.R. Palermo ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971.

Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale ha accolto il gravame, ordinando all’Amministrazione di concludere il procedimento avviato dall’interessato con la presentazione dell’istanza di cui sopra.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dai signori Fe.-Lo. i quali, nella loro qualità di intervenuti ad opponendum nel giudizio di primo grado, ne hanno chiesto l’integrale riforma deducendo cinque motivi di impugnazione, volti a dimostrare l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso introduttivo.

Si è costituito il sig. Zu. il quale eccepisce l’inammissibilità dell’appello, che reputa comunque infondato.

Alla Camera di Consiglio del 15 marzo 2011 l’appello è stato trattenuto per essere deciso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 117 comma 2 del codice del processo amministrativo.
Motivi della decisione

L’appellato signor Zu. eccepisce l’inammissibilità dell’appello per difetto, in capo agli appellanti, di legittimazione al ricorso e di interesse alla decisione.

Queste eccezioni vanno disattese.

In fatto si precisa che l’appello è stato notificato prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, il quale all’art. 102 comma 2 prevede ora espressamente la legittimazione all’appello in capo all’interventore nel giudizio di primo grado titolare di una posizione giuridica autonoma.

Tuttavia già in precedenza la giurisprudenza assolutamente prevalente (fra le tante cfr. Ap. n. 2 del 1996 nonché IV Sez. n. 1826 del 2004) aveva chiarito che nel processo amministrativo la qualità di parte va riconosciuta, oltre che al soggetto controinteressato, anche al titolare delle posizioni soggettive che, pur se fatte valere processualmente nella forma dell’intervento ad opponendum, si caratterizzano, da un punto di vista sostanziale, per essere qualificate e differenziate, con la conseguente legittimazione alla proposizione del gravame dell’interveniente ad opponendum il quale – come indubbiamente gli odierni appellanti – sia titolare di una propria posizione di interesse giuridicamente protetto.

Per quanto riguarda l’interesse, il Collegio esclude che l’appello risponda – come sostiene il sig. Zu. – a finalità generiche o emulative: si deve infatti considerare che gli eredi Fe., secondo quanto del resto accertato in sede penale dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, sono i soggetti danneggiati dall’attività edilizia dell’appellato ed hanno quindi interesse personale, attuale e concreto alla conclusione del procedimento amministrativo repressivo.

L’appello è quindi ammissibile e nel merito risulta fondato.

Fondato e assorbente è infatti il motivo mediante il quale si deduce che il comune non aveva alcun obbligo di riscontrare l’istanza dell’interessato, difettando quindi il presupposto di base per la effettiva formazione di quel silenzio-inadempimento dell’amministrazione cui il privato può appunto reagire mediante il rimedio apprestato dall’art. 21 bis della legge T.A.R.

In effetti, come si è chiarito nelle premesse, l’istanza presentata dal sig. Zu. consegue ad un provvedimento comunale (la determina dirigenziale n. 24 del 2009) con il quale fu ingiunta all’interessato la demolizione di opere, ivi dettagliatamente descritte, abusive perchè realizzate senza alcun titolo – mediante demolizione, ricostruzione e sopraelevazione di un originario fabbricato – su un terreno di sua proprietà.

Con l’adozione di tale provvedimento, peraltro impugnato dal destinatario avanti al T.A.R. Palermo, che risulta averne sospeso l’efficacia, l’ente locale ha chiaramente consumato ogni spazio di valutazione sull’oggetto controverso e non è quindi tenuto a ritornare sulle decisioni già assunte per precisarne i contenuti, sulla base di una istanza che, ove inquadrata nel contesto di riferimento, si appalesa in effetti, come sostengono gli appellanti, come essenzialmente dilatoria.

Infatti a fronte dell’ordine di ripristino – fatte ovviamente salve le risultanze della impugnativa introdotta dal signor Zu. in sede giurisdizionale – il destinatario è legalmente tenuto ad adempiere e non può pretendere il riscontro a richieste che per il loro carattere evidentemente strumentale l’amministrazione non ha obbligo di accogliere positivamente.

Alle considerazioni sopra svolte va poi conclusivamente aggiunto che il signor Zu. ha richiesto in sostanza al comune di provvedere ad un sopralluogo congiunto e quindi di espletare un mero comportamento materiale e non una attività di tipo provvedimentale, l’unica perseguibile con lo strumento del silenzio-inadempimento ai sensi del chiaro disposto dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 2 della legge n. 205 del 2000.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va quindi accolto, con integrale riforma della sentenza gravata e rigetto del ricorso originario.

Ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito può essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente sentenza.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono come per legge la soccombenza e sono liquidate in via forfetaria nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello, riforma integralmente la sentenza impugnata e respinge il ricorso originario.

Condanna l’appellato Zu.Ca. al pagamento in favore degli appellanti di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre I.V.A. e accessori di legge per le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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